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Sentenza n. 202300520/2023

Sentenza n. 202300520/2023

3D - CONTABILITÀ PUBBLICA - DECADENZA BENEFICIO RATEAZIONE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300520/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino proprietario di un immobile situato a Milano in via Bellincione numero 15, appartenente al patrimonio comunale, si trovava in posizione debitoria rispetto al pagamento delle spese condominiali. Per regolarizzare la propria posizione, il ricorrente ha sottoscritto con il Comune un piano di rientro rateale identificato con il numero 2018 0430111380000002777, finalizzato al pagamento rateizzato dei debiti condominiali arretrati. Successivamente, il ricorrente ha presentato istanza formale per accedere agli atti amministrativi relativi a questo piano di rientro, desiderando visionare la documentazione completa della sua pratica. Il Comune di Milano non ha dato risposta a questa richiesta nei tempi prescritti, provocando la formazione di un silenzio rigetto. Di fronte a questo mancato riscontro, il cittadino ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento del silenzio rigetto e il riconoscimento del proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il quadro normativo

La controversia si colloca all'interno della cornice normativa sulla trasparenza amministrativa e il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione. Le disposizioni fondamentali sono contenute nel Decreto Legislativo numero 33 del 2013, che disciplina il diritto di accesso civico ai documenti amministrativi, e nel Codice dell'Amministrazione Digitale, che regolano le modalità e i tempi di risposta alle istanze di accesso. Il caso incrocia inoltre le normative sulla protezione dei dati personali, in particolare il Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo numero 679 del 2016 (GDPR), poiché gli atti richiesti potevano contenere dati personali del ricorrente e potenzialmente di terzi. La sentenza evidenzia come l'amministrazione, nel bilanciare il diritto di accesso con la protezione della privacy, debba comunque rispondere alle istanze entro i termini perentori fissati dalla legge, anche quando decida di limitare parzialmente l'accesso per motivi di protezione dati.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava l'obbligo dell'amministrazione comunale di rispondere tempestivamente alle istanze di accesso agli atti, in particolare per i documenti relativi a piani di rientro rateale per debiti condominiali in immobili di proprietà pubblica. Era questione se il Comune potesse legittimamente opporre limitazioni al diritto di accesso sulla base di considerazioni legate alla riservatezza o a presunte esigenze amministrative, oppure se tali esigenze dovessero comunque essere bilanciate con il diritto del ricorrente di conoscere la documentazione che lo riguarda direttamente. In particolare, la controversia toccava il tema del bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali nel contesto delle procedure di riscossione crediti comunali. La questione rilevava anche sul piano procedurale, dato che il mancato riscontro configura una forma di rifiuto implicito che non consente al cittadino di conoscere le ragioni della mancata risposta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nel valutare la ricorso, ha proceduto con una modalità risolutiva che suggerisce come la controversia si sia sostanzialmente risolta durante il giudizio, probabilmente a causa di un intervento chiarificatore del Comune. L'ordinanza di "cessazione della materia del contendere" indica che il Comune ha presumibilmente fornito gli atti richiesti, rendendo superfluo il pronunciamento nel merito sulla legittimità del silenzio rigetto. La compensazione delle spese di giudizio tra le parti rappresenta un segnale importante: non si tratta di un esito sfavorevole al ricorrente, ma piuttosto di un accoglimento sostanziale della sua pretesa, senza che il giudice abbia dovuto pronunciarsi formalmente sull'illegittimità dell'atto impugnato. Il Tribunale ha inoltre disposto, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali, l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza pubblicabile, bilanciando così il diritto di accesso alla giustizia con la tutela della dignità della persona.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo il riconoscimento del diritto del ricorrente di accedere agli atti amministrativi che lo riguardano, attraverso la loro effettiva comunicazione da parte del Comune di Milano. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene proprie spese, senza condanna a carico di alcuno. Il provvedimento è stato ordinato alla esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, con il vincolo per il Comune di conformarsi alla pronuncia del giudice amministrativo. Inoltre, la sentenza ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente dai testi pubblicabili, a tutela della sua identità e privacy secondo le previsioni normative del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e del GDPR.

Massima

L'amministrazione comunale è obbligata a rispondere tempestivamente alle istanze di accesso agli atti amministrativi relativi a piani di rientro rateale, anche quando la documentazione contenga dati personali, risolvendo il conflitto tra trasparenza e privacy secondo i principi del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi su istanza presentata in data 26 ottobre 2022 di accesso agli atti relativi al piano di piano di rientro rateale n. 2018 0430111380000002777 sottoscritto dal ricorrente per il pagamento delle spese condominiali relative all'immobile di proprietà comunale sito in Via Bellincione, n. 15.
sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Pacella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, Sara Francesca Simone, Anna Tavano e Donatella Silvia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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