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Sentenza n. 202300056/2023

Sentenza n. 202300056/2023

2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300056/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Vilma Livio ha eseguito opere edilizie all'interno dell'immobile ubicato in Via Manzoni numero 16 nel Comune di Cormano, in provincia di Milano, senza possedere il necessario titolo abilitativo previsto dalla normativa edilizia. Consapevole dell'irregolarità, la ricorrente ha successivamente presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, dunque chiedendo al Comune di regolarizzare gli interventi realizzati. Tuttavia, l'immobile si trova in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, essendo situato all'interno o nelle immediate vicinanze del Parco Nord Milano, il quale è sottoposto a tutela sia da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano sia da parte dell'ente gestore del parco medesimo. Il Comune di Cormano, in relazione alla richiesta di sanatoria, ha ritenuto opportuno sottoporre le opere a valutazione di compatibilità paesaggistica, trasmettendo la documentazione alla Commissione Paesaggistica competente. La Commissione, su parere della Soprintendenza e dell'ente Parco, ha concluso che le opere risultavano incompatibili dal punto di vista paesaggistico. Di conseguenza, il Comune ha respinto la domanda di sanatoria e ha emanato ordinanza di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il quadro normativo

La materia della sanatoria edilizia è disciplinata dal diritto amministrativo italiano secondo le disposizioni del Testo Unico in materia edilizia, il quale prevede che opere realizzate in difetto di titolo possono essere sanate solo se compatibili con la normativa edilizia, urbanistica e paesaggistica vigente. In particolare, il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che gli interventi su beni paesaggistici, anche ricostruiti o sanati successivamente, devono comunque rispettare i vincoli di tutela imposti per la conservazione dell'ambiente e del paesaggio. La Soprintendenza è competente a pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica secondo le procedure ordinamentali, mentre gli enti gestori di parchi naturali, come il Parco Nord Milano, hanno pareri che devono essere considerati nella valutazione complessiva. La sanatoria non è un diritto acquisito ma una facoltà amministrativa subordinata a requisiti oggettivi di liceità complessiva.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nel determinare se un'opera edilizia realizzata in assenza di titolo potesse essere sanata ove incompatibile con i vincoli paesaggistici incidenti sulla zona in cui sorge l'immobile. In altri termini, era necessario stabilire se la procedura di sanatoria dovesse sottostare ai medesimi criteri di valutazione paesaggistica cui sono soggetti gli interventi ordinari, oppure se essa costituisse una deroga consentendo la regolarizzazione anche in caso di violazione dei vincoli ambientali e paesaggistici. Il ricorso poneva implicitamente in questione il significato delle norme sulla sanatoria e il rapporto di compatibilità tra il diritto della proprietaria a regolarizzare le opere realizzate e il diritto della collettività alla preservazione dei beni paesaggistici pubblici.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, sebbene la sentenza non contenga nella forma qui fornita un'articolata sezione motivazionale, ha accolto gli argomenti sviluppati dal Comune di Cormano e dalla Soprintendenza, respingendo le istanze ricorrenti. La logica sottesa al rigetto deve essere intesa nel senso che il giudice ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa sulla compatibilità paesaggistica anche in sede di valutazione di sanatoria, ossia ha confermato che la procedura di sanatoria non costituisce un meccanismo di deroga ai vincoli paesaggistici ma piuttosto un'occasione per verificare se le opere, pur realizzate abusivamente, possano comunque trovare legalità sotto il profilo complessivo. Poiché la Commissione Paesaggistica aveva concluso per l'incompatibilità delle opere, il diniego della sanatoria ne conseguiva necessariamente, così come legittima risultava l'ordinanza di demolizione finalizzata alla rimozione dell'irregolarità. Il TAR ha dunque ritenuto che le amministrazioni abbiano esercitato correttamente i propri poteri discrezionali nel contesto vincolato della tutela paesaggistica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Vilma Livio e ha confermato la legittimità di tutti gli atti impugnati, ossia l'ordinanza di demolizione, i provvedimenti di diniego della sanatoria, e le valutazioni di compatibilità paesaggistica. Ha inoltre compensato tra le parti le spese di giudizio, ripartendone l'onere in proporzione al risultato, dato che nessuna delle parti ha conseguito una vittoria totale nei termini formali della condanna alle spese. La sentenza è risultata esecutiva per effetto dell'ordine all'autorità amministrativa di dare pronta esecuzione al provvedimento giudiziale.

