2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300054/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Ottavia De Lorie ha proposto ricorso amministrativo avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro l'ordinanza numero 45 emanata il 16 maggio 2019 dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vaprio d'Adda. L'ordinanza controversa disponeva la demolizione di opere costruite in assenza delle autorizzazioni edilizie prescritte e qualificate come abusive. Il ricorso è stato proposto con l'assistenza degli avvocati Serenella Nicola ed Enrico Rabino, controparte il Comune di Vaprio d'Adda, rappresentato in giudizio dall'avvocato Francesco Caliandro. La controversia affonda le radici in una situazione di difformità costruttiva, ossia nella realizzazione di un'opera edilizia priva dei necessari titoli autorizzativi e in violazione della normativa vigente in materia urbanistica, fatto che ha determinato l'intervento coercitivo dell'amministrazione locale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal testo unico delle disposizioni in materia di edilizia, il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che riserva all'amministrazione comunale il potere di ordinare la demolizione di costruzioni realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto a quella rilasciata. La competenza a emanare ordinanze di demolizione è attribuita al Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune, quale autorità amministrativa territoriale preposta alla verifica della conformità costruttiva e al controllo del territorio. Il procedimento amministrativo segue le regole della legge numero 241 del 1990 e successive modifiche, che disciplinano i principi generali dell'azione amministrativa in termini di legalità, trasparenza e partecipazione. L'amministrazione ha il dovere di tutelare l'assetto urbanistico del territorio e di rimuovere le violazioni edilizie mediante ordinanze di demolizione quando le costruzioni risultano completamente prive di titolo o in manifesta difformità.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione emanata dal Responsabile del Servizio Urbanistica, ossia sulla corretta applicazione della normativa urbanistica ed edilizia. Ottavia De Lorie contestava presumibilmente l'ordinanza sostenendo vizi procedurali, sostanziali o di merito nella decisione dell'amministrazione, oppure allegando che le opere non fossero effettivamente abusive o che sussistessero motivi per esentarle dalla demolizione. La questione investiva dunque la corretta qualificazione delle opere come abusive e la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo di ordinanza, nonché la verifica della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'ordine di demolizione. Era altresì rilevante il rispetto dei canoni di correttezza procedimentale e della proporzionalità dell'intervento amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sottoposto a vaglio l'ordinanza e gli atti del procedimento, valutando la sussistenza dei vizi prospettati dal ricorrente. Nel respingere il ricorso, il collegio ha ritenuto che l'ordinanza fosse stata correttamente emanata dal Responsabile del Servizio Urbanistica secondo i presupposti legittimi desumibili dalla normativa vigente. Il giudice ha evidentemente accertato che le opere contestate presentavano i caratteri dell'abusivismo edilizia, ossia l'assenza di autorizzazione ovvero la manifesta difformità rispetto al titolo, e che pertanto sussistevano i presupposti sostanziali per l'ordine di demolizione. Ha inoltre accolto la tesi del Comune escludendo l'esistenza di vizi procedurali o deficienze nel procedimento amministrativo. La circostanza che il ricorso sia stato respinto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato sottolinea la chiarezza della situazione di fatto e la solidità della posizione dell'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso proposto da Ottavia De Lorie, confermando pienamente la legittimità dell'ordinanza numero 45 del Comune di Vaprio d'Adda. La decisione implica che l'ordinanza di demolizione rimane pienamente efficace e le opere abusive devono essere rimosse secondo i termini prescritti. Il giudice ha compensato tra le parti le spese di lite, disponendo che la sentenza medesima sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune può procedere agli adempimenti necessari per l'esecuzione dell'ordinanza.
Massima
L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, correttamente emanata dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune secondo la normativa vigente, non è sindacabile in sede amministrativa se sussistono i presupposti di fatto della mancanza di autorizzazione e della manifesta difformità rispetto ai titoli costruttivi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - della ordinanza n. 45 adottata in data 16 maggio 2019 dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vaprio d'Adda, successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate e ritenute abusive, - nonchè degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2019, proposto da Ottavia De Lorie, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola, Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Vaprio D’Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vaprio D’Adda; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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