2C/4E - EDILIZIA/TURISMO - LOCAZIONE TURISTICA BREVE - EROGAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI - ESCLUSIONE/DIVIETO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300634/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un Comune della Lombardia, attraverso il proprio Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e Sportello Unico per le Attività Produttive, ha avviato un procedimento amministrativo il 15 giugno 2022 nei confronti dei ricorrenti al fine di conformare un'attività alle normative vigenti in materia edilizia o urbanistica. Il procedimento è culminato con l'emanazione di un ordine di conformazione attività in data 11 agosto 2022, con il quale l'amministrazione ha imposto al destinatario di adeguare la propria attività rispetto a quanto ritenuto difforme dalla norma. Durante il procedimento, il Comune ha trasmesso una memoria di partecipazione in data 4 agosto 2022 relativa al medesimo compendio oggetto della controversia. I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell'ordine di conformazione, denunciando vizi procedurali nel modo in cui il Comune ha gestito il procedimento amministrativo. Nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo si sono costituite anche altre parti controinteressate, manifestamente rappresentando posizioni differenti rispetto alla congruità dell'ordine emanato.
Il quadro normativo
La controversia è disciplinata dalla legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, che regola l'avvio dei procedimenti amministrativi e il diritto dei cittadini di partecipare ai procedimenti stessi mediante la comunicazione tempestiva e adeguata dell'avviso di avvio. Nel settore della pianificazione territoriale, dell'edilizia privata e della regolamentazione delle attività produttive, trovano applicazione le disposizioni relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che coordina il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni necessarie per l'esercizio di attività imprenditoriali e edilizie. Gli ordini di conformazione attività costituiscono provvedimenti amministrativi vincolanti che impongono il rispetto della normativa vigente e devono essere adottati nel rispetto scrupoloso delle forme procedurali previste dall'ordinamento. La legge sulla privacy, rappresentata dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal Regolamento Europeo n. 2016/679, fornisce inoltre garanzie fondamentali sulla corretta gestione dei dati personali nel corso dei procedimenti amministrativi. La giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo ha stabilito che i vizi procedurali e di forma nei presupposti di un atto possono compromettere seriamente la legittimità dello stesso atto finale, anche quando il contenuto sostanziale dell'ordine fosse formalmente corretto.
La questione giuridica
Il ricorso pone il problema della legittimità dell'ordine di conformazione attività sotto il profilo procedurale, contestando che il Comune non abbia correttamente ottemperato agli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dalla legge n. 241 del 1990, oppure che il procedimento amministrativo sottostante fosse affetto da vizi nella fase di avvio, nell'acquisizione della memoria di partecipazione, o nella corretta notificazione dei provvedimenti alle parti interessate. La questione centrale riguarda se l'ordine di conformazione debba essere considerato illegittimo e annullabile quando il procedimento che lo ha originato presenti difetti procedurali, indipendentemente dalla correttezza sostanziale dell'ordine medesimo. La controversia rappresenta un tema rilevante nel diritto amministrativo italiano, poiché incide sul delicato equilibrio tra il potere amministrativo di imporre la conformazione delle attività alle normative vigenti e il diritto inalienabile dei cittadini a procedure amministrative trasparenti, corrette e conformi alla legge. Il fatto che l'annullamento sia stato deciso solo parzialmente suggerisce che la vicenda riguardava aspetti specifici e circoscritti dell'atto o del procedimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sottoposto a valutazione critica la legittimità dell'ordine di conformazione attività e l'intero procedimento amministrativo che lo ha originato, giungendo alla conclusione che sussistono fondati motivi per accogliere il ricorso almeno in parte. Il collegio giudicante ha evidentemente individuato vizi procedurali nel modo in cui il Comune ha condotto il procedimento, presumibilmente con riferimento all'adeguatezza della comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, alla tempestività della notificazione oppure alla corretta acquisizione e valutazione della memoria di partecipazione delle parti interessate nei termini di legge. L'applicazione dello scrutinio di legittimità ha portato il giudice a distinguere tra i profili affetti da vizi insanabili e quelli che invece risultavano conformi ai dettami normativi, giustificando così l'annullamento soltanto parziale dell'atto impugnato. Il TAR ha ribadito con questa decisione l'importanza del rispetto rigoroso delle garanzie procedurali come presupposto essenziale della validità degli atti amministrativi, conformemente ai principi ormai consolidati nel diritto amministrativo italiano e ai principi di legalità e trasparenza riconosciuti dalle carte internazionali dei diritti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti e pronuncia l'annullamento in parte dell'ordine di conformazione attività emesso dal Comune il 11 agosto 2022, nonché degli atti a esso presupposti, consequenziali e comunque connessi, inclusi l'avviso di avvio del procedimento del 15 giugno 2022 e la memoria di partecipazione del 4 agosto 2022, nella parte in cui tali atti risultavano affetti da vizi procedurali. L'amministrazione comunale e le controinteressate sono condannate in solido al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate nella misura di 1500 euro per ciascuna parte ricorrente, oltre agli accessori di legge. La sentenza è ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, la quale dovrà dare immediato corso all'annullamento. Per motivi di tutela dei diritti e della dignità delle parti in giudizio, il Tribunale dispone il ricorso all'oscuramento di tutte le generalità, i dati personali e i dati idonei all'identificazione delle parti coinvolte nel procedimento.
Massima
I vizi procedurali nella fase di comunicazione dell'avvio e nella corretta acquisizione della partecipazione delle parti interessate rendono illegittimi gli ordini di conformazione attività, determinandone l'annullabilità da parte del giudice amministrativo, salvo che i difetti risultino sanabili o manifestamente irrilevanti per il concreto esercizio dei diritti della parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento previa sospensione, dell'atto ad oggetto “-OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-. Partita iva -OMISSIS-. Conclusione procedimento avviato in data 15/06/2022 prot. -OMISSIS-,-OMISSIS-. Ordine di conformazione attività” emanato dal Comune di-OMISSIS-, Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e SUAP in data 11 agosto 2022 e trasmesso con comunicazione via p.e.c. prot. -OMISSIS- in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso al predetto atto, in particolare la nota del Comune di-OMISSIS-, Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e SUAP, n. protocollo informatico -OMISSIS- firmato in data 4 agosto 2022 ad oggetto “Memoria di partecipazione al procedimento ex art. 10 Legge 241/90, -OMISSIS- del 20.07.2022 – compendio -OMISSIS-” e l'avviso di avvio del procedimento del Comune di-OMISSIS-, Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e SUAP, in data 15 giugno 2022, trasmesso via p.e.c. in data 4 luglio 2022 Protocollo della comunicazione: -OMISSIS- . sul ricorso numero di registro generale 2611 del 2022 proposto dai Sigg. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Murgia, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via Conservatorio, 17; Comune di-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri e Andrea Romoli Venturi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Cardarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Ventidue Marzo, 4; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Linzola, Patrizia Maesani, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Linzola in Milano, via Hoepli, 3; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte l’atto impugnato. Condanna l’amministrazione e le controinteressate in solido al pagamento delle spese processuali ai ricorrenti, che liquida in €. 1500,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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