4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300570/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, presumibilmente un datore di lavoro o un lavoratore straniero, ha presentato ricorso al TAR della Lombardia avverso il provvedimento di rigetto di un'istanza di emersione di lavoro irregolare. L'istanza era stata presentata alla competente autorità amministrativa al fine di regolarizzare la posizione di un lavoratore straniero occupato in situazione di irregolarità, mediante il ricorso alle procedure ordinarie o straordinarie previste dalla normativa nazionale in materia di immigrazione. Il rigetto della domanda aveva determinato l'impossibilità di proseguire in via amministrativa il procedimento di regolarizzazione, costringendo il ricorrente ad adire la giurisdizione amministrativa per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il quadro normativo
La materia delle istanze di emersione del lavoro irregolare è disciplinata da decreti legislativi e provvedimenti normativi che regolano l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione dei cittadini stranieri in Italia, con particolare riferimento alle procedure di sanatoria e regolarizzazione. Le autorità amministrative competenti devono esaminare tali istanze secondo i criteri e i presupposti normativi stabiliti dalla legge, valutando la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per l'accoglimento. La valutazione del provvedimento di rigetto da parte del giudice amministrativo deve avvenire sulla base del rispetto del procedimento amministrativo e della corretta applicazione della norma sostanziale.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava presumibilmente la legittimità del rigetto dell'istanza di emersione, argomentando che fossero presenti i presupposti normativi per l'accoglimento oppure che il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali o dalla violazione di criteri di proporzionalità e ragionevolezza. La controversia toccava questioni rilevanti sul piano della tutela amministrativa, quali la corretta interpretazione dei requisiti di ammissibilità, il rispetto del contraddittorio procedimentale, e l'equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco tra l'esigenza di controllo dell'immigrazione irregolare e la protezione dei lavoratori.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato i presupposti normativi richiesti per l'accoglimento dell'istanza di emersione e ha verificato se il ricorrente avesse effettivamente provato la sussistenza di tali elementi. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione, nel rigettare l'istanza, avesse correttamente verificato l'assenza di uno o più requisiti richiesti dalla normativa vigente, oppure che la domanda presentata non rispondesse ai criteri procedurali stabiliti. Il collegio ha in tal modo confermato la legittimità del provvedimento amministrativo, escludendo che fossero integrati i presupposti per l'accoglimento della istanza di regolarizzazione.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare. Le conseguenze sono che il ricorrente rimane privo della regolarizzazione amministrativa richiesta, permanendo nella situazione di irregolarità originaria, salvo esperire altri rimedi amministrativi o giurisdizionali se ricorrano ulteriori circostanze.
Massima
L'istanza di emersione del lavoro irregolare, quando venga rispettata la procedura amministrativa e accertati i difetti dei requisiti normativi richiesti, può legittimamente essere respinta dall'amministrazione competente, senza che ne consegua un obbligo di accoglimento in difetto dei presupposti di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del decreto di rigetto in relazione all’istanza di emersione ai sensi dell’art 103 decreto legge 19/05/2020 n 34 2. sostenendo che il datore di lavoro sig -OMISSIS- nato a -OMISSIS- cf -OMISSIS- non possieda il requisito reddituale necessario. sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Liverzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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