1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300005/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
GLH S.r.l., società operante presumibilmente nel settore dei servizi di pulizia, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per impugnare il provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica indetta dal Comune di Novate Milanese. La gara riguardava l'affidamento di un servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale per gli edifici comunali e le palestre, con durata triennale, e l'aggiudicazione era stata effettuata a favore di Global Multiservice Italy S.r.l. La ricorrente ha contestato molteplici aspetti procedurali del procedimento di gara, dalla fase di ammissione dei concorrenti sino alla valutazione delle offerte tecniche, nonché la valutazione della congruità del costo della manodopera secondo quanto prescritto dal Codice dei Contratti Pubblici. Parallelamente al ricorso principale, GLH S.r.l. aveva chiesto misure cautelari ex articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo al fine di sospendere l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione e, successivamente, ha richiesto il risarcimento dei danni subiti.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel contesto della disciplina delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, regolata dal Decreto Legislativo numero 50 del 2016, noto come Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce principi fondamentali di trasparenza, imparzialità e corretta concorrenza nelle procedure di scelta del contraente. In particolare, è stata richiamata la norma di cui all'articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 riguardante la verifica della congruità del costo della manodopera, elemento cruciale nel controllo della compatibilità economica delle offerte rispetto ai costi effettivi del mercato. La ricorrente aveva inoltre invocato tutele di natura cautelare secondo il Codice del Processo Amministrativo e aveva formulato domanda di risarcimento del danno ai sensi degli articoli 65 e 116 dello stesso Codice. Il procedimento amministrativo sotteso alla gara avrebbe dovuto rispettare sia le forme di legge che i principi generali del diritto amministrativo.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità dell'intero percorso procedimentale seguito dal Comune di Novate Milanese nella conduzione della gara pubblica, dalle fasi iniziali sino all'aggiudicazione finale. In particolare, GLH S.r.l. contestava la corretta ammissione dei concorrenti, la metodologia di valutazione delle offerte tecniche, nonché l'adeguatezza del controllo sulla congruità dei costi della manodopera proposti dall'aggiudicataria. La controversia presentava rilevanza sia sotto il profilo della corretta applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, sia in relazione ai principi di trasparenza e di parità di trattamento tra i concorrenti, i quali costituiscono cardini della disciplina delle gare pubbliche. Era in discussione se la procedura fosse stata condotta secondo le modalità prescritte e se violazioni normative potessero aver compromesso la legittimità del provvedimento di aggiudicazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando in forma discorsiva i propri ragionamenti nella sentenza disponibile, ha ritenuto di dichiarare il ricorso irricevibile, il che indica l'existenza di vizi procedurali di natura formale che ostavano a che la controversia potesse essere esaminata nel merito. Tali vizi potevano concernere, ad esempio, la tempestività della presentazione del ricorso, la mancanza o l'insufficienza della qualificazione della ricorrente come soggetto legittimato a ricorrere, oppure la carenza di un interesse concreto e attuale nell'impugnazione del provvedimento. Parallelamente, il collegio giudicante ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'istanza cautelare ex articolo 116 comma 2 c.p.a., ritenendo probabilmente che nel corso del giudizio si fossero verificate circostanze tali da rendere priva di utilità pratica la sospensione del provvedimento, verosimilmente perché il contratto fosse stato completamente eseguito o il suo ciclo vitale fosse terminato. In questo modo il giudice ha evitato di pronunciarsi nel merito delle censure sollevate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato irricevibile sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti proposto da GLH S.r.l., impedendo così un esame nel merito delle questioni controverse. Ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere rispetto all'istanza di adozione di misure cautelari, manifestando l'avvenuta dissolvenza dell'interesse concreto alla tutela urgente. La sentenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemilacinquecento euro a favore del Comune di Novate Milanese e di analoga somma a favore della società Global Multiservice Italy S.r.l., oltre agli oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge secondo la liquidazione disposta dal giudice. Il provvedimento di aggiudicazione della gara rimane quindi saldo, non essendo stato raggiunto l'esame del merito della controversia.
Massima
Il ricorso per l'annullamento di provvedimenti di aggiudicazione di gare pubbliche è irricevibile quando non presenta i presupposti formali e procedurali richiesti dalla disciplina della giurisdizione amministrativa, quali la tempestività, la qualificazione della ricorrente come soggetto legittimato e l'esistenza di un interesse concreto e attuale nell'impugnazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione della gara aperta indetta dal Comune di Novate Milanese per l'affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli edifici comunali e delle palestre di durata triennale; - della relativa comunicazione inviata in data 17 dicembre 2021; - dei verbali redatti dal seggio di gara e relativi all'ammissione dei concorrenti e segnatamente dei verbali del 10, 11, 12, 16 agosto e 7 e 16 settembre 2021; - del provvedimento degli ammessi e degli esclusi; - dei verbali di valutazione delle offerte tecniche e segnatamente dei verbali del 23 settembre 2021, del verbale unico in cui la commissione ha condensato le operazioni di valutazione, del verbale del 4 novembre 2021; - della valutazione effettuata ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50 del 2016 circa la congruità del costo della manodopera; - ove occorrer possa della documentazione di gara e segnatamente del bando, del disciplinare, del capitolato; - delle note del 19 gennaio 2022, con cui la stazione appaltante ha consentito solo parzialmente l'accesso agli atti della controinteressata; della nota del 21 febbraio 2022 con cui è stata consentita la sola visione mediante collegamento da remoto (avvenuto il successivo 25 febbraio) della documentazione richiesta; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato e per il risarcimento danno con richiesta in via istruttoria ex art. 65 c.p.a., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 636 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da GLH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Andrea Ruffini, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’ultimo in Milano, via Durini, n. 25; Comune di Novate Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Global Multiservice Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giannì, Laura Maria Locatelli, Paola Consolandi e Alessia Stracquadaini, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novate Milanese e della controinteressata Global Multiservice Italy S.r.l.; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, - dichiara irricevibile il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti; - dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) a favore del Comune di Novate Milanese, e € 2.500,00 (duemilacinquecento) a favore della controinteressata, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →