4G - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - QUARTA SEZIONE - SENTENZA N. 2259/2022
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300575/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il presente giudizio riguarda un ricorso di ottemperanza proposto da Servizi Ospedalieri S.p.A. avverso l'ASST dei Sette Laghi, un ente pubblico sanitario della Lombardia. La controversia trae origine da una sentenza precedente del medesimo TAR Lombardia (n. 2259/2022 del 14 ottobre 2022), successivamente confermata dal Consiglio di Stato il 9 dicembre 2022, nella quale era stata accolta una pretesa della società ricorrente nei confronti dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale. Poiché l'Amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all'esecuzione di tale sentenza, la ricorrente ha dovuto ricorrere nuovamente al giudice amministrativo per ottenere l'ottemperanza, ossia l'effettiva implementazione del provvedimento già pronunciato. La vicenda si inserisce nel contesto dei rapporti contrattuali e gestionali tra fornitori privati di servizi ospedalieri e aziende sanitarie pubbliche, un ambito frequentemente oggetto di controversie dovute alla complessità delle regolamentazioni in materia di appalti e convenzioni nel settore sanitario.
Il quadro normativo
La causa si colloca nel contesto dei ricorsi di ottemperanza, disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo, che consente al ricorrente vittorioso di richiedere nuovamente l'intervento del giudice amministrativo quando l'Amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato. Le norme generali in materia di obblighi delle pubbliche amministrazioni e di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali rappresentano il fondamento di tale procedura. Nel settore sanitario, le ASST operano secondo la normativa sanitaria regionale e nazionale, incluse le disposizioni del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 502/1992 e successive modifiche, che disciplinano l'organizzazione, la gestione e i rapporti convenzionali con i fornitori di servizi. Il principio cardine sotteso è l'obbligo per l'Amministrazione di conformarsi alle decisioni giurisdizionali, pena la responsabilità risarcitoria dello Stato.
La questione giuridica
La questione centrale era se l'ASST dei Sette Laghi avesse provveduto correttamente all'adempimento della sentenza n. 2259/2022 confermata dal Consiglio di Stato, ovvero se fossero state rese necessarie ulteriori azioni coattive da parte del giudice amministrativo. Il ricorso di ottemperanza presuppone infatti una situazione in cui la sentenza non sia stata spontaneamente eseguita e il ricorrente debba tornare dinanzi al giudice per sollecitarne l'adempimento. La vicenda pone in evidenza il problema ricorrente dell'efficacia pratica dei provvedimenti giurisdizionali contro la pubblica amministrazione e della necessità di meccanismi di pressione per garantire il rispetto delle decisioni dei tribunali.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, esaminate le carte della causa e sentito il difensore della ricorrente nella camera di consiglio del 1° marzo 2023, ha ritenuto di dichiarare cessata la materia del contendere. Tale dichiarazione indica che, nel corso del procedimento di ottemperanza, la situazione di fatto è stata modificata e la pretesa della ricorrente è stata soddisfatta o la causa ha perso significato pratico. Nella logica del sistema dei ricorsi di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere rappresenta l'esito più favorevole per il ricorrente, poiché dimostra che l'Amministrazione ha finalmente adottato i comportamenti prescritti dalla sentenza precedente o che la controversia è stata altrimenti risolta positivamente. Il collegio giudicante ha inoltre condannato l'ASST dei Sette Laghi al pagamento delle spese processuali, riconoscendo implicitamente il diritto della ricorrente e la responsabilità dell'Ente nel non aver adempito tempestivamente.
La decisione
Il TAR Lombardia ha definitivamente dichiarato cessata la materia del contendere, sancendo così la conclusione della controversia in senso favorevole alla ricorrente Servizi Ospedalieri S.p.A. Ha condannato l'ASST dei Sette Laghi a rimborsare alla ricorrente le spese di lite relative al procedimento di ottemperanza per l'importo di mille euro, oltre agli accessori di legge e ai contributi unificati dovuti. Non ha invece condannato Servizi Italia S.p.A. al pagamento di alcunché, riconoscendone una diversa posizione processuale. Infine, ha ordinato all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento, rafforzando l'obbligo di conformità già discendente dalla precedente sentenza.
Massima
L'ente pubblico sanitario che non adempie volontariamente a una sentenza passata in giudicato è responsabile del pagamento delle spese processuali sostenute nel successivo ricorso di ottemperanza e rimane vincolato all'esecuzione coattiva del provvedimento giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano (Sezione Quarta) n. 2259/2022 resa in data 14 ottobre 2022 nel procedimento RG n.1082/2022 resa tra le parti, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.10800/2022 del 9 dicembre 2022. sul ricorso numero di registro generale 3 del 2023, proposto da Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l’ASST dei Sette Laghi alla refusione, in favore della ricorrente Servizi Ospedalieri S.p.a., delle spese di lite afferenti al presente giudizio, che vengono liquidate nella somma di €. 1.000,00 (Mille/00) maggiorata degli accessori di legge, oltre agli importi dovuti a titolo di contributo unificato. Nulla per le spese nei confronti di Servizi Italia S.p.a. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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