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Sentenza n. 202300533/2023

Sentenza n. 202300533/2023

4H - FORZE ARMATE - SCHEDA VALUTATIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300533/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, la cui identità è protetta da oscuramento per ragioni di privacy, ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia una documentazione caratteristica emessa dal Ministero della Difesa, redatta per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 luglio 2021 e notificata il 10 giugno 2022. Tale documentazione era stata generata a seguito dell'accoglimento di un precedente ricorso gerarchico che lo stesso ricorrente aveva proposto al Ministero della Difesa, il quale aveva pronunciato accoglimento totale o parziale mediante Decreto datato 13 aprile 2022. Nonostante l'esito favorevole in sede gerarchica, il ricorrente riteneva tuttavia che il documento amministrativo ancora non rispondesse alle proprie ragioni di ricorso e che mantesse comunque profili di illegittimità amministrativa e sostanziale, motivo per cui ha deciso di investire il giudice amministrativo della questione con il presente ricorso.

Il quadro normativo

La presente controversia si colloca nella materia della tutela dei diritti fondamentali della persona nell'ambito dell'azione amministrativa, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali. Il giudice ha fatto riferimento all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, norma che disciplina la riservatezza e l'oscuramento dei dati personali nei processi amministrativi quando sussistono esigenze di tutela della dignità del soggetto interessato. Inoltre, il TAR ha considerato rilevante il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), articolo 9 paragrafo 1, il quale contempla le categorie particolari di dati personali la cui comunicazione richiede protezioni specifiche. La controversia dunque si inscrive nel bilanciamento tra trasparenza amministrativa e diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

Il ricorso muove dalla contestazione della legittimità della documentazione caratteristica emessa dal Ministero della Difesa dopo l'accoglimento del ricorso gerarchico, sollevando apparentemente questioni relative alla corretta esecuzione del provvedimento amministrativo di accoglimento oppure alla permanente illegittimità sostanziale del documento. Il nodo giuridico centrale riguardava se l'atto amministrativo, pur scaturito da un ricorso gerarchico accolto, rispettasse comunque gli obblighi amministrativi e i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare nella dimensione della tutela della privacy e della dignità della persona. La complessità risiedeva nel bilanciamento tra il dovere dell'amministrazione di emettere atti documentativi e l'obbligo parallelo di non violare diritti o dignità dei soggetti amministrati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la controversia nel corso dell'udienza pubblica del 18 gennaio 2023, alla quale sono intervenuti i difensori delle parti. Dall'esame degli atti depositati in giudizio, il collegio ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'annullamento della documentazione caratteristica impugnata, evidenziando come questa fosse affetta da vizi non sanati nemmeno dal precedente accoglimento del ricorso gerarchico. Il TAR ha accertato che ricorrevano le condizioni previste dalla normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR) che impongono protezione dei dati e della dignità della persona, ritenendo che il documento amministrativo mantenesse comunque profili di illegittimità. Il giudice ha quindi deciso di accogliere il ricorso nella sua interezza, considerando che l'interesse del ricorrente alla tutela dei propri diritti fondamentali prevaleva sull'interesse amministrativo alla conservazione dell'atto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e disposto l'annullamento della documentazione caratteristica relativa al periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2021, nonché di ogni altro atto amministrativo ad essa connesso, presupposto e consequenziale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sopporterà le proprie. Il TAR ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di adempiere alla presente sentenza, dunque di conformarsi alla decisione annullativa e di non mantener più in vigore il documento dichiarato illegittimo. Infine, ha disposto che la Segreteria del Tribunale proceda all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, in applicazione della normativa sulla privacy.

Massima

Quando un documento amministrativo risulti lesivo dei diritti fondamentali e della dignità della persona, anche se scaturito da un provvedimento di accoglimento di ricorso gerarchico, il giudice amministrativo può annullarlo per violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e tutela dei diritti inviolabili della persona umana.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
- della documentazione caratteristica s.n., relativa al periodo 01.01.2021 – 31.07.2021 e notificata il 10.06.2022 redatta a seguito di accoglimento del ricorso gerarchico con Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- datato 13.04.2022.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella, Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Selene Josephine Gaia Maiella in Milano, corso Lodi, 19;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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