3 - BENI CULTURALI - DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE STORICO-ARTISTICO - SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO TRATTA FERROVIARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300651/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia in ordine a una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico relativa a una tratta ferroviaria. La controversia afferisce al settore dei beni culturali e paesaggistici, materia nella quale lo Stato e le Regioni dispongono di poteri di vincolo al fine di proteggere immobili ritenuti meritevoli di tutela. Il ricorrente aveva contestato l'atto con il quale l'amministrazione competente aveva assoggettato la tratta ferroviaria a vincolo di interesse culturale storico-artistico, presumibilmente sostenendo che tale provvedimento fosse illegittimo nel merito o nella procedura seguita. Nel corso del giudizio, tuttavia, è sopraggiunto un evento che ha modificato la situazione di fatto oggetto della controversia.
Il quadro normativo
La disciplina dei beni culturali in Italia è contenuta primariamente nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 42 del 2004, il quale attribuisce al Ministero della Cultura e alle Regioni il potere di dichiarare di interesse culturale storico-artistico gli immobili e gli insiemi immobiliari che presentino caratteri di particolare valore da un punto di vista storico, artistico, archeologico, architettonico o paesaggistico. Il procedimento di dichiarazione del vincolo è assoggettato a specifiche garanzie procedurali, incluse forme di comunicazione al proprietario e, in taluni casi, di consultazione. Le tratte ferroviarie di rilevanza storica costituiscono spesso oggetto di tali provvedimenti di tutela per il loro valore culturale e paesaggistico.
La questione giuridica
Il ricorso verteva sulla legittimità della dichiarazione di vincolo apposta sulla tratta ferroviaria, verosimilmente per violazione di norme procedurali, eccesso di potere, sviamento della funzione amministrativa o difetto di motivazione. Tuttavia, nel corso del giudizio è emersa una circostanza che ha privato di rilevanza pratica il pronunciamento del giudice sulla questione di merito, determinando l'impossibilità di fornire al ricorrente una tutela effettiva e concreta attraverso l'annullamento del provvedimento impugnato.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR ha ritenuto che la prosecuzione del processo fosse divenuta inutile a causa del sopraggiungere di una carenza di interesse. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, il ricorso diviene improcedibile quando viene meno l'interesse del ricorrente a ottenere il pronunciamento del giudice, sia perché l'amministrazione ha intanto modificato o ritirato il provvedimento contestato, sia perché la situazione di fatto è mutata in modo da rendere la decisione ininfluente sulle posizioni giuridiche in gioco. Il TAR ha valutato che sussistevano le condizioni per dichiarare l'improcedibilità del ricorso, applicando il principio generale che il processo amministrativo non può proseguire quando ne sia venuto meno l'interesse concreto e attuale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo così il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della dichiarazione di vincolo. Tale provvedimento equivale a una dismissione della causa dal ruolo del tribunale, con conseguente impossibilità per il ricorrente di ottenere l'annullamento del provvedimento originariamente impugnato attraverso questo procedimento. Le spese di giudizio sono state probabilmente poste a carico del ricorrente secondo le ordinarie disposizioni in materia, salvo diversa valutazione equitativa.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse comporta l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito, allorché sia venuto meno l'interesse attuale e concreto del ricorrente a conseguire il provvedimento chiesto, rendendo la tutela giurisdizionale pratica e concretamente inutile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del Decreto del Segretario Generale Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del 27 marzo 2018, comunicato con nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio CO-LC-MB-PV-SO-VA prot. 7401 del 3 aprile 2018, ricevuta in pari data, prot. 10471 - con il quale “il bene denominato Tratta della linea ferroviaria storica Novara - Busto Arsizio - Saronno - Seregno sito nel Comune di Saronno (VA) ... omissis ... è dichiarato di interesse culturale storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10 comma 3 lettera d), 12, 13 e 14 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; - del silenzio-rifiuto concretizzatosi in data 26 luglio 2018, con il quale il Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971, ha respinto il ricorso amministrativo presentato dal Comune di Saronno avverso il predetto Decreto; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 2440 del 2018, proposto da - Comune di Saronno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Maccoppi e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; - la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Ferrovie Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l’istanza del difensore del Comune ricorrente di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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