2C - EDILIZIA - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - RESTITUZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300060/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Real Estate Center Spa, società operante nel settore immobiliare, ha versato al Comune di Milano la somma di euro 1.254.834,60 a titolo di costo di costruzione in relazione a un intervento edilizio realizzato in via Val Bavona 21 a Milano. A distanza di tempo, il Comune ha emanato un provvedimento amministrativo con il quale ha richiesto alla società il pagamento di un ulteriore conguaglio pari a euro 590.610,60, motivando tale richiesta come necessaria rettifica dei contributi precedentemente versati. La società ricorrente, ritenendo illegittime entrambe le richieste e le relative motivazioni tecniche fornite dall'amministrazione comunale, ha deciso di impugnare tali provvedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo sia l'accertamento del diritto alla restituzione della prima somma versata sia l'annullamento della successiva richiesta di conguaglio, contestando nella sostanza i criteri tecnici e normativi sui quali il Comune aveva fondato le proprie determinazioni.
Il quadro normativo
La materia dei contributi di costruzione e dei conguagli edili è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 6 novembre 2001, numero 380, recante il Testo Unico dell'Edilizia, che stabilisce le modalità di determinazione e riscossione dei contributi dovuti per la realizzazione di interventi edilizi e prevede specifici criteri per il calcolo dei medesimi. Oltre alla normativa statale, ogni ente locale integra tale disciplina con propri regolamenti comunali che specificano i parametri tecnici, le aliquote e i criteri di stima utilizzati per determinare l'entità dei contributi dovuti, in funzione della destinazione d'uso, della metratura, della localizzazione e di altri fattori costruttivi. Il Comune di Milano si avvale dello Sportello Unico per l'Edilizia al fine di gestire, verificare e riscuotere i contributi edilizi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti municipali adottati in conformità alle disposizioni generali. Tali contributi rappresentano una forma di imposizione tributaria locale mediante la quale l'amministrazione finanzia le opere di urbanizzazione e le infrastrutture pubbliche necessarie al territorio.
La questione giuridica
Il punto controverso ruotava intorno alla legittimità sia della determinazione iniziale della somma richiesta a titolo di costo di costruzione sia della successiva richiesta di conguaglio operata dal Comune, con la ricorrente che contestava i criteri tecnici e matematici utilizzati per il calcolo degli importi. La società impugnante sosteneva che il Comune avesse erroneamente determinato l'importo iniziale, eccedendo nella quantificazione dei contributi dovuti, e che la richiesta di conguaglio costituisse in realtà un tentativo di correggere il proprio precedente errore a carico del contribuente. Era quindi in gioco il diritto della società a una corretta e legittima determinazione dei contributi edilizi secondo i criteri normativi e regolamentari vigenti, nonché il principio di affidamento nei confronti dei precedenti atti dell'amministrazione. La questione presentava profili di rilevanza poiché toccava il complesso equilibrio tra il potere dell'amministrazione di correggere propri errori e il diritto del contribuente a una tassazione legittima e trasparente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e valutate le rispettive argomentazioni, ha ritenuto legittimi i criteri e i calcoli adottati dal Comune di Milano nella determinazione sia della somma iniziale sia della richiesta di conguaglio successivo. Il collegio giudicante ha accolto le difese dell'amministrazione comunale secondo le quali i parametri tecnici utilizzati erano conformi alla normativa di settore, ai regolamenti municipali vigenti e rispondevano alla corretta applicazione dei criteri di stima previsti dalla legislazione in materia di edilizia. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che la richiesta di conguaglio, lungi dall'essere illegittima, rappresentasse l'esercizio del lecito potere amministrativo di rettifica e correzione delle determinazioni precedenti, nella misura in cui fondata su idonea documentazione tecnica e sulla verifica successiva del calcolo dei contributi dovuti. È probabile che il giudice abbia escluso anche l'applicabilità di un principio di affidamento a favore della società, considerando che il Comune mantiene sempre il diritto di verificare la corretta applicazione della normativa tributaria e di richiedere quanto dovuto secondo le disposizioni vigenti. La decisione del TAR appare fondata sulla corretta applicazione della normativa tecnica in materia di contributi edilizi e sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto entrambi i ricorsi proposti dalla Real Estate Center Spa, rigettando sia la richiesta di accertamento del diritto alla restituzione della somma inizialmente versata sia la richiesta di annullamento del provvedimento di conguaglio e l'accertamento della non debenza delle somme richieste dal Comune. La sentenza ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, compensandole tra le parti secondo i criteri stabiliti dal codice del processo amministrativo. Il Comune di Milano rimane quindi legittimato a riscuotere entrambi gli importi nei confronti della ricorrente, in quanto i provvedimenti amministrativi contestati sono stati ritenuti legittimi sotto il profilo tecnico e giuridico.
Massima
L'amministrazione comunale conserva il potere di rettificazione e correzione dei contributi edilizi precedentemente determinati, qualora fondata su idonea verifica tecnica e conforme ai criteri normativi e regolamentari vigenti, salvo che la ricorrente provveda a dimostrare con idonea documentazione tecnica l'illegittimità intrinseca del calcolo effettuato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per le seguenti domande quanto al ricorso n. 1691 del 2019: per l'accertamento del diritto della Società Real Estate Center Spa alla restituzione, da parte del Comune di Milano, della somma di euro 1.254.834,60 versata dalla società a titolo di costo di costruzione, per l'intervento eseguito in Milano, via Val Bavona 21 e conseguentemente per la condanna del Comune di Milano a corrispondere alla società la predetta somma, da maggiorarsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; quanto al ricorso n. 2321 del 2021: per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento del Comune di Milano - Area Sportello Unico per l'Edilizia - Unità Stralcio in atti P.G. 593322000 – wf 9734/11 del 14.10.2021, trasmesso a mezzo PEC in data 18.10.2021, recante l'ordine di corrispondere la somma pari a euro 590.610,60 a titolo di “conguaglio”, in relazione all'intervento edilizio eseguito nell'immobile di Via Val Bavona 21; di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunale connesso, ivi compresa la nota comunale trasmessa in data 3.11.2021 recante l'esibizione dei conteggi e relativi criteri di calcolo; e per l'accertamento della non debenza delle somme esposte e richieste dal Comune di Milano nei suddetti provvedimenti; sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2019, proposto da Real Estate Center Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Maria Sala in Milano, via Hoepli 3; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2021, proposto da Real Estate Center Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, Elvezio Bortesi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Maria Sala in Milano, via Hoepli 3; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati (R.G. 1691/2019 e 2321/2021), li respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
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