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Sentenza n. 202300053/2023

Sentenza n. 202300053/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI EDILIZI - RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300053/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Autostrade per l'Italia Spa ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando l'ordinanza di riduzione in pristino numero 28 del 7 giugno 2019, emessa dal dirigente dell'Area gestione e sviluppo del territorio del Comune di Novate Milanese e notificata l'11 giugno 2019. Questa ordinanza prescriveva il ripristino dello stato dei luoghi presso i terreni in disponibilità della ricorrente, ordinando la demolizione e l'eliminazione di numerosi manufatti abusivi: depositi di sale, blocchi prefabbricati adibiti a uffici, tettoie, capannoni, container adibiti a magazzino, silos, ed altre strutture realizzate senza autorizzazione. L'amministrazione comunale aveva fissato un termine di novanta giorni dalla notifica per l'esecuzione dei lavori di riduzione in pristino. La ricorrente aveva presentato osservazioni alle comunicazioni di avvio del procedimento, ma non era stata accolta integralmente nella sua difesa. Il ricorso venne proposto nel 2019 davanti al TAR, ma la camera di consiglio per la discussione della causa si tenne solo il 16 dicembre 2022, quasi quattro anni dopo l'emissione dell'ordinanza impugnata.

Il quadro normativo

In materia di abusi edilizi, l'ordinamento italiano prevede che l'amministrazione comunale possa emettere ordinanze di riduzione in pristino mediante le quali ordina il ripristino dello stato dei luoghi preesistente all'esecuzione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire o comunque in difformità da esso. Questa è una potestà amministrativa specificamente regolata dalle norme urbanistiche e costituisce un rimedio di natura ricognitiva volto a eliminare gli effetti dell'abuso. Il ricorso in sede amministrativa contro tali ordinanze deve rispettare i termini, le forme e le condizioni di procedibilità stabiliti dal codice del processo amministrativo. Tra questi requisiti di procedibilità è essenziale la sussistenza dell'interesse della parte ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sia al momento della proposizione del ricorso che al momento della decisione.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava non il merito della controversia, ossia se l'ordinanza di riduzione in pristino fosse stata legittimamente emanata, bensì un aspetto di carattere procedimentale: se al momento della pronuncia della sentenza, quasi quattro anni dopo l'emissione dell'ordinanza, sussistesse ancora l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento di quell'atto. Questo quesito di procedibilità rappresenta una problematica ricorrente nei giudizi amministrativi di lunga durata, dove può accadere che le situazioni fattiche si trasformino durante il corso del procedimento, rendendo moot la controversia originaria. Nel caso specifico, il termine di novanta giorni fissato dall'ordinanza era da lungo tempo scaduto, e il TAR doveva valutare se l'annullamento dell'ordinanza conservasse ancora significato pratico per la ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Ugo Di Benedetto e dal Consigliere Giovanni Zucchini, relatore Laura Patelli quale primo referendario estensore, ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse venuto a mancare un elemento essenziale per la procedibilità del ricorso: l'interesse concretamente perseguibile dalla ricorrente. L'interesse ad agire costituisce un elemento imprescindibile della ricevibilità del ricorso, e laddove esso venga a mancare durante il corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile anche se non ancora deciso nel merito. Sebbene il testo della sentenza non espliciti dettagliatamente le ragioni specifiche della sopravvenuta carenza di interesse, è ragionevole inferire che la sentenza sia divenuta irrilevante a causa dell'esecuzione già avvenuta dell'ordinanza ovvero a causa di una mutazione sostanziale della situazione fattuale. La dichiarazione di improcedibilità rappresentava pertanto la soluzione più corretta sotto il profilo processuale, in quanto impediva al giudice di pronunciarsi su una questione ormai priva di effetti pratici.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, annullando così il giudizio senza affrontare il merito della controversia. Come conseguenza di questa dichiarazione di improcedibilità, il collegio ha compensato tra le parti le spese di lite, il che significa che ciascuna parte supporta proprie spese legali senza obbligo di rimborso verso l'altra. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, confermando in tal modo la validità giuridica dell'ordinanza di riduzione in pristino impugnata dalla ricorrente, la quale non potrebbe più contestarla per il tramite di questo giudizio.

Massima

Qualora nel corso di un giudizio amministrativo sia sopraggiunta una carenza di interesse della parte ricorrente a conseguire l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell'ordinanza di riduzione in pristino n. 28 del 7.6.2019, a firma del dirigente dell'Area gestione e sviluppo del territorio del Comune di Novate Milanese, notificata alla ricorrente l'11.6.2019, nella parte in cui, non accogliendo integralmente le osservazioni presentante dalla società Autostrade per l'Italia Spa, ordina, entro 90 giorni dalla data di notifica, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi con riferimento ai seguenti manufatti: deposito sale; blocco prefabbricato adibito ad uffici a cavallo della cancellata interna; tettoia adibita a deposito lungo il confine ovest adiacente al punto manutenzione sale; tettoia Lame Neve; due capannoni ex deposito sale; edificio prefabbricato ex mensa adibito ad aule formazione; container adibito a magazzino vicino all'ex mensa; silos su piastre; gruppo di tre container angolo nord-ovest;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, tra i quali, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 10340 del 14.5.2019;
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2019, proposto da
Autostrade per l’Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;
Comune di Novate Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Novate Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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