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Sentenza n. 202300591/2023

Sentenza n. 202300591/2023

3A/P - AMBIENTE - GESTIONE RIFIUTI - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI - ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300591/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Montello s.p.a. ha presentato il 27 settembre 2022 una domanda di accesso ai documenti amministrativi rivolta a Cogeser s.p.a. secondo le procedure previste dalla legge n. 241 del 1990. Nello stesso giorno ha presentato anche una domanda di accesso civico generalizzato alla medesima società secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013. Dinanzi al mancato rilascio della documentazione e al silenzio della società destinataria della richiesta, Montello ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento dei silenzi formatisi e la condanna di Cogeser al rilascio dei documenti. Il ricorso è stato iscritto al registro generale del TAR con il numero 3217 del 2022 e la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023.

Il quadro normativo

La legge n. 241 del 1990 regola l'accesso ai documenti amministrativi e rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui i privati possono ottenere la trasparenza amministrativa nei confronti della pubblica amministrazione. Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha introdotto il diritto di accesso civico generalizzato come forma di partecipazione democratica e trasparenza. Entrambi gli strumenti sono stati concepiti per garantire il diritto all'informazione nei confronti di soggetti che esercitano funzioni pubbliche o gestiscono risorse pubbliche secondo le modalità previste dalla legge. Il Codice del processo amministrativo disciplina inoltre le condizioni di ammissibilità del ricorso, la ricorribilità dei silenzi e la legittimazione passiva dei soggetti convenuti.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda la legittimità della scelta di Montello di rivolgere richieste di accesso amministrativo e civico a Cogeser s.p.a., una società iscritta nel registro generale. La questione centrale è se gli strumenti di accesso contemplati dalla legge n. 241 del 1990 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013 possono essere legittimamente azionati nei confronti di una società privata che non esercita, in proprio, funzioni amministrative pubbliche. È rilevante determinare se Cogeser rientra nella categoria dei soggetti obbligati alla trasparenza secondo la normativa sull'accesso oppure se, trattandosi di una società di diritto privato, tale legislazione non risulti applicabile. La soluzione di questa questione condiziona l'ammissibilità stessa del ricorso amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha valutato la configurazione soggettiva della controversia e ha ritenuto che l'applicazione delle norme sull'accesso amministrativo presuppone l'esistenza di una pubblica amministrazione o di un soggetto pubblico obbligato dalla legge alla trasparenza. Poiché Cogeser s.p.a. è una società di diritto privato senza natura pubblica, il collegio ha concluso che le richieste di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del decreto legislativo n. 33 del 2013 non potevano legittimamente essere rivolte a tale società. Il ricorso presentato per ottenere l'annullamento dei silenzi e la condanna della società al rilascio dei documenti è stato di conseguenza dichiarato inammissibile perché diretto contro un soggetto che non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sulla trasparenza amministrativa. La decisione si fonda sul principio secondo cui gli strumenti di diritto amministrativo sono azionabili solo laddove sussista una pubblica amministrazione come parte legittimata in senso passivo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Montello s.p.a. per l'annullamento dei silenzi formatisi sulle domande di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico generalizzato presentate a Cogeser s.p.a. La decisione comporta che il ricorso non procede nel merito e che Montello non ottiene né l'annullamento dei silenzi né la condanna della società al rilascio dei documenti. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio secondo cui quando un ricorso è dichiarato inammissibile, ciascuno sostiene le proprie spese.

Massima

Gli strumenti di accesso ai documenti amministrativi previsti dalla legge n. 241 del 1990 e dall'accesso civico del decreto legislativo n. 33 del 2013 non possono essere legittimamente azionati nei confronti di soggetti di diritto privato privi di funzioni amministrative pubbliche, e il ricorso al tribunale amministrativo risulta inammissibile qualora diretto contro una società privata non obbligata dalla legge alla trasparenza amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del silenzio sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi presentata ai sensi della legge n. 241 del 1990 da Montello s.p.a. in data 27 settembre 2022;
del silenzio formatosi sulla domanda di accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, presentata da Montello s.p.a. in data 27 settembre 2022;
e la condanna
di Cogeser s.p.a. al rilascio di copia della documentazione richiesta previo accertamento del diritto all'ostensione dei suddetti atti in capo a Montello s.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 3217 del 2022, proposto da
MONTELLO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COGESER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Osborne Clarke in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 9;
CAP HOLDING s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
CEM AMBIENTE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
BRIANZACQUE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cogeser s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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