1C - AUTORITÀ INDIPENDENTI - ARERA - DELIBERAZIONE N. 158/2020/R/RIF DEL 5 MAGGIO 2020 E DELIBERAZIONE N. 238/2020/R/RIF DEL 23 GIUGNO 2020
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300697/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da un gruppo di oltre centocinquanta comuni italiani, rappresentati dai rispettivi sindaci, contro due deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adottate nel 2020. La prima deliberazione, del 5 maggio 2020, rispondeva all'esigenza di adottare misure urgenti a protezione delle utenze del servizio di rifiuti solidi urbani e assimilati durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, mentre la seconda, del 23 giugno 2020, completava il quadro normativo fissando le modalità di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il biennio 2020-2021, continuando a tener conto dell'emergenza epidemiologica. I comuni ricorrenti contestavano la legittimità di questi provvedimenti ARERA, opponendosi alla loro applicazione come gestori del servizio rifiuti nei rispettivi territori. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia, un ambito caratterizzato da complessità normativa e da ripartizione di competenze tra enti statali, regionali e locali.
Il quadro normativo
La materia della gestione dei rifiuti è disciplinata dal decreto legislativo numero 152 del 2006, noto come Testo Unico Ambientale, che stabilisce i principi e le procedure per la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. ARERA è l'ente incaricato di regolare e controllare i servizi pubblici nel settore energetico e ambientale, dotato di ampi poteri normativi e regolatori per garantire l'efficienza, l'economicità e la sostenibilità dei servizi. Durante la pandemia di Covid-19, lo Stato italiano ha attribuito ad ARERA il compito di individuare e adottare misure emergenziali per proteggere le utenze e i gestori da situazioni critiche derivanti dalla crisi epidemiologica. Le deliberazioni impugnate trovano fondamento nel potere regolatorio ordinario di ARERA, integrato dal riconoscimento legislativo della competenza dell'Autorità a disciplinare la materia in via straordinaria nel contesto emergenziale.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità dei criteri adottati da ARERA nella determinazione dei costi di esercizio e di investimento e nella strutturazione delle misure protettive per le utenze durante il periodo di emergenza sanitaria. I comuni ricorrenti lamentavano che le deliberazioni ARERA non rispettassero il principio di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto imposero oneri economici eccessivi sulle amministrazioni locali, non adeguatamente giustificati dalla situazione di emergenza e non tenendo conto dei riflessi finanziari su bilanci comunali già in difficoltà. La controversia toccava inoltre il delicato equilibrio tra il potere regolatorio dell'Autorità centrale e l'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali nella gestione dei servizi pubblici locali, sollevando questioni di ripartizione di competenze tra livelli diversi di governo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ragionamento secondo cui ARERA, nel contesto dell'emergenza epidemiologica, disponeva della competenza normativa e del potere discrezionale necessari per adottare misure straordinarie di regolazione del settore rifiuti, anche quando queste comportassero un diverso allocamento dei costi tra gestori e utenze rispetto alla situazione ordinaria. Il collegio ha ritenuto che le deliberazioni impugnate fossero razionali, proporzionate e adeguatamente motivate, rappresentando una risposta appropriata alle esigenze derivanti dalla pandemia e dai rischi che questa comportava per la continuità del servizio essenziale di gestione dei rifiuti. Il TAR ha inoltre considerato che le misure di ARERA non sconfinassero nei poteri spettanti alla legge ordinaria dello Stato o alle Regioni, mantenendo piuttosto il loro carattere di atto amministrativo di esecuzione e integrazione della disciplina legislativa esistente. Il giudice ha riconosciuto che la gestione dell'emergenza richiedeva flessibilità regulatoria e che le scelte dell'Autorità non potessero essere sindacate nel merito dal giudice amministrativo laddove si muovessero entro gli ambiti della discrezionalità tecnica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dai comuni, confermando la legittimità della deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 numero 158/2020/R/rif e di tutte le misure presuppote, connesse e consequenziali, inclusa la deliberazione successiva del 23 giugno 2020 numero 238/2020/R/rif. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, con l'ordinanza che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. La decisione riconduce le deliberazioni ARERA entro la sfera della loro competenza regolativa, senza obbligo di modifica o ritiro dei provvedimenti impugnati.
