3P - AMBIENTE - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI E PRODUZIONE BIOMETANO - ACCESSO AGLI ATTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300590/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Montello s.p.a. ha presentato ricorso dinanzi al TAR della Lombardia avverso il provvedimento n. 4864/22 del 24 ottobre 2022 con il quale CEM Ambiente s.p.a., società pubblica gestore di rifiuti, aveva negato l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi a un procedimento di grande rilevanza gestionale e ambientale: la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti organici con produzione di biometano presso il depuratore di Cassano d'Adda, un'opera proposta congiuntamente dalle società pubbliche Cap Holding SpA, CEM Ambiente SpA e Cogeser SpA. Montello s.p.a., operante nel medesimo settore della gestione rifiuti, aveva richiesto l'accesso anche alle determinazioni relative all'affidamento del servizio di trattamento della FORSU, la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani, per i comuni dell'area metropolitana di Milano, di cui CEM Ambiente è società multisocietaria. Il diniego opposto da CEM Ambiente costituiva un ostacolo concreto all'esercizio del diritto di accesso, determinando la controversia davanti al giudice amministrativo.
Il quadro normativo
La materia è regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante il Capo V dedicato all'accesso ai documenti amministrativi, nonché dalle norme in tema di trasparenza amministrativa e partecipazione procedimentale. Il diritto di accesso rappresenta uno dei cardini della trasparenza amministrativa e della partecipazione dei cittadini e delle imprese alla gestione della cosa pubblica, garantendo il controllo democratico sull'operato delle amministrazioni e delle società pubbliche. CEM Ambiente, quale società che svolge funzioni di interesse pubblico nella gestione integrata dei rifiuti, è assoggettata agli obblighi di trasparenza e di accesso previsti dalla normativa generale, benché gestita in forma societaria. La disciplina applicabile impone che il diniego di accesso sia fondato su specifiche ragioni di esclusione previste dalla legge e sia comunque motivato adeguatamente.
La questione giuridica
Il nodo controverso era se CEM Ambiente potesse legittimamente negare, senza specifica motivazione o sulla base di ragioni insufficienti, l'accesso ai documenti relativi al procedimento per la realizzazione dell'impianto di biometano e all'affidamento dei servizi di trattamento della FORSU. La questione investiva il diritto fondamentale di accesso del ricorrente come operatore nel medesimo settore e la legittimità del provvedimento di diniego emesso dalla società. Era in gioco il principio della trasparenza amministrativa applicato alle società a prevalente partecipazione pubblica e il controllo sulla legalità dei provvedimenti di diniego, che non possono essere arbitrari o carenti di motivazione.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso di Montello s.p.a., accogliendo le argomentazioni circa l'illegittimità del diniego di accesso opposto da CEM Ambiente. Il collegio ha evidentemente considerato che il provvedimento di diniego mancasse di una motivazione adeguata e priva di fondamento legale, ovvero che le ragioni eventualmente addotte da CEM Ambiente non integrassero le eccezioni previste dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi. Il giudice ha riconosciuto che Montello s.p.a., quale soggetto interessato e operatore nel settore dei rifiuti, aveva titolarità al diritto di accesso ai documenti richiesti, essendo documenti relativi a procedimenti di interesse generale e alla gestione di servizi pubblici. La conclusione logica è stata che l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di accesso o quantomeno provvedere a un diniego pienamente motivato sulla base di ragioni legittime.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di Montello s.p.a., disponendo l'annullamento del provvedimento n. 4864/22 di diniego di accesso emesso da CEM Ambiente s.p.a. Ha inoltre condannato CEM Ambiente al rilascio della copia della documentazione oggetto del diniego, accertando il diritto all'ostensione dei documenti in capo a Montello s.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, dal momento che nessuna è stata integralmente soccombente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa competente.
Massima
Il diniego di accesso ai documenti amministrativi da parte di una società pubblica è illegittimo qualora manchi di adeguata motivazione o non sia fondato su specifiche eccezioni previste dalla legge in materia di trasparenza amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento prot. n. 4864/22 del 24 ottobre 2022, con il quale CEM Ambiente s.p.a. ha negato l'accesso agli atti e documenti relativi al procedimento propedeutico alla “realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti organici e produzione biometano presso il depuratore di Cassano d'Adda a favore delle società pubbliche Cap Holding SpA – Cem Ambiente Spa e Cogeser SpA” nonché alle determinazioni inerenti l'affidamento del servizio di trattamento della FORSU dei Comuni dell'area metropolitana di Milano, soci di CEM Ambiente. nonché per la condanna di CEM Ambiente s.p.a. al rilascio di copia della documentazione oggetto di diniego previo accertamento del diritto all'ostensione dei suddetti atti in capo a Montello s.p.a. sul ricorso numero di registro generale 3137 del 2022, proposto da MONTELLO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; CEM AMBIENTE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Osborne Clarke in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 9; CAP HOLDING s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; COGESER s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; BRIANZACQUE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di CEM Ambiente s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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