3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300579/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato una domanda di emersione da lavoro irregolare presso la Prefettura di Milano in data 23 luglio 2020, richiedendo la regolarizzazione della propria posizione lavorativa secondo le procedure allora vigenti. La Prefettura ha mantenuto il silenzio sulla domanda, non comunicando al richiedente né l'accettazione della richiesta né il rifiuto entro i termini previsti. Di fronte a questo inadempimento amministrativo, il cittadino ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2022, domandando l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e implicitamente chiedendo che il giudice amministrativo ordinasse all'amministrazione di provvedere sulla domanda di emersione. Il ricorso è stato depositato circa due anni dopo la presentazione della domanda iniziale.
Il quadro normativo
Le domande di emersione da lavoro irregolare sono disciplinate da una specifica normativa che prevede tempi determinati entro i quali la pubblica amministrazione deve pronunciarsi, ordinariamente compresi tra trenta e sessanta giorni a seconda della fattispecie. In assenza di provvedimento espresso nel termine previsto, scatta il principio del silenzio inadempimento, per il quale la mancata risposta della amministrazione a una richiesta legittima è considerata una violazione degli obblighi amministrativi. Il ricorso al giudice amministrativo ordinario è lo strumento processuale previsto per denunciare questa violazione e ottenere l'annullamento del silenzio oppure l'ingiunzione di provvedere. Tuttavia, il ricorso amministrativo giurisdizionale è subordinato a requisiti formali rigorosi, tra cui il rispetto dei termini di decadenza e, eventualmente, il compimento di ricorsi amministrativi preventivi ove prescritti.
La questione giuridica
Il giudice doveva valutare se il ricorso fosse stato correttamente proposto e se il ricorrente avesse la qualità per agire in giudizio e l'interesse ad agire. In particolare, doveva verificare se il ricorso soddisfacesse tutti i presupposti procedurali stabiliti dal codice del processo amministrativo, incluso il rispetto dei termini di decadenza, la corretta individuazione della parte passiva, e l'eventuale necessità di aver previamente esperito ricorsi amministrativi gerarchici o straordinari. La dichiarazione di irricevibilità della sentenza suggerisce che il ricorso è stato ritenuto viziato in uno di questi aspetti procedurali fondamentali, indipendentemente dal merito della controversia sulla spettanza dell'emersione.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, la dichiarazione di irricevibilità indica che il collegio giudicante ha riscontrato un vizio procedurale tale da impedire l'esame nel merito della domanda. Questo potrebbe derivare dal mancato rispetto dei termini di decadenza per proporre ricorso contro il silenzio inadempimento, stabiliti ordinariamente in sessanta giorni dalla data in cui il silenzio diviene illegittimo. Alternativamente, il giudice potrebbe aver ritenuto che il ricorso fosse difettoso sotto il profilo della legittimazione passiva o attiva, oppure che sussistesse una carenza rimediale dovuta alla mancata esperienza di ricorsi amministrativi preventivi qualora previsti dalla normativa applicabile. In ogni caso, il giudice ha ritenuto di non poter procedere all'esame del merito per l'insuperabilità dei vizi procedurali riscontrati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione terza, ha dichiarato il ricorso irricevibile, impedendo così l'accertamento dell'illegittimità del silenzio richiesto dal ricorrente. In conseguenza della dichiarazione di irricevibilità, il ricorso non poteva giungere alla fase decisoria nel merito, rendendo privo di effetto ogni valutazione sulla legittimità della condotta amministrativa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola per la quale, in caso di irricevibilità, il rimborso delle spese segue un criterio di equità piuttosto che di soccombenza nel merito. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679.
Massima
L'irricevibilità del ricorso amministrativo giurisdizionale per vizi procedurali insanabili preclude il giudizio nel merito e comporta la decisione senza pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti o dei silenzi denunciati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sulla domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente in data 23 luglio 2020. sul ricorso numero di registro generale 3389 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adalgisa Eva Pignoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Toscana, n. 11; MINISTERO DELL'INTERNO-U.T.G. Prefettura di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori L'avvocatura dello Stato ha depositato richiesta di passaggio in decisione - nessuno è presente per la parte ricorrente.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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