2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300657/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società di capitali (A R.L.) ha realizzato determinate opere in un'area rientrante nella competenza territoriale di un Comune della Lombardia senza disporre, secondo quanto sostenuto dall'amministrazione locale, dei necessari titoli autorizzativi o in contrasto con le norme urbanistiche e edilizie vigenti. Il Comune, riscontrando la realizzazione di dette opere in violazione della normativa in materia di edilizia e governo del territorio, ha emesso un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi datata 2 agosto 2019. La società ricorrente, ritenendo illegittima tale ordinanza per motivi processuali, di merito o entrambi, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, per ottenerne l'annullamento e dunque bloccare l'esecuzione della demolizione. Il ricorso è stato proposto nel 2019 e la sentenza è stata pronunciata il 16 dicembre 2022, dopo quasi tre anni di procedimento.
Il quadro normativo
Il procedimento si colloca nell'ambito della disciplina dell'edilizia e dell'urbanistica, governata dal decreto legislativo n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e dalle norme regionali e comunali di attuazione, nonché dalle leggi sulla prevenzione dell'abusivismo edilizio. L'ordinanza di demolizione costituisce un atto amministrativo che l'amministrazione locale può emettere qualora riscontri la realizzazione di costruzioni, installazioni o impianti in difetto di permessi obbligatori ovvero in violazione delle norme stabilite nel permesso stesso o nella normativa vigente. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento processuale mediante il quale un soggetto leso da un atto amministrativo può impugnarlo dinanzi al giudice amministrativo per ottenerne l'annullamento qualora lo ritenga illegittimo.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune contro la società ricorrente. La questione centrale consisteva nel verificare se le opere realizzate fossero effettivamente abusive ovvero realizzate in assenza dei necessari titoli autorizzativi, oppure se le stesse fossero state correttamente autorizzate e se l'ordinanza di demolizione fosse stata emanata in violazione dei principi procedurali o sostanziali che governano l'attività amministrativa. La ricorrente evidentemente contestava la legittimità dell'atto comunale, assumendo che le proprie opere fossero conformi alle leggi oppure che il procedimento che ha portato all'ordinanza fosse affetto da vizi procedurali.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti nella presente documentazione la motivazione estesa, è possibile desumere dal dispositivo e dal contesto che il collegio giudicante abbia accolto le ragioni difensive dell'amministrazione comunale, ritenendo legittima l'ordinanza impugnata. Ciò significa che il Tribunale, avendo esaminato la documentazione relativa alle opere realizzate, ai titoli autorizzativi eventualmente posseduti dalla ricorrente e al procedimento amministrativo seguito dal Comune, ha concluso che le opere erano effettivamente realizzate in violazione delle norme urbanistiche e edilizie oppure in assenza dei prescritti permessi. Il giudice ha ritenuto che il Comune ha operato correttamente sia sotto il profilo procedurale che sostanziale, emanando un atto pienamente legittimo e fondato sulla normativa vigente. La decisione del Tribunale di respingere il ricorso implica che nessuno dei vizi eccepiti dalla ricorrente (procedurali, sostanziali o entrambi) è stato ritenuto provato o rilevante.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla società ricorrente, confermando così la piena legittimità dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune in data 2 agosto 2019. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro oltre agli accessori di legge dovuti alla parte resistente (il Comune). La sentenza è esecutiva, come disposto dall'ordinanza finale, il che significa che il Comune può procedere all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione conformemente alle modalità previste dalla legge.
Massima
L'ordinanza di demolizione emessa da un Comune a fronte di opere realizzate in assenza di titoli autorizzativi o in violazione delle norme urbanistiche vigenti costituisce atto amministrativo legittimo, impugnabile in via amministrativa solo laddove siano provati specifici vizi procedurali o sostanziali nella sua formazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luigi Furno, Referendario, Estensore per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi , emessa in data 2.08.2019, dal Comune di -OMISSIS- in relazione alle opere realizzate dall’odierna parte ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2019, proposto da-OMISSIS-A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Venghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria n. 23; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento nei confronti della parte resistente delle spese di giudizio nella misura complessiva di euro 2000 più accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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