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Sentenza n. 202300595/2023

Sentenza n. 202300595/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO/EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300595/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona, il cui nome è stato oscurato dal giudice per motivi di tutela della dignità e della privacy, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare un provvedimento della Questura di Monza e della Brianza. Il provvedimento impugnato, emanato il 24 novembre 2021 con numero MBPQ00/2021/07618, consisteva nel rigetto dell'istanza da lui presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La richiesta del ricorrente si inseriva nel quadro delle procedure straordinarie di regolarizzazione previste dal Decreto Legge numero 34 del 2020, uno strumento normativo specificamente concepito per permettere ai lavoratori stranieri in situazione di irregolarità di emergere dalla clandestinità lavorativa durante il periodo dell'emergenza da COVID-19. Il ricorso era stato depositato con il numero di registro generale 147 del 2022 ed era stato affidato alla difesa dell'avvocato Vanessa Colnago. La controversia riguardava l'esercizio del potere amministrativo della Questura nel valutare e decidere sulla concessione del permesso di soggiorno, con il ricorrente che contestava la legittimità del diniego ricevuto.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, comunemente noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che rappresenta il fondamento normativo per l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini stranieri dal territorio nazionale. Il Decreto Legge numero 34 del 2020, successivamente convertito in legge, ha introdotto misure straordinarie e temporanee di regolarizzazione dei lavoratori stranieri al fine di contrastare il lavoro irregolare e il caporalato, rappresentando un'eccezione al regime ordinario di rilascio dei permessi di soggiorno. Le questure, in qualità di uffici territorializzati del Ministero dell'Interno, svolgono il compito fondamentale di valutare e decidere sulle istanze di rilascio dei permessi di soggiorno, operando secondo il principio della discrezionalità amministrativa entro i limiti tracciati dalla legge. La concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro richiede il verificarsi di specifici presupposti normativi e amministrativi, tra i quali l'offerta di un lavoro regolare e il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di immigrazione e occupazione.

La questione giuridica

Il punto centrale di diritto contestato nel ricorso riguardava la legittimità del diniego opposto dalla Questura alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato secondo la procedura di emersione. Il ricorrente contestava presumibilmente che il rifiuto fosse stato adottato in violazione dei presupposti normativi previsti dal Decreto Legge numero 34 del 2020, oppure che la decisione dell'amministrazione fosse viziata da illegittimità, irragionevolezza, violazione di principi generali dell'ordinamento, oppure ancora che fossero stati violati i diritti costituzionali del ricorrente nella sua qualità di soggetto richiedente protezione amministrativa. La controversia investiva il delicato equilibrio tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione e i diritti del cittadino straniero alla regolarizzazione, nonché la corretta attribuzione e l'esercizio della competenza territoriale da parte della Questura competente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la causa nell'udienza pubblica del 28 febbraio 2023, con il consigliere Roberto Lombardi che ha svolto le funzioni di relatore e i difensori delle parti che hanno presentato le rispettive argomentazioni in base agli atti depositati. Nel corso dell'istruttoria, il collegio giudicante ha riscontrato l'esistenza di un difetto procedurale o sostanziale tale da rendere il ricorso improcedibile, il che significa che il ricorso presentava un vizio che impediva al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia. Questo vizio poteva consistere in una mancanza di legittimazione del ricorrente, nell'assenza di interesse legittimo ad agire, nella carenza di legittimazione passiva della parte convenuta, o nel superamento della controversia durante il corso del giudizio. La dichiarazione di improcedibilità costituisce una soluzione procedurale che pretermette l'esame del merito e non consente di valutare la fondatezza delle doglianze relative alla legittimità amministrativa del provvedimento della Questura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, decidendo di non pronunciarsi sulle istanze di annullamento avanzate dal ricorrente riguardanti il diniego del permesso di soggiorno. Conseguentemente, non è stata accolta la domanda di annullamento del provvedimento della Questura, ma nemmeno è stata respinta nel merito, rimanendo in tal modo indeciso il profilo riguardante la legittimità amministrativa del rifiuto. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna parte sopporterà le proprie spese processuali senza rimborso dall'altra. Il giudice ha inoltre ordinato il ricorso all'articolo 52 del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento europeo numero 2016/679 sulla protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei testi della sentenza, operazione finalizzata a tutelare la dignità e i diritti della persona interessata in conformità alle normative sulla privacy.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità nel giudizio amministrativo relativo a materie di immigrazione e permessi di soggiorno può fondarsi sulla sussistenza di carenze nella legittimazione ad agire del ricorrente, sull'assenza di interesse legittimo rilevante, o sul venir meno della controversia durante il corso del procedimento giudiziale, impedendo al giudice amministrativo di esaminare il merito delle pretese dedotte in ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla Questura di Monza e della Brianza in data 24.11.2021 (MBPQ00/2021/07618) di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex D.L. 34/2020 (emersione da lavoro irregolare).
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Interno - Questura di Monza e della Brianza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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