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Sentenza n. 202300580/2023

Sentenza n. 202300580/2023

3N - SERVIZIO SANITARIO - STRUTTURE ACCREDITATE - D.G.R. N. XI/4773/2021 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NEGOZIAZIONE 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300580/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia vede come ricorrente la Centro Diagnostico Italiano S.p.A., una struttura privata operante nel settore sanitario, che ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento parziale delle "Regole" sulla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2021, approvate dalla Regione Lombardia mediante Delibera della Giunta Regionale numero XI/4773 del 26 maggio 2021. Il ricorso, registrato al numero 1331 del 2021, si inscriveva nel dibattito amministrativo e regolamentare relativo all'organizzazione e alla disciplina dei servizi sociosanitari in ambito regionale, settore sensibile che incide direttamente sulla qualità e l'accessibilità dei servizi sanitari per i cittadini. La controversia si situa nel contesto più ampio della gestione della sanità privata accreditata e del suo ruolo all'interno del sistema socio-sanitario lombardo, dove le regole approvate dalla Regione incidono su organizzazione, finanziamenti e modalità operative delle strutture non pubbliche. Nel corso del procedimento, la ricorrente ha successivamente depositato una memoria il 28 novembre 2022 in cui ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza d'interesse, elemento che avrebbe determinato il venir meno della ragione sostanziale del ricorso già allora pendente.

Il quadro normativo

La gestione dei servizi sociosanitari in Italia si inscrive nel quadro delle competenze regionali delineato dal Titolo V della Costituzione, che assegna alle Regioni responsabilità rilevanti in materia di organizzazione sanitaria e servizi sociali. Le delibere della Giunta Regionale, come quella qui in questione, rappresentano atti amministrativi generali e vincolanti che disciplinano il funzionamento dell'intero sistema sociosanitario regionale, incluso il ruolo delle strutture private accreditate. La fonte normativa del provvedimento impugnato risiede nella competenza gestionale della Giunta Regionale Lombarda di dettare le regole per l'esercizio 2021, e la sua legittimità è stata sottoposta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulla base dei criteri ordinari di eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge. Il contesto normativo entro cui si colloca il ricorso comprende inoltre i principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza nell'esercizio della funzione amministrativa, nonché le garanzie procedurali che assistono i soggetti privati operanti in settori regolati dalla pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il punto di diritto in contestazione attiene alla legittimità delle regole approvate dalla Regione Lombardia per la gestione del servizio sociosanitario nell'esercizio 2021, quali potevano incidere sull'operatività, la sostenibilità economica e le condizioni di esercizio della struttura ricorrente. La Centro Diagnostico Italiano ha lamentato che tali regole risultassero lesive dei propri interessi legittimi, presumibilmente contestandone la conformità alla disciplina normativa vigente ovvero l'adeguatezza sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. Tuttavia, il ricorso si è trovato ad affrontare un ostacolo procedurale non irrilevante nel momento in cui è sopravvenuta una situazione di carenza d'interesse, circostanza che la medesima ricorrente ha riconosciuto e per cui ha formalmente richiesto la dichiarazione.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, sezione terza, ha ritenuto che il ricorso si fosse reso improcedibile nel corso del procedimento. La decisione di dichiarare improcedibile la causa rappresenta una soluzione procedurale che il giudice amministrativo adotta allorché viene meno il presupposto della presenza di un interesse legittimo azionabile della parte ricorrente, solitamente per sopravvenuta carenza d'interesse per la definizione della lite, ovvero allorché il ricorso perde la sua causa sostanziale. In questo caso, la richiesta della medesima ricorrente di dichiarare la sopravvenuta carenza d'interesse, depositata il 28 novembre 2022, ha costituito il fondamento per la dichiarazione di improcedibilità. Il collegio, composto dal presidente Marco Bignami, dalla consigliere estensore Concetta Plantamura e dalla consigliere Anna Corrado, ha accolto implicitamente la prospettiva per cui le circostanze del caso, evolute nel tempo, non consentivano più una pronuncia nel merito, rendendo il ricorso privo di utilità pratica. La decisione di improcedibilità rappresenta un esito che neutralizza la controversia sul piano processuale, evitando una pronuncia sugli aspetti sostanziali della questione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Centro Diagnostico Italiano S.p.A., lo dichiara improcedibile, con conseguente chiusura della controversia sul piano processuale senza alcun esame del merito della questione. Le spese di giudizio sono state compensate, disposizione che ripartisce le spese stesse tra le parti secondo il criterio dell'equità procedurale, riconoscendo cioè che nessuna delle parti può essere ritenuta responsabile dei costi. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 31 gennaio 2023 ed è ordinato che sia eseguita dall'autorità amministrativa nella forma e nei tempi propri delle sentenze amministrative.

Massima

Quando il ricorrente in sede di amministrativa riconosce e richiede la dichiarazione della sopravvenuta carenza d'interesse nel corso del procedimento, il giudice amministrativo pronuncia sentenza di improcedibilità, pur senza entrare nel merito della controversia, in quanto viene meno la ragione sostanziale della lite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- in parte qua, delle “Regole” sulla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2021, approvate con D.G.R. n. XI/4773 del 26/5/2021.
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2021, proposto da
C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ATS della Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;
ASST Fatebenefratelli-Sacco, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la richiesta di parte ricorrente, di cui alla memoria depositata il 28/11/2022, di declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse, a spese compensate;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositata il 26/01/2023 da parte della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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