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Sentenza n. 202300499/2023

Sentenza n. 202300499/2023

1C - ARERA - DELIBERA 580/2019/R/IDR DEL 27 DICEMBRE 2019

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300499/2023
EsitoAccolto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- dell’Allegato A alla medesima deliberazione, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”;
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siciliacque s.p.a. il 15 marzo 2022:
- della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siciliacque s.p.a. il 26 luglio 2022:
- della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 229/2022/R/idr del 24 maggio 2022, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
- della lettera della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali inviata a Siciliacque s.p.a. in data 18 luglio 2022, recante “Riscontro all’istanza presentata a CSEA da parte della Regione Siciliana – in accordo con il gestore – ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione 229/2022/R/idr volta all’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute dal gestore per l’acquisto di energia elettrica dell’anno 2022”;
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siciliacque s.p.a. il 23 dicembre 2022:
- della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 495/2022/R/idr del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell’energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato”;
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Siciliacque s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati ed Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Bruti Liberati in Milano, via G. Serbelloni n. 7;
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, e CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castelmola, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo ed il primo atto per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile l’undicesimo motivo del primo atto per motivi aggiunti;
- accoglie il secondo ed il terzo atto per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la comunicazione CSEA del 18 luglio 2022;
- condanna la CSEA a corrispondere alla società ricorrente la somma richiesta a titolo di anticipazione finanziaria;
- dispone lo svincolo della cauzione prestata dalla società ricorrente a garanzia dell’importo temporaneamente corrisposto dalla CSEA a titolo di anticipazione finanziaria;
- compensa tre le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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