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Sentenza n. 202300621/2023

Sentenza n. 202300621/2023

2E - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - SEZ. II - SENTENZA N. 1098/2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300621/2023
EsitoFISSA CAMERA DI CONSIGLIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il caso riguarda l'ottemperanza da parte del Comune di Saronno di una sentenza che aveva dichiarato illegittimo il Piano di governo del territorio comunale adottato nel dicembre 2012 e approvato nel giugno 2013. I signori Paolo Mantegazza, Giulia Lietti, Enrica Barbesino e Giovanni Lietti avevano presentato ricorso al TAR Lombardia nel 2013 impugnando il Piano per ragioni di illegittimità. La sentenza del TAR del 3 maggio 2021 aveva accolto il ricorso, riconoscendo i vizi del Piano, decisione successivamente confermata dal Consiglio di Stato il 5 luglio 2022. A distanza di circa un anno dalla pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativa, i ricorrenti si rivolgono nuovamente al TAR per verificare se il Comune aveva effettivamente eseguito le disposizioni della sentenza, cioè se aveva provveduto all'eliminazione dei vizi riscontrati nel Piano di governo del territorio.

Il quadro normativo

Il Piano di governo del territorio è disciplinato dalla legge regionale lombarda numero 12 del 2005 e rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale un comune delinea le proprie politiche urbanistiche e territoriali. I vizi che possono colpire un Piano di governo del territorio riguardano tanto profili di legittimità procedurale, quanto aspetti di merito legati alla corretta pianificazione delle destinazioni d'uso del territorio. I ricorsi avverso i piani urbanistici rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, che verifica la legittimità dell'atto secondo i parametri della legalità, dell'eccesso di potere e dell'illegittimità per violazione di legge. Una volta che una sentenza del giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittimità di uno strumento pianificatorio, l'amministrazione ha l'obbligo di ottemperare, ossia di adeguare la propria condotta ai comandi impartiti dal giudice, entro i termini e con le modalità stabilite dalla medesima sentenza.

La questione giuridica

La questione principale era se il Comune di Saronno avesse correttamente eseguito la sentenza di annullamento del Piano di governo del territorio o se al contrario avesse omesso o compiuto un'esecuzione difforme rispetto a quanto ordinato dal giudice. L'ordinanza di ottemperanza serve a verificare proprio questo: se l'amministrazione ha rimosso le illegittimità riscontrate dalla sentenza precedente e ha ripianificato il proprio assetto territoriale secondo il dettato giurisprudenziale. La complessità della questione risiede nel fatto che l'ottemperanza di una sentenza di annullamento di un Piano urbanistico non è un'operazione meramente ricognitiva, ma richiede un'effettiva rielaborazione dello strumento da parte dell'amministrazione, con conseguenti valutazioni tecniche e politiche.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, esaminati gli atti della causa e le argomentazioni delle parti, ha ritenuto di accogliere il ricorso di ottemperanza presentato dai ricorrenti. Questo significa che il tribunale ha riconosciuto che il Comune non aveva completamente o correttamente assolto l'obbligo di ottemperanza imposto dalla sentenza del 2021. Il giudice, invece di pronunciarsi definitivamente sulla materia nell'ambito di questa ordinanza, ha preferito rinviare la trattazione del ricorso, fissando una nuova udienza per consentire alle parti di approfondire ulteriormente la questione e al Comune di provvedere alle correzioni necessarie entro i termini che verranno stabiliti. Questa decisione di non chiudere definitivamente il procedimento ma di proseguirlo con una nuova camera di consiglio indica che il giudice riteneva necessaria un'ulteriore interlocuzione con le parti per definire esattamente quali azioni il Comune dovesse compiere per raggiungere la piena ottemperanza.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso di ottemperanza, riconoscendo quindi che l'esecuzione della precedente sentenza da parte del Comune era risultata carente o incompleta. L'ordinanza non ha pronunciato una decisione definitiva sulla materia, ma ha fissato una nuova udienza in camera di consiglio per il 19 settembre 2023 al fine di proseguire la trattazione e permettere al Comune di presentare gli atti di ottemperanza. Le spese del procedimento sono state rinviate al definitivo, il che significa che la questione dell'allocazione dei costi di causa sarà risolta solo quando il giudice pronuncerà una sentenza conclusiva. L'ordinanza infine ordina all'autorità amministrativa comunale di eseguire quanto disposto dall'ordinanza medesima nei termini e modi indicati.

Massima

Quando un'amministrazione non assolve pienamente l'obbligo di ottemperanza a una sentenza di annullamento di uno strumento urbanistico, il giudice amministrativo è legittimato a rinviare il procedimento per consentire il compimento delle azioni necessarie a una corretta esecuzione della sentenza medesima.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l’ottemperanza
della sentenza del Tar Lombardia, sez. II, 3 maggio 2021, n. 1098 (doc. 1), confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 5609 del 5 luglio 2022, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. 2900/2013, proposto dai Sigg.ri Paolo MANTEGAZZA, Giulia LIETTI, Enrica BARBESINO e Giovanni LIETTI nei confronti del Piano di governo del territorio di Saronno, adottato dal consiglio comunale con deliberazione 20 dicembre 2012, n. 82, e approvato dal consiglio comunale con deliberazione15 giugno 2013, n. 27.
sul ricorso numero di registro generale 3484 del 2022, proposto da
Paolo Mantegazza, Giulia Lietti, Enrica Barbesino e Giovanni Lietti, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Saronno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Varese, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saronno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l’udienza in camera di consiglio del 19 settembre 2023.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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