1C - ARERA - DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300557/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Montello S.p.A. ha promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando una serie di deliberazioni e comunicazioni emanate da ARERA, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Campania nel corso del 2021 e 2022. Il ricorso è stato proposto nei confronti della Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, che ha definito il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, e dei successivi atti regionali che hanno implementato tale metodo nella gestione e qualificazione degli impianti di rifiuti. La controversia riguarda specificamente la fase di qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo, l'identificazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi, nonché la valutazione di parametri ritenuti decisivi come il livello di pressione competitiva, l'attività di programmazione settoriale e il grado di integrazione della filiera. Gli atti contestati includono le note comunicate ai gestori del servizio integrato relative alle destinazioni dei flussi di rifiuti per le annualità 2022-2023 nei rispettivi bacini di gestione, nonché tutte le comunicazioni e le istruzioni dell'autorità regionale relative all'istruttoria preliminare.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nel complesso regime normativo che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti in Italia, sottoposto al controllo tariffario e tecnico dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente. Le deliberazioni di ARERA definiscono i criteri metodologici che le regioni devono applicare nella costruzione delle tariffe di gestione dei rifiuti e nella qualificazione degli impianti da inserire nel perimetro dei servizi integrati. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione del metodo tariffario nazionale, ha adottato una serie di delibere volte a classificare gli impianti secondo i criteri stabiliti da ARERA, valutando in particolare la capacità competitiva del mercato locale, la coerenza con i piani di programmazione settoriale e il grado di verticalizzazione della gestione. Questi criteri rappresentano l'implementazione a livello regionale dei principi generali volti a garantire efficienza tariffaria, sostenibilità economica e assetto concorrenziale del settore rifiuti, nel rispetto dei vincoli europei e nazionali in materia di economia circolare.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella corretta interpretazione e applicazione dei criteri metodologici contenuti nella deliberazione ARERA n. 363/2021, con particolare riferimento alle modalità di valutazione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale e del grado di integrazione della filiera, nonché alla legittimità dei procedimenti amministrativi seguiti dalla Regione Emilia-Romagna nella fase istruttoria e nelle successive comunicazioni ai gestori. Montello S.p.A. contestava che l'applicazione pratica del metodo tariffario ARERA, come declinata dagli atti regionali, avesse violato principi di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, incidendo negativamente sulla corretta qualificazione del proprio impianto e, conseguentemente, sulla partecipazione al servizio integrato. La questione rivestiva rilevanza sia per l'operatività concreta delle tariffe che per la conformità della procedura ai principi generali del diritto amministrativo e alla normativa sulla partecipazione procedimentale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporti una motivazione estesa nel testo disponibile, l'accoglimento del ricorso introdotto indica che il collegio giudicante ha ritenuto fondati i vizi lamentati da Montello S.p.A., riconoscendo che i provvedimenti regionali e la deliberazione ARERA, nella loro applicazione concreta, presentavano profili di illegittimità amministrativa. Presumibilmente il giudice ha valutato che la procedura istruttoria e le valutazioni tecniche sulla qualificazione degli impianti non rispettassero adeguatamente i criteri metodologici enunciati da ARERA, ovvero che fossero stati violati principi di correttezza procedimentale, trasparenza amministrativa e ragionevolezza nella ponderazione dei fattori rilevanti. L'accoglimento totale del ricorso, senza riserve particolari, suggerisce che i vizi riscontrati fossero di carattere non marginale e che il giudice abbia reputato necessaria l'eliminazione dal nostro ordinamento di tutti gli atti affetti da illegittimità, sia la deliberazione ARERA che gli atti regionali conseguenti, con valenza anche su tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso di Montello S.p.A. e, per l'effetto, ha annullato tutti i provvedimenti impugnati nella parte di interesse della ricorrente, inclusa la Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 per la parte riguardante l'applicazione alla fattispecie concreta, le delibere della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 801/2022 e n. 2032/2021, nonché tutte le comunicazioni e le note relative all'istruttoria e all'assegnazione dei flussi di rifiuti. Ha inoltre disposto l'estromissione dal giudizio della Regione Campania e della società Castaldo High Tech S.p.A., risultate prive di interesse nella controversia, e ha condannato il rimborso alle spese di giudizio con compensazione tra le parti. L'ordinanza di esecuzione dispone che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, vincolando così ARERA e la Regione Emilia-Romagna a dare seguito alle conseguenze giuridiche dell'annullamento.
Massima
L'applicazione dei criteri metodologici per la qualificazione degli impianti di rifiuti e la valutazione della pressione competitiva e dell'integrazione della filiera deve rispettare i principi di trasparenza procedurale, ragionevolezza delle valutazioni tecniche e correttezza amministrativa, potendo essere annullata quando tali principi siano stati violati sia dalla deliberazione nazionale che dagli atti regionali di implementazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente - ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 801/2022 (pubblicata sul BUR n. 170 del 08.06.2022); - della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2032 del 29/11/2021; - delle comunicazioni di avvio del procedimento trasmesse in data 31.03.2022 alle società Aimag s.p.a., Herambiente s.p.a., Iren Ambiente s.r.l., Maserati Energia s.r.l., La Città Verde Soc. Coop. Sociale a r.l., Salerno Pietro s.r.l., Sogliano Ambiente s.p.a.; - delle note del 12.05.2022 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'esito dell'istruttoria condotta alle società Aimag s.p.a., Herambiente s.p.a., Iren Ambiente s.r.l., Maserati Energia s.r.l., La Città Verde Soc. Coop. Sociale a r.l., Salerno Pietro s.r.l., Sogliano Ambiente s.p.a.; - delle note del 07.04.2022 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha comunicato ai gestori del servizio integrato le destinazioni ipotizzate per le annualità 2022-2023 per i rispettivi bacini di gestione; - delle note del 18.05.2022 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha comunicato ai gestori del servizio integrato i flussi assegnati per le annualità 2022-2023 per i rispettivi bacini di gestione; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: ogni atto e provvedimento relativi all'istruttoria condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi; ogni atto e provvedimento attraverso il quale, ai predetti fini, sono stati accertati e valutati il “livello di pressione competitiva”, “l'attività di programmazione settoriale” e il “grado di integrazione della filiera”, ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021. sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2022, proposto da Montello S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caia, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Carla Minieri in Milano, via Francesco Sforza, n. 15; Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Consolazio e Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale eletto presso al loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Iren Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Cantelli, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Castaldo High Tech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Enzo Robaldo, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 4; Aimag S.p.A., Herambiente S.p.A., Biorg S.r.l., Maserati Energia S.r.l., La Città Verde Soc. Coop. Sociale A R.L., Salerno Pietro S.r.l., Sogliano Ambiente S.p.A., Atersir – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Clara S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Emilia Romagna, della Regione Campania, nonché delle controinteressate Iren Ambiente S.p.A. e Castaldo High Tech S.p.A.; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - dispone l’estromissione dal giudizio della Regione Campania e della società Castaldo High Tech s.p.a.; - accoglie il ricorso introduttivo ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per la parte di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 14 dicembre 2022 e 8 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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