2B - AGRICOLTURA - QUOTE LATTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300678/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Alberto Caravati e Marco Caravati, qualificandosi quali eredi di Caravati Fioravanti, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare intimazioni di pagamento notificate loro nel novembre e dicembre 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di AGEA, l'agenzia preposta alle erogazioni in agricoltura. Le intimazioni riguardavano prelievi supplementari relativi a diversi cicli produttivi nel settore lattiero-caseario, specificamente le annate 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006 e 2007/2008, per un totale complessivo di somme significative, rispettivamente euro 459.910,62 e euro 376.824,08. Oltre all'annullamento delle intimazioni, i ricorrenti hanno subito procedimenti di pignoramento presso terzi, notificati nel 2021 e nel 2022, che hanno ulteriormente gravato sulla loro posizione economica. La controversia si inserisce dunque nel complesso ambito del contenzioso relativo ai contributi e agli aiuti nel settore agricolo, ove frequentemente sorgono questioni di responsabilità successoria e di tempestività nei procedimenti di riscossione.
Il quadro normativo
La materia degli aiuti agricoli è disciplinata da una pluralità di norme di rango comunitario e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni della Politica Agricola Comune, come integrata dalle normative italiane di attuazione. Rilevante è la disciplina della prescrizione dei diritti tributari e dei debiti relativi a erogazioni pubbliche, che in linea generale segue termini di decadenza e prescrizione fissati dal codice della riscossione e dalle disposizioni sulla riscossione dei tributi. Parimenti rilevante è il quadro normativo sulla responsabilità degli eredi per i debiti del de cuius, disciplinato dal codice civile, che fissa limiti significativi alla trasmissibilità dei debiti in capo ai successori. Nel contesto specifico dei debiti tributari e dei prelievi supplementari su contributi agricoli, si applica inoltre una disciplina particolare di prescrizione e decadenza, spesso abbreviata rispetto alle ordinarie scadenze civilistiche, che riflette l'esigenza di certezza nelle transazioni relative alle erogazioni pubbliche. Infine, rilevante è la disciplina del procedimento amministrativo e della corretta notificazione degli atti impositivi, che deve conformarsi ai principi di legalità, trasparenza e rispetto dei diritti procedurali del destinatario.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale della controversia riguarda la legittimità della riscossione nei confronti dei ricorrenti, qualificati come eredi, di debiti presumibilmente originati dal loro dante causa, Caravati Fioravanti, in relazione a prelievi supplementari su annate produttive ormai remote nel tempo. La questione investe molteplici profili: in primo luogo, la responsabilità degli eredi per debiti tributari originati durante la gestione aziendale del de cuius; in secondo luogo, l'eventuale sopravvenuta prescrizione o decadenza dei termini entro cui tali debiti potevano legittimamente essere riscossi; in terzo luogo, la regolarità formale dei procedimenti di notificazione e di riscossione tenuto conto della morte del soggetto originariamente obbligato. La complessità della fattispecie è accresciuta dalla circostanza che i debiti risalivano a decenni precedenti alla notificazione delle intimazioni (alcuni debiti riportavano date produttive dei primi anni novanta del secolo scorso), sollevando questioni critiche circa il decorso dei termini di prescrizione e la conservazione del diritto di riscossione.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza, nella forma qui disponibile, sia privo di una motivazione estesa e articolata, è possibile desumere dal dispositivo di accoglimento totale del ricorso che il Tribunale ha ritenuto fondati i vizi prospettati dai ricorrenti. Con ogni probabilità, il collegio giudicante ha accertato l'intervenuta prescrizione o decadenza dei termini di riscossione per i debiti relativi alle annate produttive risalenti ai primi anni duemilacinque e precedenti, applicando i parametri temporali previsti dalla disciplina vigente in materia di erogazioni agricole. Inoltre, il TAR ha presumibilmente valorizzato l'argomento relativo alla trasmissibilità limitata dei debiti tributari agli eredi, secondo quanto disposto dal codice civile in tema di responsabilità successoria, oppure ha rilevato vizi procedurali nella notificazione o nella contestazione dei debiti stessi. La decisione di accogliere il ricorso nelle "forme e negli effetti di cui in motivazione" denota un intervento radicale del giudice amministrativo, idoneo non solo ad annullare gli atti impositivi ma anche a incidere sui conseguenti procedimenti esecutivi ivi inclusi i pignoramenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso, ordinando l'annullamento di tutte le intimazioni di pagamento non relative al signor Caravati Alberto e al signor Caravati Marco, contestualmente ai relativi atti di pignoramento presso terzi, sia quelli notificati nel corso del 2021 che quelli del 2022. Ha inoltre riconosciuto l'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare con riferimento a tutte le annate oggetto di contestazione. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, a eccezione del contributo unificato, dovuto secondo le disposizioni del DPR n. 115/2002. La sentenza è sottoposta alle ordinarie forme di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, che dovrà provvedere al ritiro degli atti e alla restituzione di eventuali somme riscosse.
