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Sentenza n. 202300677/2023

Sentenza n. 202300677/2023

2B - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - CARTELLA RISCOSSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300677/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola Vitali Emanuele ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un'intimazione di pagamento emessa da Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e iscritta a ruolo presso Ader (Agenzia delle Entrate Riscossione), relativa a una richiesta di € 418.918,40 per prelievo supplementare concernente l'annata lattiero casearia 2005/2006. L'azienda ricorrente contestava la legittimità del provvedimento impugnato e in particolare la tempestività della notificazione, avvenuta in data posteriore al 14 ottobre 2021, ritenendo che il debito fosse nel frattempo divenuto inesigibile per effetto del decorso del termine di prescrizione. Nel ricorso venivano inoltre avanzate richieste di annullamento di ogni atto antecedente, presupposto o conseguente al procedimento nonché, alternativamente, di accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito con riferimento alle annate 2007/2008. La controversia nasceva dunque da una situazione di fatto complessiva che coinvolgeva non solo la singola annata 2005/2006 ma potenzialmente un arco temporale più esteso di rapporti tributari agricoli.

Il quadro normativo

In materia di contributi agricoli e di contribuzioni comunitarie gestite da Agea, la normativa nazionale e comunitaria prevede termini specifici entro i quali le Amministrazioni possono esercitare le loro azioni di accertamento e di riscossione dei debiti. La prescrizione del diritto delle pubbliche amministrazioni di recuperare le somme indebitamente erogate o non dovute è regolata dal diritto amministrativo, che generalmente fissa un termine decennale, salvo che disposizioni speciali non stabiliscano termini diversi per specifiche categorie di debiti. Nel caso di contributi agricoli comunitari gestiti mediante le strutture di Agea e della Agenzia delle Entrate Riscossione, si applicano sia le norme nazionali in materia di prescrizione e riscossione coattiva sia la normativa comunitaria sulla gestione dei pagamenti diretti e dei fondi agricoli. La legittimità dei provvedimenti amministrativi di accertamento e di riscossione è inoltre subordinata all'osservanza dei termini procedurali e notificativi previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalle disposizioni sugli atti della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

La controversia verteva fondamentalmente sulla persistenza in capo all'azienda ricorrente dell'obbligo di pagamento della somma richiesta, considerato il trascorrere del tempo dalla causazione del presunto debito sino alla notificazione della richiesta. La questione giuridica rilevante era pertanto se il termine di prescrizione che consente all'Amministrazione di agire per il recupero di somme correlate ai contributi agricoli fosse o meno già decorso al momento della notificazione della richiesta di pagamento. In particolare, era controverso se la data di notificazione successiva al 14 ottobre 2021 di un provvedimento riguardante un'annata agricola del 2005/2006 potesse ritenersi idonea a interrompere l'azione prescrittiva, o se viceversa la prescrizione fosse già pienamente consolidata, rendendo inesigibile il debito. La complessità della questione era accresciuta dal fatto che coesistevano nella causa istanze relative a più annate agricole, ciascuna potenzialmente soggetta a regimi prescrittivi distinti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua valutazione della controversia, ha ritenuto che il ricorso fosse suscettibile di divisione tra profili dichiaratamente inammissibili e profili invece meritevoli di trattamento nel merito. Pur non esplicitando in forma estesa i singoli passaggi della propria argomentazione nella motivazione disponibile, il collegio giudicante ha proceduto a una selezione delle domande ricorsorie, ritenendo che alcune di esse non potessero essere esaminate perché logicamente dipendenti da altre domande preliminari la cui accoglibilità non era stata riconosciuta, ovvero perché formulate in termini proceduralmente inadeguati. Per quanto concerne i profili ammissibili, il giudice ha valutato la fondatezza delle contestazioni dell'azienda ricorrente concernenti la legittimità della richiesta di pagamento e la sua esigibilità in rapporto al decorso del tempo, giungendo alla conclusione che le istanze avanzate non trovassero accoglimento nel diritto positivo vigente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha dichiarato inammissibile per una parte delle domande e lo ha respinto per le restanti parti. Con ciò il giudice ha confermato la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché la validità dell'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'eventuale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. L'azienda ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate dal giudice nella misura di duemila euro oltre gli accessori di legge. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa nel senso della conferma della pretesa di Agea e Ader e della prosecuzione dei relativi atti di riscossione coattiva.

Massima

La prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione per il recupero di contributi agricoli decennali non è automaticamente decorsa nei confronti di intimi notificati anche a notevole distanza temporale dalla causazione del debito, qualora la notificazione stessa non risulti intempesstiva per violazione di specifiche scadenze procedurali imposte dalla normativa amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
• dell'intimazione di pagamento 068 2021 90017742 19/000 dell'importo di € 418.918,40 con riferimento all'annata lattiero casearia 2005/2006 notificata in data successiva al 14.10.2021;
• di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 2021/6123;
e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2007/2008.
sul ricorso numero di registro generale 2202 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Vitali Emanuele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge per la restante parte.
Condanna la ricorrente al pagamento a favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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