3P - AMBIENTE - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI E PRODUZIONE BIOMETANO - ACCESSO AGLI ATTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300589/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Montello s.p.a., una società operante nel settore della gestione dei rifiuti, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il diniego di accesso agli atti notificato da CAP Holding s.p.a., società pubblica partecipata responsabile della depurazione e della gestione idrica dell'area metropolitana milanese. Il provvedimento di diniego, prot. n. 12549/LAC/ap/gb del 18 ottobre 2022, riguardava documenti relativi a un procedimento amministrativo per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti organici e produzione di biometano presso il depuratore di Cassano d'Adda, progetto affidato a favore di Cap Holding, Cem Ambiente e Cogeser. Inoltre, la ricorrente chiedeva accesso alle determinazioni gestionali concernenti l'affidamento del servizio di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti dai comuni dell'area metropolitana di Milano. CAP Holding aveva opposto un diniego totale all'accesso dei documenti ritenendo probabilmente di tutelarsi da rischi di diffusione di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo e gestionale. La controversia quindi attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi in capo a soggetti privati nei confronti di società partecipate che gestiscono servizi pubblici essenziali.
Il quadro normativo
La fattispecie è disciplinata principalmente dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza, che prevede il diritto generale di chiunque vi abbia interesse di accedere ai documenti amministrativi presso la pubblica amministrazione salvo che non sussistano motivi ostativa specificamente previsti da legge. Nel settore dei servizi idrici e della gestione rifiuti, si applicano inoltre le norme dello Speco Unico Ambiente e della normativa comunitaria sulla trasparenza e sull'accesso all'informazione ambientale. Le società partecipate da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche e servizi di rilevanza pubblica sono soggette ai principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, anche se non formalmente inquadrate come amministrazioni pubbliche. Il diniego di accesso deve essere motivato con specifico riferimento ai limiti tassativamente previsti dalla legge, quali la tutela di segreti industriali, la riservatezza di dati personali o interessi pubblici prevalenti, non potendo basarsi su mere considerazioni di opportunità gestionale o sull'interesse della società a evitare divulgazione di strategie commerciali.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del diniego di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo all'affidamento di un servizio pubblico essenziale quale il trattamento dei rifiuti organici presso un impianto pubblico. Il nodo giuridico centrale attiene alla portata del diritto di accesso amministrativo nei confronti di società partecipate e ai presupposti che possono giustificare un legittimo diniego. Montello contestava che il provvedimento di diniego fosse carente di motivazione adeguata e fondato su una generale sospensione del diritto di accesso piuttosto che su ragioni specifiche di tutela di interessi pubblici o privati prevalenti. In sostanza, la questione concerneva se l'esercizio di un diritto fondamentale qual è l'accesso ai documenti amministrativi potesse essere compresso da considerazioni generiche inerenti agli interessi aziendali della società partecipata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha accolto il ricorso, operando una valutazione critica del diniego opposto da CAP Holding. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che il provvedimento di diniego fosse illegittimo sotto il profilo della carenza di motivazione specifica, dal momento che non individuava in modo puntuale quali informazioni dovessero essere protette da divulgazione e per quale ragione legittima. Il giudice avrà considerato che il generico riferimento a interessi aziendali e alla gestione operativa non costituisce valido fondamento per negare in toto l'accesso agli atti di un procedimento amministrativo riguardante l'affidamento di un servizio pubblico. Nel valutare la legittimità del diniego, il Tribunale ha richiamato i principi consolidati in materia di trasparenza amministrativa, secondo cui le società partecipate che svolgono funzioni di rilevanza pubblica debbono garantire livelli di accesso documentale paragonabili a quelli applicabili alle amministrazioni pubbliche vere e proprie. Il Tribunale ha probabilmente considerato anche l'interesse pubblico sotteso alla divulgazione di informazioni riguardanti l'affidamento di servizi pubblici essenziali e la concorrenzialità di tali affidamenti.
La decisione
Il Tribunale ha annullato il provvedimento prot. n. 12549/LAC/ap/gb del 18 ottobre 2022 mediante il quale CAP Holding aveva negato l'accesso agli atti, e ha condannato CAP Holding s.p.a. al rilascio della copia della documentazione richiesta a Montello s.p.a., previo accertamento puntuale del diritto all'ostensione di ciascun singolo atto. Le spese sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuno sopporta le proprie spese legali. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, determinando l'obbligo per CAP Holding di conformarsi al provvedimento giurisdizionale.
Massima
Le società partecipate che gestiscono servizi pubblici sono soggette al diritto di accesso amministrativo ai documenti relativi a procedimenti di affidamento di servizi, e il diniego può essere opposto solo se fondato su specifiche ragioni di tutela di interessi pubblici o privati legittimi previste dalla legge, non su generiche considerazioni di opportunità gestionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento prot. n. 12549/LAC/ap/gb del 18 ottobre 2022, con il quale CAP Holding s.p.a. ha negato l'accesso agli atti e documenti relativi al procedimento propedeutico alla “realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti organici e produzione biometano presso il depuratore di Cassano d'Adda a favore delle società pubbliche Cap Holding SpA – Cem Ambiente Spa e Cogeser SpA” nonché alle determinazioni inerenti l'affidamento del servizio di trattamento della FORSU dei Comuni dell'area metropolitana di Milano, soci di CEM Ambiente. nonché per la condanna di CAP Holding s.p.a. al rilascio di copia della documentazione oggetto di diniego previo accertamento del diritto all'ostensione dei suddetti atti in capo a Montello s.p.a. sul ricorso numero di registro generale 3136 del 2022, proposto da MONTELLO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; CAP HOLDING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Osborne Clarke in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 9; CEM AMBIENTE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; COGESER s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio BRIANZACQUE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di CAP Holding s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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