Massima
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente possiede competenza legittima per adottare, nel contesto di emergenza epidemiologica, deliberazioni straordinarie volte a determinare i costi efficienti e ad adottare misure protettive nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, purché tali provvedimenti siano razionali, proporzionati e adeguatamente motivati rispetto alle necessità emergenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da Covid-19”. sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2020, proposto da Comune di Adelfia, Comune di Alanno, Comune di Albissola Marina, Comune di Alessandria, Comune di Almese, Comune di Altavilla Vicentina, Comune di Alto Reno Terme, Comune di Altomonte, Comune di Amaseno, Comune di Annone Veneto, Comune di Apice, Comune di Apricena, Comune di Arco, Comune di Ariano Irpino, Comune di Arona, Comune di Ascrea, Comune di Attigliano, Comune di Aulla, Comune di Avigliana, Comune di Baranzate, Comune di Bastia Umbra, Comune di Bedonia, Comune di Belluno, Comune di Beregazzo con Figliaro, Comune di Bibbiena, Comune di Bibbona, Comune di Biccari, Comune di Bitritto, Comune di Bivongi, Comune di Bollate, Comune di Bollengo, Comune di Borzonasca, Comune di Borgaro Torinese, Comune di Bosaro, Comune di Brandizzo, Comune di Brindisi, Comune di Bruino, Comune di Bussolengo, Comune di Calcinaia, Comune di Caltanissetta, Comune di Camagna Monferrato, Comune di Cambiano, Comune di Campiglia Marittima, Comune di Campodipietra, Comune di Canale, Comune di Candelo, Comune di Cannara, Comune di Caorle, Comune di Capalbio, Comune di Capolona, Comune di Capurso, Comune di Carasco, Comune di Cardano al Campo, Comune di Caravino, Comune di Cargeghe, Comune di Carisio, Comune di Carlopoli, Comune di Carmagnola, Comune di Carru', Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Casalpusterlengo, Comune di Casalvolone, Comune di Castelluccio Valmaggiore, Comune di Castelpetroso, Comune di Celico, Comune di Ceprano, Comune di Ceriale, Comune di Cermenate, Comune di Certaldo, Comune di Chieri, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Cicala, Comune di Civate, Comune di Codroipo, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Condove, Comune di Corciano, Comune di Costa di Rovigo, Comune di Crescentino, Comune di Cumiana, Comune di Cunardo, Comune di Cuvio, Comune di Desio, Comune di Dicomano, Comune di Fabriano, Comune di Faggiano, Comune di Falconara Marittima, Comune di Fiano Romano, Comune di Fiorano Modenese, Comune di Fiastra, Comune di Foggia, Comune di Folignano, Comune di Follonica, Comune di Formia, Comune di Fosdinovo, Comune di Ghisalba, Comune di Giaveno, Comune di Giffoni Sei Casali, Comune di Grizzana Morandi, Comune di Grosseto, Comune di Guardiagrele, Comune di Inzago, Comune di Ispra, Comune di Ivrea, Comune di Lago, Comune di Legnaro, Comune di Lizzano, Comune di Lombardore, Comune di Lucera, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Maiori, Comune di Malalbergo, Comune di Malo, Comune di Mariano Comense, Comune di Marsala, Comune di Marsciano, Comune di Martina Franca, Comune di Martirano Lombardo, Comune di Massa, Comune di Massa Marittima, Comune di Molfetta, Comune di Moncalvo, Comune di Monfalcone, Comune di Monsano, Comune di Monte San Pietro, Comune di Montechiarugolo, Comune di Montevarchi, Comune di Mori, Comune di Morlupo, Comune di Mugnano di Napoli, Comune di Nanto, Comune di Nembro, Comune di Nepi, Comune di Novara, Comune di Nuxis, Comune di Oriolo Romano, Comune di Panicale, Comune di Parolise, Comune di Pecetto Torinese, Comune di Piedumelera, Comune di Pinerolo, Comune di Pino Torinese, Comune di Piombino, Comune di Podenzana, Comune di Poirino, Comune di Porto Sant'Elpido, Comune di Porto Venere, Comune di Praia A Mare, Comune di Ranica, Comune di Reana del Rojale, Comune di Remedello, Comune di Riparbella, Comune di Riva del Garda, Comune di Riva Presso Chieri, Comune di San Lorenzello, Comune di San Raffaele Cimena, Comune di San Vincenzo, Comune di Sant'Ambrogio di Val Pollicella, Comune Sant'Angelo Lodigiano, Comune di Santena, Comune di S. Stefano di Magra, Comune di Sarteano, Comune di Sassetta, Comune di Sassuolo, Comune di Scorze', Comune di Signa, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Strangolagalli, Comune di Susa, Comune di Suvereto, Comune di Talla, Comune di Teglio Veneto, Comune di Thiene, Comune di Trofarello, Unione Terre di Pianura, Comune di Vallo della Lucania, Comune di Valmadrera, Comune di Valsamoggia, Comune di Varazze, Comune di Verona, Comune di Vicchio, Comune di Viggiu, Comune di Villadossola, Comune Villafranca di Verona, Comune di Villanova D'Asti, Comune di Villasanta Mb, Comune di Volpiano, Comune di Zane', Comune S. Michele al Tagliamento, Comune di Zeri, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Ventre, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n.47/A; ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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