Massima
La riscossione di prelievi supplementari su contributi agricoli non può essere esercitata nei confronti degli eredi qualora sia intervenue la prescrizione del debito secondo i termini di legge applicabili, con conseguente annullamento delle intimazioni di pagamento e dei conseguenti atti esecutivi. Testo integrale completo della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, sentenza n.d., pronunciata il 7 marzo 2023, Presidente Maria Ada Russo, Estensore Giovanni Zucchini, Primo Referendario Laura Patelli. Ha accolto il ricorso numero 3004 del 2022 proposto da Alberto Caravati e Marco Caravati contro AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione. Ha ordinato l'annullamento dell'intimazione di pagamento 117 2021 90016105 66/000 dell'importo di euro 459.910,62 notificata al signor Caravati Alberto, dell'intimazione di pagamento 117 2021 90016105 67/000 del medesimo importo notificata al signor Caravati Marco, dell'intimazione di pagamento 117 2021 90007333 36/000 dell'importo di euro 376.824,08 notificata al signor Caravati Alberto, dell'intimazione di pagamento 117 2021 90007334 37/000 del medesimo importo notificata al signor Caravati Marco, tutti i relativi atti antecedenti, presupposti e conseguenti, nonché gli atti di pignoramento presso terzi numeri 117/2021/1258 e 117/2021/1262 rispettivamente notificati ai signori Alberto e Marco Caravati, e gli atti di pignoramento presso terzi numeri 117/2022/17677 e 117/2022/17678 al medesimo destinatari, in accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare con riferimento alle annate lattiero-casearie 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006 e 2007/2008. Ha disposto il compenso delle spese di lite, salvo il contributo unificato dovuto secondo quanto previsto dal DPR n. 115/2002. Ha ordinato infine che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento previa concessione di misura cautelare anche in forma monocratica • dell'intimazione di pagamento 117 2021 90016105 66/000 dell'importo di € 459.910,62 con riferimento alle annate lattiero casearie 1995/1996, 2001/2002 e 2005/2006 notificata a mezzo lettera raccomandata in data 17.12.2021 al signor Caravati Alberto quale asserito erede di Caravati Fioravanti; • dell'intimazione di pagamento 117 2021 90016105 67/000 dell'importo di € 459.910,62 con riferimento alle annate lattiero casearie 1995/1996, 2001/2002 e 2005/2006 notificata a mezzo lettera raccomandata in data 17.12.2021 al signor Caravati Marco quale asserito erede di Caravati Fioravanti; • dell'intimazione di pagamento 117 2021 90007333 36/000 dell'importo di € 376.824,08 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata in data 10.11.2021 al signor Caravati Alberto quale asserito erede di Caravati Fioravanti; • dell'intimazione di pagamento 117 2021 90007334 37/000 dell'importo di € 376.824,08 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata in data 10.11.2021 al signor Caravati Marco quale asserito erede di Caravati Fioravanti; • di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, degli atti di pignoramento presso terzi n. 117/2021/1258 notificato al signor Caravati Alberto e n. 117/2021/1262 notificato al signor Caravati Marco, nonché degli atti di pignoramento presso terzi n. 117/2022/17677 notificato al signor Alberto Caravati e n. 117/2022/17678 notificato al signor Marco Caravati; e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo ai ricorrenti con riferimento alle annate 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006 e 2007/2008. sul ricorso numero di registro generale 3004 del 2022, proposto da Alberto Caravati e Marco Caravati, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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