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Sentenza n. 202300654/2023

Sentenza n. 202300654/2023

2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300654/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino proprietario di un immobile ubicato a Cesano Maderno in provincia di Monza e della Brianza ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia un'ordinanza sindacale che ordinava la demolizione della finestratura del terrazzo e del locale caldaia dell'edificio stesso. Il ricorso è stato depositato nel 2019 con numero di registro generale 2188. La controversia trae origine da un provvedimento di polizia edilizia con il quale il Comune aveva intimato al proprietario di procedere all'abbattimento di specifiche parti strutturali dell'immobile, probabilmente perché ritenute irregolari dal punto di vista urbanistico o costruttivo. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, tuttavia, si è verificato un evento che ha modificato la situazione fattuale originaria, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di azione del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia rientra nel contenzioso amministrativo relativo agli atti di polizia edilizia e pianificazione urbanistica, dove le amministrazioni comunali esercitano importanti funzioni di controllo sulla legalità costruttiva degli immobili. Gli ordini di demolizione sono strumenti di enforcement normativo previsti dalle leggi urbanistiche statali e regionali al fine di reprimere le violazioni costruttive e garantire il rispetto dei vincoli normativi e procedurali. Il ricorso è stato proposto secondo le regole del codice del processo amministrativo, in particolare degli articoli 35 e 85 che disciplinano la ricorribilità degli atti amministrativi e la procedura del giudizio. La controversia si inquadra nel diritto amministrativo generale, dove il principio cardine è che solo chi possiede un interesse giuridicamente rilevante e attuale può proporre ricorso contro gli atti della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

La controversia originaria riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cesano Maderno, che il ricorrente contestava verosimilmente sulla base di vizi di illegittimità dell'atto amministrativo. Il proprietario presumibilmente riteneva che l'ordinanza fosse stata adottata in violazione delle procedure previste dalla normativa urbanistica oppure senza un fondamento fattuale e normativo solido, lamantando un'esercizio arbitrario dei poteri comunali. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo, la fattispecie ha subito una trasformazione che ha reso la questione di diritto sostanzialmente priva di rilevanza pratica per il ricorrente stesso. La questione giuridica centrale è quindi divenuta non più la legittimità dell'ordinanza, bensì la sussistenza dell'interesse ad agire come presupposto fondamentale dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che, durante il corso del procedimento, sia venuto meno il presupposto essenziale per la prosecuzione del giudizio, cioè l'interesse ad agire del ricorrente. Questo evento sopravvenuto, che il testo non specifica nel dettaglio ma che potrebbe consistere nell'esecuzione della demolizione, nella conformazione volontaria dell'immobile all'ordinanza, oppure in una circostanza fattuale che ha eliminato la lesione denunciata, determina l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, quando durante il procedimento viene a mancare l'interesse ad agire, il giudice non può continuare l'istruttoria sulla questione di legittimità sostanziale dell'atto, poiché verrebbe a mancare la premessa fondamentale che legittima l'intervento della giurisdizione amministrativa. La soluzione dell'improcedibilità rappresenta l'unica conseguenza corretta in queste circostanze, in quanto non sarebbe logico né giuridicamente opportuno che il giudice si pronunciasse su un ricorso il cui esito pratico non potrebbe più incidere sulla posizione del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Di conseguenza, il collegio non ha esaminato nel merito se l'ordinanza del Comune fosse effettivamente illegittima o se violasse i diritti amministrativi del proprietario. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, ripartendo così equamente gli oneri della controversia in ragione della circostanza che è stato il sopraggiungere di un evento nuovo a rendere il giudizio inutile. Infine, la sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, conformemente alle disposizioni del codice del processo amministrativo.

Massima

La carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire durante il corso del procedimento amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso, escludendo il giudice dal pronunciarsi sulla questione di legittimità sostanziale dell'atto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luigi Furno,	Referendario, Estensore
per l'annullamento dell'Ordinanza n°-OMISSIS- del Comune di Cesano Maderno (MB), di  demolizione della finestratura del terrazzo e del locale caldaia relativo all’immobile, di proprietà del ricorrente, ubicato  in Cesano Maderno alla via -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Carmelo Platania, Alessandro Stradelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Stradelli in Milano, via San Prospero, 4;
Comune di Cesano Maderno, in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesano Maderno, in persona del Sindaco pro tempore;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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