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Sentenza n. 202300554/2023

Sentenza n. 202300554/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO N.3 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300554/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Consorzio Gisa ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando i provvedimenti adottati in relazione alla procedura di aggiudicazione del lotto 3 di un appalto pubblico. La ricorrente ha contestato la legittimità di una serie di comunicazioni amministrative emesse dalla stazione appaltante, tra cui quella relativa al procedimento di anomalia, la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del lotto, e la comunicazione di rideterminazione della graduatoria. Il Consorzio Gisa ha depositato il ricorso introduttivo e ha successivamente presentato motivi aggiunti in data 22 marzo 2022 e nuovamente in data 29 marzo 2022, ampliando progressivamente le sue contestazioni. La controversia riguardava una gara d'appalto indetta presumibilmente dal Comune di Milano o da Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., a cui hanno partecipato numerosi operatori economici, tra cui il Consorzio Stabile CMF e la Ferco S.r.l., che si sono costituiti come controinteressati a difesa della decisione di aggiudicazione.

Il quadro normativo

La procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in Italia è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, il quale prevede una serie di obblighi di trasparenza, tracciabilità e non discriminazione tra i concorrenti. La procedura deve rispettare i principi di imparzialità, concorrenzialità e corretta comunicazione degli esiti alle parti interessate, secondo il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni. Nel corso della procedura, la stazione appaltante è tenuta a comunicare tempestivamente agli operatori economici l'esito di eventuali verifiche di anomalia, le graduatorie e i provvedimenti di aggiudicazione, affinché i concorrenti possano esercitare in modo consapevole i loro diritti difensivi. La violazione di questi obblighi procedurali può costituire motivo di ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento degli atti illegittimi e, eventualmente, per il risarcimento del danno.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava l'individualizzazione dei vizi procedurali nella gestione del lotto 3 della gara d'appalto e la conseguente legittimazione del Consorzio Gisa a impugnare gli atti della procedura di aggiudicazione. La ricorrente lamentava specificamente che il procedimento fosse stato affetto da anomalie non correttamente gestite e che la comunicazione dei risultati fosse avvenuta in violazione dei canoni di trasparenza e chiarezza. Inoltre, il Consorzio Gisa sosteneva di avere diritto all'aggiudicazione del lotto e rivendicava la possibilità di subentrare nel contratto eventualmente già stipulato, in subordine chiedendo il risarcimento per equivalente del danno da mancata aggiudicazione. La controversia toccava aspetti rilevanti della tutela processuale amministrativa, in particolare l'ammissibilità temporale e sostanziale dei ricorsi proposti e la verificabilità, in sede di impugnazione, della correttezza delle valutazioni tecniche effettuate durante la procedura.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la ricorribilità dei singoli atti impugnati e la fondatezza delle contestazioni mosse dal Consorzio Gisa, giungendo alla conclusione che parte del ricorso dovesse dichiararsi inammissibile per difetti di legittimazione processuale, termini di ricorso decaduti, o mancanza dei presupposti per l'impugnazione. Per la parte ammissibile, il collegio ha ritenuto che i vizi lamentati non fossero provati in misura sufficiente oppure non fossero tali da determinare l'illegittimità degli atti impugnati. Il giudice amministrativo ha presumibilmente accertato che la procedura, sebbene potesse presentare alcune irregolarità nella comunicazione, non era stata affetta da vizi sostanziali tali da compromettere la legittimità dell'aggiudicazione avvenuta in favore di altri operatori economici. Inoltre, il tribunale ha valutato se il Consorzio Gisa potesse vantare una posizione giuridica qualificata e distinta rispetto agli altri concorrenti, concludendo negativamente circa la fondatezza delle sue pretese.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la sentenza in questione, ha dichiarato il ricorso proposto dal Consorzio Gisa in parte inammissibile e in parte rigettato nel merito. La sentenza non ha accolto né la richiesta di annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione, né la richiesta di subentro nel contratto eventualmente stipulato, né tantomeno ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese legali senza condanna della controparte al pagamento. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023 dal tribunale milanese e risulta definitivamente esecutiva.

Massima

Nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, l'impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione è ammissibile solo qualora il ricorrente dimostri un vizio procedimentale sostanziale che abbia pregiudicato le proprie posizioni e che sia stato tempestivamente impugnato nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, nonché che il ricorrente stesso sia titolare di una posizione giuridica qualificata e distinta rispetto agli altri concorrenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
1. quanto al ricorso introduttivo
- della Comunicazione esito procedimento di anomalia e proposta di aggiudicazione, con riferimento al lotto 3;
- della Comunicazione di avvenuta aggiudicazione, con riferimento al lotto 3;
- della Comunicazione rideterminazione graduatoria lotto 3;
- del provvedimento di aggiudicazione non ancora noto alla ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
e per la dichiarazione
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e il contratto
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti alla tutela in forma specifica nella forma del subentro della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato (che dichiara sin d’ora la propria disponibilità in tal senso),
e, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa;
2. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 marzo 2022:
- della Comunicazione di avvenuta aggiudicazione, con riferimento al lotto 3;
- del provvedimento di aggiudicazione non ancora noto alla ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque
consequenziale;
e per la dichiarazione
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e il contratto
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti alla tutela in forma specifica nella forma del subentro della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato (che dichiara sin d’ora la propria disponibilità in tal senso),
e, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa;
3. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 marzo 2022:
- della Comunicazione esito procedimento di anomalia e proposta di aggiudicazione, con riferimento al lotto 3;
- della Comunicazione di avvenuta aggiudicazione, con riferimento al lotto 3;
- della Comunicazione rideterminazione graduatoria lotto 3;
- del provvedimento di aggiudicazione non ancora noto alla ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
e per la dichiarazione
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e il contratto
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti alla tutela in forma specifica nella forma del subentro della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato (che dichiara sin d’ora la propria disponibilità in tal senso),
e, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Gisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo e Paola Iatì, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Consorzio Stabile CMF, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Carpani, Franco Mastragostino, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ferco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Miorelli Service S.p.A., B&B Service Soc. Coop., Tepor S.p.A., Consorzio Innova Soc. Coop., Lancar S.r.l., Fulgens Italia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., e dei controinteressati Consorzio Stabile CMF e Ferco S.r.l.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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