1C - ARERA - DELIBERA ARERA 3 AGOSTO 2021 - 363/2021/R/RIF - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA N. 2251 DEL 29 DICEMBRE 2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300627/2023 |
| Esito | DICHIARA LA PROPRIA INCOMPETENZA PER TERRITORIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Italcave s.p.a., appartenente al settore della gestione dei rifiuti urbani, ha proposto ricorso al TAR della Lombardia per ottenere l'annullamento di una complessa serie di atti amministrativi emanati da autorità regionali pugliesi e nazionali tra dicembre 2021 e giugno 2022. La controversia nasce dall'attuazione della nuova metodologia tariffaria per i rifiuti urbani introdotta dall'ARERA con deliberazione 363/2021, che ha innovato profondamente il sistema di calcolo delle tariffe per il periodo regolatorio 2022-2025 introducendo il concetto di impianti minimi di chiusura del ciclo. La ricorrente ha impugnato sia i provvedimenti regionali della Puglia di attuazione di questa deliberazione sia gli atti preliminari e conseguenti, contestando la legittimità del Piano regionale di gestione rifiuti urbani e le comunicazioni dell'AGER relative alla disciplina dei flussi di rifiuti derivanti da impianti di trattamento meccanico biologico. Il ricorso è stato integrato con motivi aggiunti presentati in due successive occasioni, nel marzo e nell'ottobre 2022, allargando progressivamente il perimetro degli atti contestati sino a includere il decreto ministeriale sul programma nazionale di gestione dei rifiuti.
Il quadro normativo
La gestione dei rifiuti urbani è regolata dal Decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, che rappresenta il fondamentale strumento normativo per l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti in Italia. All'interno di questo quadro, l'ARERA esercita funzioni di autorità regolatrice indipendente con compiti specifici di definizione dei metodi tariffari per i servizi di gestione rifiuti, energia e risorse idriche, operando attraverso deliberazioni che hanno carattere generale e vincolante per le regioni e gli operatori del settore. Le regioni, dal canto loro, mantengono competenze esclusive nella pianificazione territoriale della gestione rifiuti attraverso piani regionali che devono conformarsi agli indirizzi normativi statali e alle deliberazioni dell'Autorità regolatrice. La controversia si colloca entro il sistema del processo amministrativo disciplinato dal Codice del processo amministrativo, che assegna a diverse sedi giudiziali territoriali la competenza su atti amministrativi a seconda della localizzazione geografica dei soggetti convenuti e della natura delle questioni dedotte.
La questione giuridica
La causa investe profili complessi relativi alla legittimità di una riforma strutturale nel settore della gestione dei rifiuti urbani e alle modalità di sua attuazione amministrativa a livello territoriale. La ricorrente contesta l'introduzione degli impianti minimi come parametro di riferimento per l'organizzazione del ciclo integrato di rifiuti, ritenendo presumibilmente che tale meccanismo viola principi di libera concorrenza, proporzionalità o legittimità sostanziale degli atti amministrativi. Una questione preliminare determinante concerne la competenza territoriale del giudice amministrativo investito del ricorso: essendo il ricorso proposto al TAR della Lombardia nei confronti di atti della Regione Puglia, dell'AGER pugliese e di ARERA con sede in Milano, nonché successivamente del Ministero della transizione ecologica con sede a Roma, emergono dubbi sulla sede giudiziale naturalmente competente a decidere della totalità delle questioni sollevate dalla ricorrente.
