3O - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TRASPORTI - LICENZA TAXI - SANZIONE DISCIPLINARE - SOSPENSIONE LICENZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300616/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 6247/2022 del 29.07.2022, pervenuta a mezzo Pec in data 01.08.2022, con cui il Dirigente dell'Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta del Comune di Milano ha irrogato al ricorrente la sanzione della sospensione per giorni 30 della licenza comunale di esercizio del servizio taxi, - dell'ingiunzione prot. 0414956.U. del 01.08.22, pervenuta contestualmente alla sanzione, ad ottemperare alla sanzione entro 10 gg. dalla notificazione della sanzione medesima mediante consegna della licenza e dei contrassegni di macchina e di turno, - del verbale della Commissione Tecnica Disciplinare del 23.02.2022 relativo all'audizione tenutasi in pari data, degli atti del supplemento istruttorio espletato; e del verbale della commissione tecnica disciplinare del 06.04.2022, atti tutti citati nella determina dirigenziale; nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Bernasconi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6 Regione Lombardia, non costituita in giudizio Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti di interesse del ricorrente. Condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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