1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI- CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300555/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Pellegrini SpA ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una procedura di gara indetta dal Comune di Cisliano, per impugnare l'esclusione dalla medesima gara. La società era stata esclusa dalla procedura competitiva con nota trasmessa il 16 marzo 2022, nella quale si comunicava che la documentazione prodotta non risultava conforme alle prescrizioni previste dal Disciplinare di gara. In seguito al soccorso istruttorio promosso dall'amministrazione, la società Pellegrini aveva confermato la propria intenzione di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di alcuni servizi. Tale scelta è stata ritenuta dal Responsabile Unico del Procedimento incompatibile con le prescrizioni della gara, in quanto il Disciplinare di gara vietava espressamente il ricorso al subappalto. La decisione di esclusione è stata successivamente confermata con determinazione del Comune datata 13 aprile 2022.
Il quadro normativo
La controversia riguarda l'applicazione delle norme sulla trasparenza e sulla regolarità delle procedure di gara per i contratti pubblici, in particolare le disposizioni relative alle cause di esclusione dei concorrenti e alle modalità di esecuzione dei servizi. Il diritto vigente in materia di appalti pubblici, al momento della gara in questione, era disciplinato dal Codice dei contratti pubblici e dalle leggi sulla trasparenza amministrativa. In particolare, rilevante era la legittimità dell'inserimento nel Disciplinare di gara di un divieto assoluto e inderogabile di subappalto, nonché la corretta procedura di esclusione seguita dall'amministrazione in risposta alle dichiarazioni della ricorrente. I principi generali di diritto amministrativo imponevano che qualsiasi esclusione dovesse essere motivata, proporzionata e conforme alle regole della gara preventivamente pubblicate.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'esclusione della società dalla gara in ragione della sua dichiarazione di volontà di ricorrere al subappalto per taluni servizi. Emergeva il conflitto tra il diritto della società a una corretta valutazione della sua documentazione e il diritto dell'amministrazione a fissare condizioni vincolanti nella gara, in particolare il divieto assoluto di subappalto. La questione era se l'amministrazione avesse correttamente applicato le proprie stesse regole di gara, e se la procedure seguita per l'esclusione fosse stata legittima e rispettosa delle garanzie procedurali dovute al concorrente.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga una motivazione articolata, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso indica che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto su questioni di rito piuttosto che di merito. L'improcedibilità potrebbe derivare da un difetto processuale relativo alla tempestività del ricorso, alla legittimazione della ricorrente, o a vizi di forma nella presentazione dello stesso. È possibile che il ricorso sia stato presentato oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, determinando l'impossibilità per il giudice amministrativo di entrare nel merito della questione sostanziale. In alternativa, il Tribunale potrebbe aver ritenuto che la gara fosse ormai in uno stadio di esecuzione tale da rendere impossibile l'accoglimento delle istanze annullative.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti proposti dalla società Pellegrini SpA. La sentenza non entra nel merito della questione di diritto sostanziale relativa alla legittimità dell'esclusione, poiché l'ostacolo processuale rende inammissibile l'esame della controversia. Le spese sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata pronunciata il 11 gennaio 2023 e resa esecutiva dall'autorità amministrativa, chiudendo definitivamente il procedimento senza riesame della correttezza dell'esclusione della società dalla gara.
Massima
L'improcedibilità del ricorso avverso atti di esclusione da una procedura di gara consegue al mancato rispetto dei presupposti processuali e delle condizioni di ammissibilità di cui il ricorso deve disporre al momento della sua proposizione al giudice amministrativo, impedendo così all'organo giudicante di entrare nel merito delle questioni sostanziali di diritto controverso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della nota senza numero trasmessa in data 16 marzo 2022, con la quale si è comunicato l’esclusione della società in quanto la documentazione prodotta non è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara; - del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale nelle parti che meglio verranno indicate “in diritto”; - di ogni altro atto, presupposto, connesso, e/o consequenziale, tra i quali: ove esistenti, dei processi verbali con cui il seggio di gara ha disposto di procedere all'esclusione di cui sopra, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, dell'eventuale contratto medio tempore stipulato tra l'amministrazione giudicatrice e l'aggiudicatario del quale si domanda, sin d'ora, la declaratoria di inefficacia ex artt.121 e 122 c.p.a. ed il relativo subentro; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 c.p.a. quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione n. 55 del 13 aprile 2022, comunicata a mezzo pec in data 14 aprile, con la quale il Comune di Cisliano ha confermato “l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente Pellegrini SpA”; - del verbale della seduta del seggio di gara del 16 marzo 2022 nel quale il RUP ha “decreta(to) [l'] esclusione della società PELLEGRINI dalle successive fasi di gara in quanto ha confermato, in risposta alla procedura di soccorso istruttorio, l'intenzione di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di alcuni servizi, in violazione alla norma di gara che prevedeva tassativamente il divieto di subappalto”. sul ricorso numero di registro generale 637 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pellegrini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Paolo Provenzano, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Comune di Cisliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 9; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisliano; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate, Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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