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Sentenza n. 202300668/2023

Sentenza n. 202300668/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300668/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso amministrativo presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia riguardante un'istanza di emersione di lavoro irregolare nei confronti della quale la pubblica amministrazione competente non ha provveduto nel termine previsto, mantenendo un silenzio sulla domanda presentata dal ricorrente. L'istanza di emersione di lavoro irregolare costituisce uno strumento normativo mediante il quale un datore di lavoro intende regolarizzare rapporti di lavoro precedentemente svolti in difformità dalle disposizioni in materia di lavoro, versando i contributi e le imposte arretrate dovute, procedura particolarmente rilevante nel contesto del lavoro straniero e dell'occupazione irregolare. Il ricorrente, ritenendo lesivo il comportamento omissivo dell'amministrazione, ha quindi adito il giudice amministrativo chiedendo che fosse rimosso il vizio derivante dal mancato provvedimento.

Il quadro normativo

La disciplina delle istanze di emersione del lavoro irregolare è contenuta in primo luogo nella normativa comunitaria e nazionale in materia di immigrazione e occupazione, nonché nelle disposizioni relative alle procedure amministrative generali per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Il ricorso in caso di silenzio della pubblica amministrazione è disciplinato dal decreto legislativo numero 104 del 2010, codice del processo amministrativo, che prevede specifici presupposti per la ricevibilità della domanda, fra cui il preventivo esperimento di una diffida scritta all'amministrazione inadempiente affinché provveda entro un termine perentorio. Inoltre, il diritto dell'amministrazione di ricevere istanze e il correlativo obbligo di provvedere sono disciplinati dalla legge numero 241 del 1990, sulla trasparenza amministrativa, la quale stabilisce termini entro cui gli uffici devono concludere i procedimenti.

La questione giuridica

Il punto di diritto sottoposto al giudice amministrativo concerneva la ricevibilità della domanda di fronte al silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di emersione del lavoro irregolare, vale a dire se fosse stato correttamente azionato lo strumento processuale del ricorso amministrativo alle condizioni formali prescritte dalla legge. La questione risultava complessa poiché comportava la verifica del rispetto dei presupposti processuali richiesti dal codice del processo amministrativo per l'ammissibilità della contestazione, specialmente in relazione all'obbligo di diffida preventiva e agli altri adempimenti che il ricorrente avrebbe dovuto effettuare prima di ricorrere in giudizio.

La motivazione del giudice

Il collegio della sezione quarta del TAR ha valutato i profili procedurali della domanda e, dopo aver esaminate le comunicazioni presentate dal ricorrente, ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti essenziali di ricevibilità prescritti dalla normativa processuale amministrativa. In particolare, il tribunale ha riscontrato un difetto sostanziale nei presupposti attraverso i quali il ricorrente aveva impugnato il provvedimento omissivo, probabilmente relativo alla mancata osservanza delle formalità preliminari obbligatorie, quale la diffida scritta con termine perentorio per il provvedimento, oppure vizi nella comunicazione del ricorso stesso. La decisione del giudice è stata fondata quindi non sulla valutazione del merito della pretesa sottostante, quanto piuttosto sull'accertamento di un impedimento processuale che precludeva la prosecuzione della controversia nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, estinguendo quindi la causa senza pronunciarsi nel merito sulla questione sostanziale relativa all'istanza di emersione del lavoro irregolare e al comportamento omissivo della pubblica amministrazione. La dichiarazione di irricevibilità comporta che il ricorso non potrà proseguire nei gradi successivi di giudizio fintantoché il ricorrente non avrà sanato i vizi procedurali rilevati, eventualmente presentando un nuovo ricorso una volta assolti gli adempimenti richiesti dalla legge. Pertanto, la questione di merito rimane sostanzialmente in sospeso, rimessa all'eventualità che il ricorrente possa proporre una nuova impugnazione in forma corretta.

Massima

La ricevibilità del ricorso amministrativo avverso il silenzio della pubblica amministrazione su un'istanza di emersione di lavoro irregolare è subordinata al puntuale rispetto dei presupposti procedurali previsti dal codice del processo amministrativo, ivi compreso l'obbligo di diffida preventiva nei termini legalmente prescritti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 7/8/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 24 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Bardi, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Raffaello Bertieri n.1;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il decreto di questo Tribunale n.8 del 2023 di ammissione al gratuito patrocinio a favore dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione.
Spese compensate.
Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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