4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300540/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di revoca del Permesso di Soggiorno Lungo Periodo n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Milano Prot -OMISSIS-del 04/06/2021. sul ricorso numero di registro generale 796 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che come eccepito nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm. il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il provvedimento impugnato, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato al ricorrente il 14.1.2015, è stato sostituito da un nuovo provvedimento, con cui la Questura, all’esito del riesame disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5363/2022, ha confermato la revoca del titolo di soggiorno; nessuna utilità deriverebbe al ricorrente dall’accoglimento del gravame; il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, avviato dal ricorrente in forza di quanto indicato nel provvedimento confermativo; in considerazione dell’andamento della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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