3A - (GESTIONE RIFIUTI) - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI - RIPRISTINO AREA VERDE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300608/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Vima S.r.l., società di diritto privato, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un'ordinanza emessa dal Commissario in data 21 luglio 2022, riguardante la rimessa in pristino di un'area verde situata nel territorio del Comune di Cologno Monzese. L'ordinanza impugnata era volta a prescrivere il ripristino dello stato originario dell'area verde, presumibilmente a seguito di alterazioni, occupazioni abusive o deterioramenti dell'area medesima. Il ricorso è stato proposto con atto registrato al numero 2816 del 2022 e discusso in udienza pubblica il 28 febbraio 2023 dinanzi al collegio della Sezione Terza del TAR Lombardia. Il Comune di Cologno Monzese si è costituito in giudizio per difendere l'ordinanza del Commissario e contrastare le pretese della ricorrente Vima S.r.l.
Il quadro normativo
La causa si inscrive nel contesto della giurisdizione amministrativa, disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, che individua il TAR come giudice competente per l'impugnazione di atti e provvedimenti amministrativi. Le ordinanze del Commissario costituiscono provvedimenti amministrativi susceptibili di ricorso, salvo che non sussistano vizi procedurali o difetti di procedibilità tali da rendere il ricorso inammissibile. La disciplina delle ordinanze di rimessa in pristino è collegata alla tutela della proprietà pubblica e alla conservazione del bene pubblico, nonché al principio di legalità nell'esercizio della funzione amministrativa. Il TAR esercita il controllo sulla legittimità del provvedimento impugnato verificando anzitutto i presupposti di ricevibilità e procedibilità della ricorso stesso.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il ricorso proposto da Vima S.r.l. contro l'ordinanza del Commissario soddisfacesse tutti i presupposti di procedibilità richiesti dall'ordinamento processuale amministrativo. Il giudice doveva verificare se ricorressero i requisiti formali e sostanziali per consentire l'esame del merito della controversia, oppure se sussistessero vizi procedurali tali da impedire la prosecuzione del giudizio. La questione assumeva rilevanza nel discriminare tra l'effettivo accoglimento della tesi ricorrente nel merito e l'impossibilità di entrare nel merito della vertenza per ragioni di natura procedurale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, alla presenza dei magistrati Marco Bignami, Concetta Plantamura e Anna Corrado nella qualità di estensore, ha ritenuto di doversi soffermare sulla procedibilità del ricorso piuttosto che sul merito della controversia. Attraverso l'analisi della documentazione e dell'atto di ricorso, il TAR ha verosimilmente riscontrato un difetto procedimentale di rilievo tale da impedire l'ingresso nel merito, ovvero un'assenza di uno dei presupposti necessari per la proponibilità della controversia. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio in Milano il 28 febbraio 2023, indicando una valutazione attenta delle condizioni di ricevibilità. Il collegio ha ritenuto comunque opportuno condannare il Comune al pagamento delle spese di lite, riconoscendo una logica di equità procedurale anche nella dichiarazione di improcedibilità.
La decisione
Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile, ordinando conseguentemente la cessazione del procedimento senza entrare nel merito della controversia riguardante l'ordinanza del Commissario. Il Comune di Cologno Monzese è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro duemilanila favore della parte ricorrente Vima S.r.l., con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa competente.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo opera come causa di caducazione del procedimento di cognizione quando difettino i presupposti processuali essenziali, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa di merito e anche quando il ricorrente abbia ragione sulla questione sostanziale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Concetta Plantamura, Consigliere, Anna Corrado, Consigliere Estensore, per l'annullamento dell'ordinanza del Commissario n. 1 del 21 luglio 2022 per la rimessa in pristino dell'area a verde di proprietà del Comune, sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2022, proposto da Vima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vernacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro il Comune di Cologno Monzese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 la dottoressa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il Comune a pagare le spese di lite che si liquidano in euro duemila in favore della parte ricorrente con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati Marco Bignami, Concetta Plantamura e Anna Corrado.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento dell’ordinanza del Commissario n. 1 del 21/07/2022 per la rimessa in pristino dell’area a verde di proprietà del Comune; sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2022, proposto da Vima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vernacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cologno Monzese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il Comune a pagare le spese di lite che si liquidano in euro 2000,00 in favore della parte ricorrente con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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