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Sentenza n. 202300593/2023

Sentenza n. 202300593/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA DI EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300593/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento n. p-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Lecco - Sportello unico per l'immigrazione in data 17.06.2021 e notificato in data 21.09.2021con il quale veniva disposto il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata in data 15.07.2020 in favore del lavoratore -OMISSIS--OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2021, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Lecco, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nel ricorso.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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