4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - PROROGA TECNICA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300694/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Eco.S.E.I.B. S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Cunardo e il Comune di Cugliate Fabiasco per contestare una nota amministrativa del 22 settembre 2022, mediante la quale gli enti hanno disposto una proroga tecnica di dodici mesi per la prosecuzione di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti. La ricorrente gestiva il servizio di raccolta e smaltimento della frazione secca urbana e dei rifiuti ingombranti sulla base di contratti di appalto risalenti al 2017 e riteneva illegittima sia la durata della proroga tecnica sia le modalità economiche con cui la stessa era stata disposta, senza revisione dei prezzi contrattuali. In particolare, contestava che le amministrazioni avessero inteso prorogare il servizio senza adeguare i corrispettivi ai mutamenti di costo intervenuti nel periodo 2018-2022, sostenendo che avrebbe diritto a una proroga massima di sei mesi e alla revisione dei prezzi, oltre al rimborso dei maggiori oneri sostenuti nel quadriennio precedente, quantificati in 259.871,14 euro.
Il quadro normativo
Il caso si inserisce nel contesto della normativa in materia di contratti pubblici e di appalti di servizi, in particolare quello dei servizi di gestione rifiuti attribuiti mediante procedure di affidamento a operatori economici. La materia è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni normative in materia di proroga tecnica e continuità dei servizi pubblici durante le fasi di transizione verso nuove aggiudicazioni. Le amministrazioni locali hanno facoltà di disporre proroghe tecniche al fine di garantire la continuità operativa dei servizi pubblici essenziali nelle more della conclusione di nuove procedure di scelta dell'affidatario, una pratica ordinaria resa necessaria dalla natura complessa e dai tempi lunghi delle gare pubbliche. Tuttavia, la legittimità della proroga è condizionata al rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e corretta gestione della finanza pubblica, nonché alla possibilità dell'impresa di vedere adeguati i prezzi contrattuali alle mutate condizioni economiche.
La questione giuridica
Il punto controvertso riguardava la legittimità della proroga tecnica annuale e in particolare se l'amministrazione fosse tenuta a rivedere i prezzi contrattuali nel corso della prosecuzione del servizio in regime di proroga, specialmente qualora i costi di smaltimento dei rifiuti, oggetto specifico della controversia, avessero subito significative variazioni nel tempo. Secondariamente, era controverso se il periodo di dodici mesi fosse proporzionato alle esigenze di continuità del servizio ovvero se limitazioni di durata previste da norme o principi generali imponessero un periodo massimo di sei mesi. Infine, rilevava se l'amministrazione fosse obbligata a risarcire l'appaltatore dei costi effettivamente sostenuti in misura superiore rispetto ai corrispettivi contrattuali originariamente pattuiti nel quadriennio precedente, sulla base del principio dell'adeguamento dei prezzi alle variazioni significative di costo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato la documentazione e le allegazioni delle parti nel corso dell'udienza pubblica del primo marzo 2023 e ha ritenuto di respingere il ricorso nella parte in cui si chiedeva l'annullamento della nota di proroga e dei relativi articoli dei contratti, accogliendo implicitamente l'argomentazione secondo cui la proroga tecnica rientra nell'ambito discrezionale dell'amministrazione e costituisce uno strumento legittimo per assicurare la continuità di servizi pubblici essenziali durante le fasi transitorie. Ha altresì dichiarato improcedibili talune domande, probabilmente per difetti procedurali o per mancanza di legittimazione attiva su specifiche pretese, stante che il ricorso cumulava più istanze non omogenee. Il collegio giudicante ha ritenuto che la ricorrente non aveva provato sufficientemente la illegittimità della durata temporale della proroga né la obbligatorietà della revisione dei prezzi alle condizioni in cui la chiedeva, respingendo conseguentemente anche la richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti nel passato.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso di Eco.S.E.I.B. S.r.l., dichiarando in parte lo stesso improcedibile e in parte inammissibile o infondato. Non ha quindi accolto alcuna delle istanze principali avanzate dalla ricorrente, confermando la legittimità della proroga tecnica disposta dall'amministrazione con la nota del 22 settembre 2022. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro per ciascuno dei due Comuni ricorrenti, per un totale di 4.000 euro, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa e rappresenta una conferma del potere delle amministrazioni locali di ricorrere a proroghe tecniche per garantire la continuità dei servizi durante le procedure di aggiudicazione di nuovi appalti.
