4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300669/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il silenzio della pubblica amministrazione in relazione a una istanza di emersione di rapporto di lavoro irregolare. L'interessato aveva sottoposto domanda ai competenti uffici amministrativi (presumibilmente presso il Prefetto o l'ufficio territoriale del Governo) al fine di regolarizzare una situazione lavorativa in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di lavoro irregolare. Dinanzi al mancato rilascio di risposta entro i termini ordinari, il ricorrente ha assunto che il silenzio costituisse rifiuto implicito e ha investito il giudice amministrativo della controversia. Il Tribunale ha esaminato la ricevibilità della domanda quale primo filtro procedurale.
Il quadro normativo
La materia della regolarizzazione del lavoro irregolare è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il quale prevedere procedure specifiche per l'emersione di rapporti di lavoro non formalmente costituiti. L'articolo 5 sexies del medesimo decreto delinea i presupposti, le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza da parte del datore di lavoro, nonché le condizioni sostanziali per l'accoglimento. Le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere sulle richieste in questione secondo le coordinate normative nazionali e regionali applicabili, nel rispetto dei termini amministrativi ordinari e delle scadenze temporali determinate dai singoli provvedimenti normativi che disciplinano le campagne di emersione quando attive.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia attiene alla ricevibilità della domanda amministrativa cautelare, in particolare se il ricorrente fosse legittimato a contestare il silenzio serbato dall'amministrazione su una istanza di emersione del lavoro irregolare. La questione tocca il tema delicato dei diritti soggettivi afferenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro e della sussistenza, in capo allo straniero lavoratore, di una vera e propria pretesa azionabile dinanzi al giudice amministrativo. Era inoltre controverso se il silenzio medesimo potesse configurarsi come provvedimento implicito suscettibile di impugnazione ovvero se la natura dichiarativa e discrezionale dell'istanza di emersione pregiudicasse l'accesso al giudizio amministrativo in questione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso presentato non soddisfacesse i presupposti di ricevibilità previsti dalla normativa processuale amministrativa. Il collegio ha verosimilmente valorizzato argomenti che riguardano la titolarità di un interesse legittimo del ricorrente a ottenere il provvedimento amministrativo sulla emersione, considerando che le istanze di regolarizzazione comportano valutazioni discrezionali dell'amministrazione e che la legittimazione ricorsuale deve essere riconosciuta in capo a soggetti che vantino una posizione giuridica direttamente pregiudicata dal mancato adempimento amministrativo. Il giudice ha probabilmente osservato che il silenzio della pubblica amministrazione, nel contesto specifico delle istanze di emersione, non si converte automaticamente in provvedimento lesivo impugnabile ovvero che sussistono ostacoli processuali alla proposizione della domanda, fra i quali la carenza di legittimazione attiva del ricorrente medesimo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, astenendosi pertanto dal pronunciarsi nel merito sulle ragioni sottese alla questione della emersione del lavoro irregolare. La sentenza non affronta dunque il profilo sostanziale relativo all'an e al quantum della legittimità dell'operato amministrativo, bensì conclude nella fase preliminare della valutazione delle condizioni di ammissibilità della domanda ricorsuale. Il ricorrente rimane dunque vincolato dal silenzio amministrativo senza poter ottenere tutela mediante il processo amministrativo proposto.
Massima
La istanza di emersione di lavoro irregolare non conferisce al ricorrente legittimazione processuale dinanzi al giudice amministrativo per impugnare il silenzio della pubblica amministrazione qualora manchi una posizione giuridica soggettiva direttamente pregiudicata dal provvedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 13/8/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 92 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Piro, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Ponte Seveso n.41; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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