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Sentenza n. 202300507/2023

Sentenza n. 202300507/2023

3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI - AUTOREFEZIONE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300507/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un gruppo di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori frequentanti l'Istituto Comprensivo Villasanta ha presentato ricorso contro una nota dirigenziale emanata dalla dirigente scolastica il 7 settembre 2022, prot. n. 2877/U, che vietava ai figli di consumare pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio insieme ai compagni di classe e ai pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva. Il provvedimento contestato impediva ai minori di partecipare all'esperienza educativa e formativa della mensa scolastica, escludendoli dalla condivisione dello spazio e del tempo mensa con i propri compagni, come parte integrante dell'attività didattica e della formazione personale. La decisione della dirigente era stata adottata presumibilmente sulla base di considerazioni organizzative e igienico-sanitarie, ritenendo incompatibile la coesistenza di pasti provenienti da fonti diverse nel medesimo spazio di consumo. I ricorrenti hanno contestato la legittimità e la proporzionalità di tale provvedimento, evidenziando come esso violasse diritti fondamentali dei loro figli.

Il quadro normativo

La materia rientra nell'ambito della tutela del diritto all'istruzione, sancito negli articoli 33 e 34 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di accedere all'istruzione secondo una visione olistica che comprende non soltanto l'insegnamento formale, ma anche tutte le attività e gli spazi che contribuiscono alla formazione complessiva del minore. Il diritto all'istruzione inclusiva è ulteriormente protetto da convenzioni internazionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che enfatizzano il diritto dei minori a non subire discriminazioni e a partecipare pienamente alla vita scolastica. La gestione delle mense scolastiche ricade nelle competenze amministrative della scuola, ma tale competenza non è assoluta e deve essere esercitata in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. I provvedimenti amministrativi adottati dalla dirigenza scolastica devono rispettare i diritti soggettivi degli studenti e non possono sacrificare aspetti essenziali della loro esperienza educativa se non per ragioni cogenti e dimostrabilmente necessarie.

La questione giuridica

Il principale punto controverso affrontato dal Tribunale riguardava se una dirigente scolastica potesse legittimamente adottare un provvedimento di carattere generale e assoluto che escludesse completamente il consumo di pasti domestici nel refettorio, privando così i minori della possibilità di condividere l'esperienza della mensa con i loro compagni di classe. In secondo luogo, si poneva la questione del corretto bilanciamento tra le esigenze organizzative e igienico-sanitarie della scuola, da un lato, e il diritto costituzionale e fondamentale dei minori all'istruzione nella sua accezione più ampia, che include la partecipazione alle attività collettive e all'esperienza scolastica nel suo complesso, dall'altro lato. La controversia toccava inoltre il delicato equilibrio tra l'autonomia amministrativa della scuola e il rispetto dei diritti inviolabili dei minori, nonché il principio secondo il quale le limitazioni ai diritti devono essere proporzionate e giustificate da ragioni concrete e non meramente organizzative.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso dei genitori, accogliendo l'argomento secondo il quale il diritto all'istruzione, di natura costituzionale, non può essere inteso in maniera ristretta come semplice trasmissione di conoscenze teoriche, ma deve comprendere anche la partecipazione attiva del minore a tutte le esperienze che caratterizzano la vita scolastica e contribuiscono alla sua formazione integrale come persona. Il collegio giudicante ha considerato che il divieto assoluto di consumare pasti domestici nel refettorio era una misura non proporzionata rispetto agli scopi legittimi della scuola, poiché una soluzione alternativa e meno restrittiva era possibile attraverso l'adozione di adeguati accorgimenti organizzativi e igienici. Il Tribunale ha affermato che la dirigente scolastica, nella sua veste di capo di istituto, ha l'obbligo positivo e costruttivo di organizzare la convivenza nel medesimo spazio di consumo di pasti provenienti da fonti diverse, adottando tutte le misure di legge atte a disciplinare tale coesistenza, assicurando la pulizia, la sanificazione e l'assistenza educativa del personale docente. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto che il tempo della mensa rappresenta un momento educativo fondamentale durante il quale gli studenti condividono valori di socialità, inclusione e solidarietà con i propri compagni, e che tale opportunità non poteva essere negata ai minori ricorrenti in base a criteri di mera convenienza amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto interamente il ricorso presentato dai genitori, ordinando l'annullamento della nota dirigenziale prot. n. 2877/U del 7 settembre 2022 e di ogni atto lesivo ad essa connesso, consequenziale o presupposto. Ha altresì accertato il diritto sociale all'istruzione dei minori figli dei ricorrenti di essere ammessi a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di partecipare pienamente ai contenuti educativi e formativi del tempo mensa. Ha infine imposto un obbligo positivo alla dirigente scolastica di garantire, nell'interesse generale della comunità scolastica, l'adozione di tutte le misure e gli accorgimenti necessari a disciplinare la coesistenza nel refettorio di pasti domestici e pasti forniti dalla ditta di ristorazione collettiva, assicurando a tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente e le prestazioni di pulizia e sanificazione dei locali. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti.

Massima

Il diritto all'istruzione dei minori include il diritto fondamentale di partecipare pienamente alle attività educative collettive come la mensa scolastica, e la scuola non può adottare provvedimenti di esclusione assoluta dal refettorio, ma deve ricorrere a misure organizzative e igieniche che consentano la coesistenza di pasti domestici e di ristorazione collettiva, nella prospettiva di garantire l'inclusione e la formazione integrale dello studente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della nota dirigenziale 7 settembre 2022 prot.n. 2877/U,
nonché di ogni altro atto lesivo connesso, conseguenziale, presupposto, anche non noto, in relazione al quale ci si riserva eventuale proposizione di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l’accertamento
del diritto sociale all'istruzione dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire agli stessi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati;
nonché per l’accertamento
dell'obbligo della dirigente scolastica convenuta, nella sua veste di capo di Istituto, di garantire, nell'interesse generale della propria comunità scolastica, che siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, assicurando a tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali, anche eventualmente da parte del personale scolastico.
sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, Marco Pelosi, Diego Facchinetti e Chiara Galli, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori frequentanti l’Istituto Comprensivo Villasanta, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione e Geremia Anzovino, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Pellegrini S.p.A., non costituita in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori Avv. Vecchione G. - Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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