La motivazione del giudice
Il TAR della Lombardia ha proceduto anzitutto a una valutazione complessiva della ricevibilità e procedibilità del ricorso nelle sue diverse articolazioni. Relativamente al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti del 4 marzo 2022, il collegio giudicante ha ritenuto di dichiarare l'improcedibilità, evidentemente sulla base di carenze procedurali, formali o sostanziali che impedivano al giudice di entrare nel merito delle questioni dedotte. Tali carenze potevano riguardare aspetti quali la natura processuale della ricorrente e la sua legittimazione a stare in giudizio, ovvero la difettosità nella costituzione della ricorrente in giudizio medesima. Per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti proposto il 7 ottobre 2022, che ampliava significativamente l'oggetto della controversia includendo ulteriori atti amministrativi e in particolare il decreto ministeriale del giugno 2022, il giudice ha operato una distinzione territoriale della competenza, ritenendo che tale parte della causa coinvolgesse autorità nazionali la cui naturale sede giudiziale di competenza era il TAR del Lazio presso Roma, piuttosto che il TAR della Lombardia.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sulla controversia, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti del 4 marzo 2022, impedendo così al giudice di entrare nel merito delle questioni sostanziali relative alla legittimità degli atti amministrativi impugnati. Per il ricorso per motivi aggiunti del 7 ottobre 2022, il giudice ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sede a Roma, disponendo che il giudizio potesse essere riassunto dinanzi a quella sede nei termini e secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo. Il giudice ha altresì disposto una compensazione equa delle spese di lite tra le parti, bilanciando equamente gli oneri processuali, e ha ordinato che la sentenza fosse sottoposta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Quando un ricorso impugna simultaneamente atti di regioni diverse e di autorità nazionali, il giudice territorialmente investito può dichiarare la propria incompetenza per i motivi aggiunti che coinvolgono autorità nazionali la cui competenza naturale spetta al TAR della sede dove tali autorità hanno la principale localizzazione istituzionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, comunicata alla società ricorrente il 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA”; - della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate”; - delle note AGER n. 202 del 5 gennaio 2022 e n. 364 dell’11 gennaio 2022; - della comunicazione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia prot. n. 371 del 17 gennaio 2022; - del verbale della riunione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia, tenutasi in data 3 gennaio 2022; - della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif nonché dell’Allegato A alla medesima, recante il “Metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, in relazione alle parti ed ai profili di interesse; - del documento ARERA n. 282/2021/R/rif, recante “Orientamenti finali”, nonché di quello recante “valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale (...)”, di cui alla deliberazione del 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/rif; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se non conosciuto; quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Società Italcave s.p.a. in data 4 marzo 2022: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Società Italcave s.p.a. in data 7 ottobre 2022: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 4 marzo 2022; - della nota AGER prot. 1391 del 3 febbraio 2022, rubricata “Disciplina flussi rifiuti aventi CER 190501 prodotti dagli impianti di TMB - Applicazione delibera di Giunta Regionale n. 2251 del 29.12.2021”; - del verbale della riunione tenutasi in data 3 gennaio 2022 tra il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, il Direttore dell’AGER ed il legale rappresentante delle società concessionarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani e della Comunicazione del Dipartimento regionale n. 371 del 17 gennaio 2022; - delle comunicazioni inviate da CISA s.p.a. alla società ricorrente in data 4 febbraio 2022, nota prot. 124/22, e 7 febbraio 2022, nota prot. 130/22; - della comunicazione inviata da Progetto Ambiente Bacino Legge Tre s.r.l. in data 7 febbraio 2022; - della comunicazione inviata da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l. in data 7 febbraio 2022; - della comunicazione inviata da Progetto Gestione Bacino Bari Tre s.r.l. in data 7 febbraio 2022; - del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 151 del 30 giugno 2022, recante “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, nella parte in cui richiama, recepisce e rinvia alla deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif ed all’istituto degli impianti minimi, dalla medesima introdotto; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se ignoto alla società ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 267 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Italcave s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Sechi e Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Filippo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Arena in Roma, via G. Paisiello n. 6; AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Bruti Liberati in Milano, via Serbelloni n. 7; Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Daisy s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Puglia, dell’AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e del Ministero della transizione ecologica; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: - dichiara improcedibili il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti del 4 marzo 2022; - dichiara la propria incompetenza sul ricorso per motivi aggiunti del 7 ottobre 2022, in favore della competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi, per gli effetti e nei termini di cui all’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo; - compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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