3L - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - SANZIONE DISCIPLINARE - DECRETO N. 5761013
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300607/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Lombardia, ricorre avverso un decreto disciplinare notificato il 12 novembre 2020, con il quale le è stata irrogata la sanzione della censura in seguito a una procedura disciplinare avviata nei suoi confronti. La ricorrente contesta la legittimità di tale provvedimento sanzionatorio, ritenendolo illegittimo sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, e chiede al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare il decreto impositivo della sanzione. La controversia si inquadra dunque nel diritto del pubblico impiego e, più specificamente, nel regime sanzionatorio disciplinare applicabile ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria.
Il quadro normativo
La materia delle sanzioni disciplinari nel pubblico impiego è regolata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che disciplina lo stato giuridico dei dipendenti pubblici e le conseguenti responsabilità disciplinari. L'Amministrazione penitenziaria, quale articolazione del Ministero della Giustizia, è tenuta a rispettare le procedure previste dalla legge nel comminare sanzioni ai propri dipendenti, garantendo il diritto di difesa e il contraddittorio durante il procedimento. Le sanzioni disciplinari, tra cui la censura, devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa e devono essere irrogate secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente. Qualora tali procedure non siano rispettate o la sanzione risulti manifestamente sproporzionata rispetto ai fatti contestati, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale può trovare accoglimento.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità della sanzione disciplinare della censura irrogata dal Ministero della Giustizia alla ricorrente nel procedimento sanzionatorio avviato in suo confronto. Potevano essere in gioco vari profili di illegittimità dell'atto: l'eventuale violazione del diritto di difesa e del contraddittorio nella procedura disciplinare, l'assenza di idonea motivazione del provvedimento sanzionatorio, il vizio di eccesso di potere nella commisurazione della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata, oppure l'illegittimità sostanziale dei presupposti fattuali sulla base dei quali la sanzione era stata irrogata. La questione era dunque complessa per la ricorrente, in quanto il controllo del giudice amministrativo su provvedimenti di natura disciplinare deve essere rigoroso ma nel contempo rispettoso del potere discrezionale dell'amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le circostanze del caso e gli atti sottoposti al suo esame nel corso del procedimento istruito durante l'udienza pubblica del 31 gennaio 2023, ha ritenuto fondato il ricorso e ha accertato l'illegittimità del provvedimento impugnato. Sebbene la sentenza non espliciti in dettaglio i motivi della decisione nel testo disponibile, l'accoglimento del ricorso evidenzia che il collegio giudicante ha riscontrato almeno uno dei vizi ordinariamente rilevanti in materia di provvedimenti disciplinari: potrebbe trattarsi di una violazione procedimentale nel corso dell'istruttoria disciplinare, di una carenza di motivazione adeguata, di una sproporzione manifesta tra la sanzione irrogata e la condotta effettivamente accertata, oppure di altri profili di illegittimità formale o sostanziale del decreto impositivo. La decisione di accoglimento implica comunque che il giudice ha ritenuto il ricorso fondato nei suoi motivi essenziali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e annulla il Decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia, notificato il 12 novembre 2020, con cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura, nonché ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a tale provvedimento. Le spese processuali sono compensate tra le parti, il che comporta che ciascuna sostiene le proprie. La sentenza ordina che il provvedimento sia disapplicato dall'autorità amministrativa, la quale dovrà conformarsi alla decisione del giudice.
Massima
L'amministrazione penitenziaria non può irrogare una sanzione disciplinare qualora la procedura sanzionatoria presenti vizi formali o sostanziali, quali la violazione del diritto di difesa, l'assenza di motivazione adeguata, l'eccesso di potere nella commisurazione della sanzione rispetto alla gravità della condotta, e il giudice amministrativo è competente ad annullare il provvedimento sanzionatorio viziato ove ne accerti l'illegittimità in sede di ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del Decreto n. -OMISSIS-, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia, notificato in data 12/11/2020, con cui alla ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della “censura”, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 192 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Ardissone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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