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Sentenza n. 202300656/2023

Sentenza n. 202300656/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ORDINANZA DIRIGENZIALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300656/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società privata ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l'annullamento di un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Padrno Dugnano. L'ordinanza riguardava opere realizzate in difformità essenziale rispetto ai titoli abilitativi, in particolare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCA). La controversia rientra nel settore del diritto urbanistico e dei lavori edili abusivi, discipline fondamentali per il governo del territorio comunale. Il ricorso era stato presentato con regolarità processuale e la causa era pervenuta all'udienza del 16 dicembre 2022. Tuttavia, nel corso del procedimento, si è verificato un evento che ha inciso sulla possibilità di proseguire la controversia.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalle norme urbanistiche e edilizie nazionali e regionali, che prevedono il regime delle demolizioni per costruzioni abusive o in difformità dai titoli autorizzativi. Le opere realizzate in violazione delle norme edilizie possono essere oggetto di ordini di demolizione emessi dall'amministrazione comunale quando sussistono difformità essenziali rispetto al progetto approvato o alla SCA presentata. Il procedimento dinanzi al TAR è governato dal codice del processo amministrativo, in particolare dagli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9, che disciplinano i presupposti di ricevibilità dei ricorsi e le condizioni di proseguibilità della causa. La sentenza richiama anche il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, al fine di tutelare la dignità e i diritti della parte ricorrente.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia riguardava se sussistessero i presupposti legittimi per l'emissione dell'ordinanza di demolizione e se tale provvedimento fosse stato correttamente adottato nel rispetto delle procedure amministrative previste. La ricorrente contestava la legittimità dell'atto demolitorio, probabilmente per motivi procedurali, sostanziali o per difetto di motivazione. Tuttavia, durante lo svolgimento del procedimento giudiziale, la situazione fattuale e giuridica ha subito una trasformazione tale da rendere moot la controversia, eliminando il fondamento stesso dell'interesse ad agire della ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, che il ricorso avesse perduto la sua ragione di essere a causa del sopravvenire di una carenza di interesse. Questa conclusione è tipica dei casi in cui l'oggetto della controversia venga meno prima del giudizio di merito: ad esempio, quando un'ordinanza di demolizione diviene inutilmente contestabile perché le opere sono già state demolite, oppure perché il proprietario ha provveduto volontariamente al ripristino dello stato dei luoghi, oppure ancora per modifiche normative sopravvenute che alterano il quadro giuridico della questione. Il collegio ha valutato che la continuazione del procedimento non avrebbe più portato alcun beneficio pratico alle parti. La compensazione integrale delle spese, anziché l'imposizione al Comune ricorrente, suggerisce che il giudice non ha addebitato responsabilità alla ricorrente per la perdita dell'interesse processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente archiviazione della causa senza che si sia giunti a giudicare nel merito la legittimità dell'ordinanza di demolizione. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, secondo il principio secondo cui ciascuna parte sostiene i propri costi quando la causa termina per motivi non imputabili a comportamenti opportunistici. Infine, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni dato identificativo, a tutela della sua dignità e privacy secondo le norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando, nel corso del procedimento giudiziale, l'interesse della parte ricorrente venga a cessare a causa di sopravvenuti mutamenti della situazione fattuale o giuridica che rendono priva di effettività pratica la tutela jurisdizionale altrimenti disponibile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luigi Furno,	Referendario, Estensore
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- delle opere realizzate in difformità essenziale dal titoli abilitativi edilizia S. C.IA. n.-OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2019, proposto da -OMISSIS- in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, Sig. -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;
Comune di Padrno Dugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Modolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Milano Tar Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padrno Dugnano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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