3A - INQUINAMENTO AMBIENTALE - SUPERAMENTO DEI LIMITI ALLO SCARICO DI REFLUI IN FOGNATURA - SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300069/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Collini S.r.l., titolare di uno stabilimento produttivo ubicato in Civate, provincia di Lecco, presso Via Baselone numero 11, è stata sottoposta a una attività ispettiva da parte di ARPA Lombardia, conclusasi il 31 maggio 2021. Nel corso di tale ispezione sono stati riscontrati comportamenti difformi dai limiti normativi vigenti in relazione agli scarichi idrici dell'impianto produttivo nella sua configurazione attuale. Sulla base di tali esiti ispettivi, la Provincia di Lecco ha emesso il 18 giugno 2021 un provvedimento dirigenziale con il quale ha disposto la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento, subordinando la ripresa delle attività alla trasmissione di una relazione descrittiva attestante l'adozione di interventi tecnici, gestionali e operativi idonei a garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore per lo scarico delle acque. La società ricorrente, contestando la legittimità e la fondatezza del provvedimento, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenerne l'annullamento, prospettando presumibilmente vizi procedurali, sostanziali o motivazionali nel provvedimento impugnato.
Il quadro normativo
La materia degli scarichi idrici è disciplinata da una normativa ambientale stringente rivolta alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento idrico. Le attività industriali sono sottoposte al regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che fissa condizioni, limiti di emissione e prescrizioni specifiche per ciascun insediamento produttivo. Gli enti competenti, primo fra tutti ARPA Lombardia quale agenzia regionale di protezione ambientale, sono legittimati a svolgere attività ispettive presso gli stabilimenti produttivi al fine di verificare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenue nelle autorizzazioni rilasciate. La Provincia, quale ente territoriale competente in materia di tutela ambientale, dispone del potere-dovere di adottare provvedimenti sanzionatori e restrittivi, incluse le sospensioni di attività, qualora i controlli ispettivi accertino violazioni rilevanti dei limiti normativi o delle prescrizioni autorizzative.
La questione giuridica
Il punto di diritto rilevante era quello relativo alla legittimità del provvedimento di sospensione dell'attività produttiva emesso dalla Provincia di Lecco. La società ricorrente contestava presumibilmente la validità di tale provvedimento sotto il profilo della sussistenza di un presupposto fattuale idoneo a giustificarlo, della corretta procedura adottata, della motivazione addotta, o della proporzionalità e congruità della misura restrittiva rispetto ai riscontri ispettivi. Centrale era la questione se i rilievi formulati da ARPA Lombardia risultassero effettivamente fondati e se, conseguentemente, la Provincia fosse legittimata a ordinare la sospensione in assenza di idonei interventi correttivi. La tensione giuridica si collocava dunque tra il diritto della società al proseguimento dell'attività economica e il dovere dell'amministrazione di tutela dell'ambiente e della qualità delle acque, nonché il diritto della collettività alla protezione da inquinamenti idrici.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel valutare il ricorso in sede di udienza pubblica del 4 novembre 2022, ha rigettato le censure della società ricorrente e ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato. La decisione implica che il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto fattuale della violazione normativa così come accertato dall'attività ispettiva di ARPA, e ha considerato il provvedimento della Provincia come conforme alle disposizioni normative in materia di tutela ambientale e di controllo delle attività inquinanti. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che la sospensione rappresentasse una misura proporzionata e necessaria rispetto alla gravità dei riscontri ispettivi, non affetta da vizi di procedimento, di merito o di motivazione. La decisione riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale i provvedimenti adottati dagli enti competenti per proteggere l'ambiente godono di un ampio margine di apprezzamento amministrativo, in quanto funzionali al perseguimento di finalità pubblicistiche prevalenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla Collini S.r.l., mantenendo quindi in vigore il provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco che ordina la sospensione dell'attività produttiva fino all'adozione e certificazione degli interventi tecnici e gestionali necessari a conformarsi ai limiti normativi di scarico idrico. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il criterio della non manifesta fondatezza delle pretese ricorrenti e della corretta condotta della controparte. L'ordine di esecuzione del provvedimento giudiziale da parte dell'autorità amministrativa consolida definitivamente l'effetto sospensivo della produzione fino al verificarsi delle condizioni poste dalla Provincia.
Massima
La sospensione dell'attività di uno stabilimento produttivo disposta dalla provincia competente sulla base dell'accertamento, effettuato da ARPA, di violazioni ai limiti normativi di scarico idrico è legittima e proporzionata quando volta a garantire il ripristino della conformità alle norme ambientali vigenti e all'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 34355 del 18 giugno 2021 emesso dalla Direzione organizzativa IV Servizio Ambiente della Provincia di Lecco il quale, in relazione agli esiti della attività ispettiva di ARPA Lombardia, ha disposto la sospensione dell'attività produttiva della Collini Srl, presso il suo stabilimento in Civate, Via Baselone, n. 11, “fino all'avvenuta trasmissione agli enti di una relazione descrittiva che illustri l'avvenuta messa in atto di interventi tecnico e gestionali – operativi che consentano di garantire il rispetto dei limiti di legge alla scarico idrico nell'attuale configurazione impiantistica” e ha diffidato la medesima società “dal violare la normativa ambientale vigente nonché le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale contestuale”; della relazione finale dell'attività ispettiva di ARPA Lombardia, trasmessa alla Provincia di Lecco il 31 maggio 2021; di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2021, proposto da Collini S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mangialardi, Salvatore Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, n. 5; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ollari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Zaccagni 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecco; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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