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Sentenza n. 202300622/2023

Sentenza n. 202300622/2023

3O - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TRASPORTI - LICENZA TAXI - SANZIONE DISCIPLINARE - SOSPENSIONE LICENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300622/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un conducente taxi autorizzato a esercire il servizio nel Comune di Milano è stato destinatario di una determina dirigenziale numero 6243/2022, emessa il 29 luglio 2022 dall'ufficio dirigenziale competente per il Trasporto Pubblico Sharing e Sosta, nella quale gli veniva irrogata una sanzione disciplinare consistente nella sospensione per trenta giorni della licenza comunale di esercizio del servizio taxi. La medesima determina disponeva contemporaneamente l'obbligo di consegna della licenza e dei contrassegni di circolazione e di turno entro dieci giorni dalla notificazione. Il procedimento disciplinare a carico del ricorrente aveva visto il coinvolgimento di una Commissione Tecnica Disciplinare, che aveva tenuto un'audizione il 23 febbraio 2022 e aveva successivamente completato un supplemento istruttorio, riconvocandosi il 6 aprile 2022 per la decisione finale. Contro la determina sanzionatoria il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in cui ha denunciato vizi procedurali e sostanziali della sanzione che gli era stata inflitta, contattando altresì il ricorso con motivi aggiunti successivamente depositati.

Il quadro normativo

La materia della disciplina degli esercenti il servizio taxi nel territorio dei comuni è regolata dal codice della strada, dalle leggi regionali in materia di trasporto pubblico e da regolamenti comunali che stabiliscono le modalità di esercizio, i doveri dei conducenti e le sanzioni per violazioni. La procedura sanzionatoria nei confronti dei titolari di licenza taxi rientra nell'ambito del diritto amministrativo disciplinare e deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo in materia di giusto procedimento, trasparenza, rispetto del diritto di difesa e proporzionalità della sanzione. Tali principi trovano applicazione nella giurisprudenza amministrativa consolidata che richiede, per la legittimità degli atti sanzionatori, il rispetto rigoroso delle forme procedurali previste dalla normativa regolamentare e dalla legge, nonché la corrispondenza della sanzione alla gravità della violazione accertata. La costituzione e la composizione degli organi collegiali chiamati a pronunciarsi sulla sanzione, come nel caso la Commissione Tecnica Disciplinare, deve avvenire secondo le regole stabilite da apposite delibere comunali e deve garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei componenti.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare addebitandone il conferimento a difetti procedurali e sostanziali che avrebbero inficiato l'intero procedimento sanzionatorio. Sebbene il dispositivo della sentenza non specifichi gli esatti vizi allegati, la circostanza che il TAR ha accolto il ricorso con annullamento integrale non solo della determina sanzionatoria, ma anche dei verbali della Commissione Tecnica Disciplinare e dei relativi atti istruttori, suggerisce che i vizi riscontrati erano di carattere procedimentale grave, tale da compromettere la stessa legittimazione del procedimento disciplinare. La questione giuridica sottesa riguardava dunque il rispetto dei diritti procedurali nel processo disciplinare interno e la correttezza formale e sostanziale degli atti amministrativi che hanno preceduto l'irrogazione della sanzione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati i ricorsi e i motivi aggiunti formulati dal ricorrente nonché gli atti amministrativi impugnati, ha condotto una verifica rigorosa della legittimità della procedura disciplinare e della sanzione irrogata. La decisione di accogliere il ricorso in modo integrale, eliminando dall'ordinamento giuridico il completo ciclo procedimentale che ha condotto alla sanzione, rivela che i giudici amministrativi hanno identificato nella genesi del procedimento vizi strutturali e processuali incompatibili con la sussistenza di un valido procedimento amministrativo. L'annullamento totale degli atti, inclusi i verbali della Commissione Tecnica Disciplinare e il supplemento istruttorio, indica che il TAR ha ritenuto che il difetto procedimentale fosse di tale entità da contaminare l'intero iter amministrativo e non da poter essere rettificato in un secondo momento. Il collegamento logico fra le diverse fasi procedurali annullate denota una valutazione della continuità degli errori amministrativi, sulla base della quale il giudice ha concluso che la sanzione non poteva essere considerata legittima in alcuna misura.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso del conducente taxi e ha annullato, in ogni sua parte, la determina dirigenziale numero 6243/2022, nonché tutti gli atti che ne costituivano il presupposto o il collegamento logico, ossia i verbali della Commissione Tecnica Disciplinare, gli atti di istruttoria, e l'ingiunzione di ottemperanza della sanzione. Di conseguenza, il conducente ha recuperato la piena titolarità della sua licenza taxi senza alcuna sospensione, e l'obbligo di consegna dei documenti di circolazione è venuto meno. Il Tribunale ha inoltre condannato il Comune di Milano al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, quantificate in duemila euro oltre gli accessori di legge, ponendo inoltre a carico dell'amministrazione comunale l'obbligo di dare esecuzione immediata alla sentenza medesima. La sentenza è stata pronunciata nella pubblica udienza del 28 febbraio 2023.

Massima

La sanzione disciplinare irrogata a un esercente di licenza taxi è illegittima e deve essere annullata integralmente quando il procedimento che vi ha condotto sia viziato in forma procedimentale grave, poiché il diritto di difesa e il giusto procedimento amministrativo costituiscono presupposti inderogabili della legittimità dell'atto amministrativo sanzionatorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della determina dirigenziale n. 6243/2022 del 29.07.2022, pervenuta a mezzo Pec in data 01.08.2022, con cui il Dirigente dell'Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta del Comune di Milano ha irrogato al ricorrente la sanzione della sospensione per giorni 30 della licenza comunale di esercizio del servizio taxi,
dell'ingiunzione prot. 0414910.U. del 01.08.22, pervenuta contestualmente alla sanzione, ad ottemperare alla sanzione entro 10 gg. dalla notificazione della sanzione medesima mediante consegna della licenza e dei contrassegni di macchina e di turno,
del verbale della Commissione Tecnica Disciplinare del 23.02.2022 relativo all'audizione tenutasi in pari data, degli atti del supplemento istruttorio espletato e del verbale della commissione tecnica disciplinare del 06.04.2022, atti tutti citati nella determina dirigenziale;
nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Bernasconi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, domiciliataria in Milano, via della Guastalla, 6
Regione Lombardia e Comune di Rho, non costituiti in giudizio
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto di interesse del ricorrente.
Condanna il Comune resistente a rifondere le spese processuali sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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