2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - CARTELLA RISCOSSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300680/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Fulvia Immobiliare S.p.A., società agricola, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per contestare un'intimazione di pagamento numero 068 2021 90092074 44/000 notificatele dopo il 14 dicembre 2021. L'intimazione, emessa congiuntamente da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione), riguardava l'importo di 2.026.005,43 euro a titolo di prelievo supplementare dovuto relativamente alle annate lattiero casearie 2000/2001 e 2003/2004. La ricorrente contestava la pretesa amministrativa sostenendo innanzitutto l'illegittimità del provvedimento di riscossione e chiedendo inoltre l'accertamento che il debito fosse ormai estinto per decorrenza del termine di prescrizione, dato il significativo lasso di tempo trascorso tra l'annata di riferimento e la notificazione dell'intimazione.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso ambito della riscossione dei debiti tributari e amministrativi in materia agricola, dove operano congiuntamente AGEA e ADER secondo un'attribuzione di competenze definita dalla normativa agricola nazionale e dalle disposizioni sul procedimento di riscossione. La materia è regolata dalle norme sulle erogazioni in agricoltura e dal codice della riscossione, all'interno del quale assume rilievo decisivo l'istituto della prescrizione dei diritti dell'Amministrazione, il quale limita nel tempo la possibilità di pretendere il pagamento di somme dovute. La legittimità dell'azione di riscossione è subordinata al rispetto delle forme procedurali e dei termini prescrittivi, fondamentali garanzie a tutela dei contribuenti.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale del contendere riguardava se la riscossione del prelievo supplementare relativo ad annate tanto remote (2000/2001 e 2003/2004) fosse ancora legittimamente esercitabile dall'Amministrazione oppure se il diritto alla riscossione fosse stato estinto per decorso dei termini prescrizionali. In parallelo si poneva la questione della legittimità formale del procedimento e dell'intimazione stessa, con riferimento ai vizi procedurali che potessero inficiare l'atto impugnato. La complessità risiedeva nel bilanciamento tra l'interesse dell'Amministrazione al recupero delle somme dovute e il principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, incarnato dall'istituto della prescrizione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati gli atti del procedimento e uditi gli argomenti delle parti, ha ritenuto di dichiarare il ricorso in parte inammissibile, considerando probabilmente che alcune delle doglianze formulate dalla ricorrente non presentassero i requisiti per essere esaminate nel giudizio amministrativo, o che relativamente ad esse fosse mancata la legittimazione a ricorrere ovvero fossero stati violati gli obblighi di preavviso o altri presupposti procedurali. Per la restante parte, il giudice ha respinto le deduzioni della ricorrente ritenendo che non fossero provate le circostanze dedotte, oppure che la prescrizione asserita non fosse operante secondo la disciplina applicabile, o ancora che l'Amministrazione avesse agito entro i propri margini di discrezionalità. La decisione di respingere la domanda principale di annullamento indica che il giudice ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la riscossione da parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e ha respinto completamente le istanze della ricorrente, negando sia l'annullamento dell'intimazione di pagamento che l'accertamento della prescrizione richiesto. Di conseguenza, la ricorrente rimane obbligata al pagamento della somma oggetto di intimazione. Il giudice ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di AGEA e ADER nella misura di 2.000 euro, oltre agli accessori di legge, stabilendo così i costi della soccombenza nel giudizio amministrativo.
Massima
Sulla questione della prescrizione dei debiti tributari e amministrativi in agricoltura, il decorso del tempo non estingue automaticamente il diritto di riscossione quando l'Amministrazione agisce nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa vigente e quando non sussistono vizi sostanziali o formali nella costituzione della pretesa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento A): i) dell'intimazione di pagamento 068 2021 90092074 44/000 dell'importo di € 2.026.005,43 con riferimento all'annata lattiero casearia 2000/2001 e 2003/2004 notificata in data successiva al 14.12.2021; ii) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento; B) per l'accertamento: - dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento all'annata 2000/2001 e 2003/2004. sul ricorso numero di registro generale 2347 del 2021, proposto da La Fulvia Immobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Francesco De Carolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge per la restante parte. Condanna la ricorrente al pagamento a favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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