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Sentenza n. 202300578/2023

Sentenza n. 202300578/2023

1C - ARERA - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO “MINIMI” AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 363/2021 DI ARERA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300578/2023
EsitoDICHIARA LA PROPRIA INCOMPETENZA PER TERRITORIO

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, comunicata alla società ricorrente il 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA”;
- della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate”;
- della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e dell’Allegato A alla medesima, recante il “Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, in relazione alle parti ed ai profili di interesse;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se non conosciuto, ivi inclusi:
a) il verbale della riunione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia, tenutasi in data 3 gennaio 2022, e le note del Dipartimento regionale;
b) la nota AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti prot. n. 671 del 18 gennaio 2022;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato da Appia Energy s.r.l. in data 4 marzo 2022:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato da Appia Energy s.r.l. in data 29 settembre 2022:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 4 marzo 2022;
- del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 151 del 30 giugno 2022, recante “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, nella parte in cui il medesimo richiama, recepisce e rinvia alla deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif ed all’istituto degli impianti minimi dalla medesima introdotto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Appia Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto e Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Filippo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Arena in Roma, via G. Paisiello n. 6;
AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Bruti Liberati in Milano, via Serbelloni n. 7;
Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ETA - Energie Tecnologie Ambiente s.r.l. ed AMIU - Azienda municipale igiene urbana Puglia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;
ad adiuvandum:
Confindustria Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto e Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Puglia, dell’AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e del Ministero della transizione ecologica;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto da Confindustria Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum di Confindustria Puglia;
- accoglie il ricorso introduttivo, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati per la parte di interesse;
- dichiara in parte irricevibili i motivi aggiunti del 4 marzo 2022;
- dichiara la propria incompetenza sul ricorso per motivi aggiunti del 29 settembre 2022, in favore della competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi, per gli effetti e nei termini di cui all’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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