Massima
La proroga tecnica disposta dall'amministrazione per la prosecuzione di un servizio pubblico nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo, anche per una durata superiore a sei mesi, e non comporta automaticamente l'obbligo di revisione dei prezzi contrattuali originari in assenza di clausole esplicite o di circostanze che rendano manifestamente sproporzionato il rapporto tra prestazione e corrispettivo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare - della nota prot. 6819 del 22-9-2022, con la quale le Amministrazioni resistenti hanno disposto “una proroga tecnica per un periodo di mesi 12 (dodici), tesa a consentire la prosecuzione del servizio, a condizioni economico-prestazionali invariate, nelle more della strutturazione del procedimento di gara preordinato alla nuova aggiudicazione del servizio”, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali anche non espressamente richiamati nel predetto provvedimento allo stato non conosciuti; - ove occorra, dell'art. 3 del contratto di appalto stipulato tra la ricorrente ed il Comune di Cugliate Fabiasco (VA), rep. 565/17, registrato al n. 134 del 28-9-2017, serie 1T, nella parte in cui ha previsto l'espletamento del servizio “per il tempo necessario al fine di assicurare i servizi in discorso, nelle more della procedura di scelta del nuovo affidatario degli stessi”, ivi compresa la declaratoria di nullità dello stesso articolo; - ove occorra, dell'art. 3 del contratto di appalto stipulato tra la ricorrente ed il Comune di Cunardo (VA), rep. 1564/17, registrato al n. 137 del 5-10-2017, serie 1T, nella parte in cui ha previsto l'espletamento del servizio “per il tempo necessario al fine di assicurare i servizi in discorso, nelle more della procedura di scelta del nuovo affidatario degli stessi”, ivi compresa la declaratoria di nullità dello stesso articolo; nonché, per l'accertamento del diritto della ricorrente a svolgere il servizio in oggetto per la durata massima di sei mesi, previa la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere per la prosecuzione del servizio semestrale in regime di proroga la revisione dei prezzi contrattuali in ordine ai costi di smaltimento della frazione secca – RSU (CIR 20.03.01) e rifiuti ingombranti RSUI (CIR 20.03.07); nonché, in via subordinata, ove le superiori domande in ordine alla illegittima durata annuale della proroga non dovessero essere accolte, per la declaratoria del diritto della ricorrente alla revisione, in ogni caso, del corrispettivo contrattuale per la durata della prosecuzione individuata dalle Amministrazioni resistenti, versando in tal caso in ipotesi di rinnovo ovvero di ripetizione del servizio con applicazione dell'art. 5 del disciplinare di gara il quale prevede che “Ai fini della ripetizione del servizio il Comune verificherà attraverso apposita indagine di mercato che i prezzi praticati dall'appaltatore siano ancora congrui anche ai fini di un'eventuale rinegoziazione”; ed infine per l'accertamento anche ai sensi dell'art. 34, co. 4, c.p.a. della sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso dei maggiori costi sostenuti nel quadriennio 2018-2022 per lo smaltimento della frazione secca – RSU (CIR 20.03.01) e rifiuti ingombranti RSUI (CIR 20.03.07) e la conseguente condanna delle stesse amministrazioni al pagamento dei maggiori oneri sostenuti nel quadriennio pari ad € 259.871,14. sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2022, proposto da Eco.S.E.I.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fianchino e Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cunardo, Comune di Cugliate Fabiasco, ciascuno in persona del Sindaco pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Varese - Sua, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cunardo e del Comune di Cugliate Fabiasco; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, per le ragioni di cui in motivazione. Condanna Eco S.E.I.B. S.r.l. alla refusione, in favore del Comune di Cunardo e del Comune di Cugliate Fabiasco, delle spese di lite della presente causa, che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno dei due Comuni (per un totale di €. 4.000,00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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