Massima

Non è ammissibile la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di titolo quando gli interventi risultino incompatibili con i vincoli paesaggistici vigenti sulla zona, essendo la procedura di regolarizzazione sottoposta ai medesimi criteri di valutazione ambientale e paesaggistica cui sono soggetti i lavori ordinari. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda ha pronunciato la presente Sentenza il 16 dicembre 2022. Giudici: Ugo Di Benedetto in qualità di Presidente, Giovanni Zucchini quale Consigliere, Laura Patelli quale Primo Referendario Estensore. Parti ricorrente è stata Vilma Livio, difesa dagli avvocati Giulio Brovadan e Cataldo Giuseppe Salerno. Parti convenute sono state il Comune di Cormano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Romano e Pietro Romano, nonché la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano, Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato sede di Milano. Non costituiti in giudizio sono risultati Giuseppe Sciortino e Parco Nord Milano. Oggetto del ricorso numero di registro generale 1649 del 2019 è stato l'annullamento dell'ordinanza numero 14 del 21 maggio 2019, notificata il 22 maggio 2019, emanata dal Dirigente Area Governo del Territorio del Comune di Cormano, recante il titolo Demolizione opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo in Via Manzoni numero 16. Il ricorso ha altresì chiesto l'annullamento del provvedimento protocollo generale numero 24028 del 23 agosto 2018, emanato dal Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del Comune di Cormano, avente ad oggetto Trasmissione Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relativo alla pratica edilizia numero 59 del 2018 intestata a Livio Vilma. È stata inoltre impugnata la comunicazione dell'8 ottobre 2018 protocollo numero 27981, contenente il parere della Commissione Paesaggistica in ordine all'accertamento di compatibilità paesaggistica. Il ricorrente ha impugnato anche il provvedimento protocollo generale numero 2868 del 29 gennaio 2019, emanato dal Dirigente Area Governo del Territorio dell'Arch. Gabriele Munari, relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica. Tale provvedimento allegava il giudizio numero 2713 del 28 gennaio 2019 redatto dal Direttore del Parco Nord, Dott. Riccardo Gini. Infine, ha impugnato il provvedimento protocollo generale numero 8909 del 28 marzo 2019, notificato il 15 maggio 2019, contenente il diniego dell'istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria numero 59 del 2018, presentata il 24 aprile 2018, protocollo numero 11942. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso. Ha compensato tra le parti le spese di giudizio. Ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Esito: Respinge. Tribunale: TAR Lombardia Milano. Sezione: Seconda. Data pronuncia: 16 dicembre 2022.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 14 recante data 21 maggio 2019, notificata in data 22 maggio 2019 a Vilma Livio, emanata dal Dirigente Area Governo del Territorio del Comune di Cormano, avente in oggetto la: “Demolizione opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo in Via Manzoni n. 16”;
nonché per l’annullamento
- del provvedimento prot. gen. n. 24028 recante data 23 agosto 2018, emanato dal Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del Comune di Cormano, avente in oggetto: “Trasmissione Accertamento di Compatibilità Paesaggistica – P. E. 59/2018 SAN – Livio Vilma”;
- della comunicazione avente a oggetto “P. E. 59/2018 SAN; accertamento compatibilità paesaggistica – Parere Commissione Paesaggistica” unitamente all’allegato epigrafato con “Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica inerente opere interne relative all’immobile di proprietà di Livio Vilma, sito in Cormano (Mi), Via Manzoni, 16, prot. n. 6393, class. 44029/2018, del 30/08/2018”, comunicato in data 8 ottobre 2018 con nota prot. n. 27981;
- del provvedimento prot. gen. n. 2868 recante data 29 gennaio 2019, emanato dal Dirigente Area Governo del Territorio del Comune di Cormano (Mi), Arch. Gabriele Munari, avente a oggetto: “P. E. 59/2018 SAN; accertamento compatibilità paesaggistica” e del relativo allegato prot. n. 2713 recante data 28 gennaio 2019, avente in oggetto l’“Accertamento compatibilità paesaggistica”, emanato dal Direttore del Parco Nord, Dott. Riccardo Gini;
- del provvedimento di “Diniego istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria n. 59/2018 presentata in data 24.4.2018, prot. n. 11942 – Immobile di Via Manzoni n. 16”, prot. gen. n. 8909 del 28 marzo 2019, notificato in data 15 maggio 2019 alla Sig.ra Vilma Livio;
- di tutti gli altri atti presupposti e collegati agli atti suesposti;
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2019, proposto da
Vilma Livio, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Brovadan, Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Cataldo Giuseppe Salerno in Milano, via Massena n. 17;
Comune di Cormano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Romano, Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano, Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Giuseppe Sciortino, Parco Nord Milano, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cormano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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