3O - SANITÀ - PRONTO SOCCORSO - U.C. DIREZIONE UNIVERSITARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300065/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia nasce dalla decisione di clinicizzare la Struttura Complessa di Pronto Soccorso dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, mediante una convenzione stipulata con l'Università degli Studi dell'Insubria. L'associazione sindacale ANAAO-Assomed, rappresentante i medici dirigenti della Lombardia, ha ricorso contro una serie di atti amministrativi collegati a questa operazione: la deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Sette Laghi del 4 luglio 2019, il decreto rettoriale autorizzativo, il decreto universitario di designazione di un professore per la copertura del posto apicale della struttura, e la successiva deliberazione del 19 luglio 2019 sull'attribuzione della responsabilità gerarchica e funzionale del Pronto Soccorso. La ricorrente ha contestato l'intero percorso procedurale e gestionale della clinicizzazione, sollevando questioni riguardanti i diritti dei medici dipendenti e l'affidamento delle strutture sanitarie.
Il quadro normativo
La materia rientra nell'ambito della sanità pubblica e dei rapporti tra Università e strutture sanitarie, disciplinati dalla normativa in materia di servizio sanitario nazionale, dalle disposizioni universitarie e dalle leggi regionali sulla sanità della Lombardia. In particolare, la convenzione tra ASST e Università costituisce uno strumento per l'insegnamento della clinica e la formazione medica, subordinato a specifiche autorizzazioni e procedure amministrative previste sia dal diritto amministrativo sia dalle norme sulla responsabilità gestionale e sulla disciplina del rapporto di lavoro dei medici dipendenti. La controversia si colloca all'incrocio tra diritto amministrativo sanitario, diritto universitario e diritto del lavoro pubblico e privato, ciò che ha determinato questioni di natura complessa quanto alla giurisdizione competente.
La questione giuridica
Il punto centrale sotteso al ricorso riguardava la legittimità amministrativa degli atti di clinicizzazione e, in particolare, le eventuali violazioni di normative procedurali e sostanziali nella conclusione della convenzione tra l'ASST e l'Università. Tuttavia, al di là dell'apparente veste amministrativa del ricorso, la questione sostanziale concerneva anche i diritti soggettivi dei medici dirigenti, potenzialmente affetti dalla modifica della struttura organizzativa, organizzativa che poteva incidere su posizioni giuridiche di natura civilistica o contrattuale. Il giudice amministrativo doveva innanzitutto risolvere se il ricorso vertesse effettivamente su aspetti di legittimità amministrativa ovvero se toccasse questioni attinenti ai diritti individuali e ai rapporti di lavoro, materia storicamente riservata alla giurisdizione ordinaria.
La motivazione del giudice
Il TAR, esaminata la natura della controversia e gli specifici diritti fatto valere dalla ricorrente, ha ritenuto che le questioni dedotte nel ricorso trovassero la loro radice non tanto nell'illegittimità amministrativa dei provvedimenti quanto piuttosto in lesioni di diritti civili e contrattuali dei medici dirigenti, afferenti alla sfera della giurisdizione ordinaria. Sebbene formalmente gli atti impugnati rivestissero carattere amministrativo, la logica sottesa al ricorso era quella di contestare gli effetti sulla posizione giuridica individuale dei medici, questione che esula dalla competenza del giudice amministrativo. Il collegio ha ritenuto che il ricorso, per la sua sostanza, dovesse essere proposto dinanzi al giudice ordinario, competente a valutare l'incidenza della clinicizzazione sui rapporti di lavoro e i diritti personali dei ricorrenti. La decisione non costituisce un merito della causa, bensì una determinazione sulla competenza giurisdizionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la causa rientra nella competenza del giudice ordinario. Il ricorso può essere riproposto innanzi al giudice ordinario secondo le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 11, secondo comma, del codice di procedura amministrativa. Le spese sono state compensate tra le parti, e la sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa.
Massima
Quando una controversia formalmente vertente su provvedimenti amministrativi tocca sostanzialmente diritti civili e rapporti di lavoro privato o pubblico, la giurisdizione competente è quella ordinaria e non quella amministrativa, pur permanendo la necessità di impugnare gli atti amministrativi sottostanti dinanzi al giudice competente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della deliberazione del Direttore generale dell'ASST Sette Laghi n. 428 del 4.07.2019 recante ad oggetto “Protocollo preliminare di intesa tra l'ASST dei Sette Laghi di Varese e l'Università degli Studi dell'Insubria: Determinazioni”; - del decreto del Rettore dell'Università dell'Insubria di autorizzazione alla stipula della predetta convenzione con l'ASST Lariana (non noto); - del decreto dell'Università degli Studi dell'Insubria n. 56 del 17.7.2019, con il quale viene individuato un professore universitario per la copertura del posto apicale; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Sette Laghi n. 461 del 19.07.2019 avente ad oggetto “Attribuzione provvisoria della responsabilità gerarchica e funzionale della S.C. Pronto Soccorso Varese”; - di ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità e, in particolare, della nota del 14 giugno 2019, prot. n. 37269, a firma congiunta del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria e del Direttore Generale dell'ASST Sette Laghi avente ad oggetto “Clinicizzazione della S.C. di Pronto Soccorso di Varese”; - del verbale di approvazione della proposta di convenzionare la S.C. “Pronto Soccorso Varese” con l'Università degli Studi dell'Insubria del Collegio di Direzione dell'ASST Sette Laghi del 17.06.2019. sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da Anaao-Assomed Associazione Sindacale Medici Dirigenti della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pagetta, Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Pagetta in Padova, via Berchet 11; Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23; Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Walter Ageno, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e di Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario dinanzi al quale la causa può essere riproposta nei sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →