2C - EDILIZIA - OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO/MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PREESISTENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300653/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ricorrente ha impugnato dinnanzi al TAR Lombardia un'ordinanza del Comune di Milano del 4 giugno 2019 che disponeva la demolizione di opere eseguite abusivamente in un immobile ubicato in Milano. Il ricorso era stato proposto ai sensi degli articoli 35, comma 1 lettera c, e 85, comma 9 del codice del processo amministrativo, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento cautelare di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. La controversia rientrava nell'ambito dei contrasti tra l'Amministrazione comunale e il proprietario dell'immobile in merito alla legittimità delle opere realizzate senza le necessarie autorizzazioni edilizie e degli ordini conseguenziali di abbattimento. Il giudizio si è prolungato nel tempo e ha raggiunto l'udienza di merito il 16 dicembre 2022, dinanzi al collegio giudicante della Sezione Seconda del TAR.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme urbanistiche e edilizie, con particolare riferimento ai poteri ordinatori dell'Amministrazione comunale nei confronti delle opere abusive. Le ordinanze di demolizione rientrano negli strumenti di polizia edilizia di cui all'articolo 31 del testo unico dell'edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, e sono sottoposte a controllo di legittimità dinnanzi ai giudici amministrativi. Il procedimento amministrativo è regolato dal codice del processo amministrativo, articoli 35 e 85, che disciplinano le condizioni di ricevibilità e di procedibilità dei ricorsi contro gli atti amministrativi, incluso il requisito dell'interesse ad agire. La sentenza richiama inoltre il decreto legislativo numero 196 del 2003 sulla privacy e il Regolamento europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali, al fine di oscurare i dati identificativi delle parti per ragioni di riservatezza.
La questione giuridica
La questione fondamentale riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive e se il ricorso potesse proseguire e ricevere una pronuncia nel merito. Durante il giudizio è emerso un elemento successivo che ha inciso radicalmente sulla possibilità di continuare il giudizio: il sopravvenire di una circostanza che rendeva venir meno l'interesse ad agire del ricorrente. Questo poteva derivare dall'esecuzione già avvenuta dell'ordinanza, dall'intervenuta modificazione della situazione fattuale in modo tale da rendere la sentenza priva di utilità pratica, o da altre vicende procedurali che avevano eliminato la convenienza giuridica del ricorrente a ottenere una pronuncia del giudice. La questione quindi non era più se l'ordinanza fosse legittima, bensì se il giudizio potesse ancora proseguire quando l'interesse alla sua pronuncia era venuto meno.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nella seduta di camera di consiglio del 16 dicembre 2022, ha valutato la persistenza dei presupposti per la continuazione del giudizio, ossia l'interesse del ricorrente a conseguire una sentenza che annullasse l'ordinanza e ripristinasse lo stato dei luoghi. Accertato che nel corso del giudizio era sopravvenuto un evento o una circostanza che aveva determinato la perdita di tale interesse, il collegio ha proceduto secondo la regola processuale che vieta al giudice di pronunciarsi quando l'interesse viene a mancare durante il pendere della causa. Sebbene il testo della sentenza non espliciti nel dettaglio quale fosse stato l'evento sopravvenuto, la dichirazione di improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse rappresenta l'applicazione corretta della norma, in quanto una sentenza che accertasse la illegittimità di un'ordinanza ormai eseguita o comunque priva di effetti pratici non avrebbe alcuna utilità per la parte ricorrente. Il collegio ha altresì proceduto al compenso integrale delle spese tra le parti, ritenendo che entrambi gli avvocati avessero agito con ragionevolezza nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e ha ordinato il compenso integrale delle spese di giudizio tra la società ricorrente e il Comune di Milano. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'Amministrazione secondo le norme processuali vigenti. È stato inoltre disposto il ricorso all'oscuramento integrale dei dati identificativi della parte ricorrente e di ogni altro elemento idoneo a identificarla, al fine di rispettare la riservatezza e i diritti della dignità della persona secondo il decreto legislativo 196 del 2003 e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
Quando durante il pendere di un giudizio amministrativo viene a mancare l'interesse ad agire del ricorrente, il giudice non può continuare a pronunciarsi nel merito, dovendo dichiarare il ricorso improcedibile indipendentemente dalla fondatezza della pretesa dedotta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luigi Furno, Referendario, Estensore per l'annullamento dell’ordinanza -OMISSIS-/2019 del 04.06.2019 di demolizione delle opere eseguite abusivamente nell'immobile ubicato in Milano via-OMISSIS- e di rispristino dello stato dei luoghi. sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2019, proposto da -OMISSIS- in Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bauccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andrea Maffei n. 1; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →