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Sentenza n. 202300486/2023

Sentenza n. 202300486/2023

1C - ARERA - DELIBERA ARERA 3 AGOSTO 2021 - 363/2021/R/RIF - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA N. 2251 DEL 29 DICEMBRE 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300486/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Soc. Coop. Nuova San Michele, una cooperativa che opera nel settore della gestione dei rifiuti urbani, ha presentato ricorso al TAR Lombardia impugnando una serie di provvedimenti emanati tra il 2021 e il 2022 riguardanti le modalità di gestione e tariffazione del servizio rifiuti nel territorio pugliese. La controversia nasce dalla delibera ARERA numero 363 del 2021, che ha introdotto il nuovo Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, delibera che è stata poi recepita dalla Regione Puglia attraverso propri atti amministrativi che hanno ulteriormente precisato le modalità di applicazione con riferimento specifico all'identificazione degli impianti di chiusura del ciclo considerati minimi. La ricorrente ha contestato sia il metodo tariffario nazionale introdotto da ARERA sia le scelte della Regione Puglia nel definire gli impianti obbligatori per completare il ciclo integrato dei rifiuti nella propria regione. In seguito, la cooperativa ha integrato il ricorso contestando anche il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Ministero della Transizione ecologica nel giugno 2022, evidenziando come gli atti impugnati fossero strutturalmente interconnessi e reciprocamente condizionanti. La questione si inserisce nel complesso contesto della regolamentazione nazionale e regionale della gestione dei rifiuti urbani in un periodo di significative trasformazioni normative.

Il quadro normativo

La controversia verte principalmente su questioni di regolamentazione amministrativa e tariffaria nel settore della gestione dei rifiuti urbani, materia disciplinata sia a livello nazionale che regionale. La deliberazione ARERA numero 363 del 2021 rappresenta l'esercizio di competenze attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nella fissazione dei criteri metodologici per le tariffe relative al servizio rifiuti, potestà che trova fondamento nella legislazione delegata del settore delle utilities. La Regione Puglia, nel proprio ambito di competenza, deve conformarsi ai criteri nazionali fissati da ARERA ma mantiene significative discrezionalità nell'individuazione degli impianti infrastrutturali necessari per l'ambito territoriale optimale pugliese. Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti costituisce il documento programmatico che guida le politiche nazionali e regionali nel settore, definendo obiettivi, strategie e vincoli all'interno dei quali devono operare gli enti e le società gestenti. La legittimità di questi provvedimenti è sottoposta a sindacato giurisdizionale amministrativo con riferimento al rispetto dei limiti della legge, dei principi costituzionali, della corretta procedura amministrativa e dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità propri dello stato di diritto.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia attiene alla legittimità sostanziale e procedurale dei criteri tariffari introdotti dalla delibera ARERA 363 del 2021 e della loro traslazione nei provvedimenti della Regione Puglia, in particolare con riferimento all'adeguatezza della metodologia nella determinazione delle componenti tariffarie e all'appropriatezza dell'identificazione degli impianti minimi ritenuti indispensabili per la chiusura del ciclo. Nello specifico, la ricorrente lamenta che l'applicazione del metodo tariffario proposto da ARERA determina condizioni di onere economico non giustificate per i gestori del servizio e non proporzionate alle effettive esigenze infrastrutturali del territorio, questione che investe il delicato equilibrio fra il diritto delle imprese a condizioni di concorrenza leale e il diritto dei cittadini all'accesso a un servizio pubblico essenziale a costi ragionevoli. La questione presenta profili di rilevanza generale nella misura in cui investe la corretta interpretazione e applicazione della normativa regolamentare nazionale nel contesto della amministrazione locale dei servizi pubblici essenziali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha accertato l'esistenza di violazioni sostanziali e procedurali nei provvedimenti impugnati tali da comportarne l'annullamento per la parte di interesse ricorrente, sebbene il testo della sentenza non espliciti in questa sede i dettagli analitici della motivazione sviluppata in camera di consiglio e nel collegio. Dalla struttura del ricorso e dalla natura delle doglianze proposte, è lecito inferire che il giudice amministrativo abbia riconosciuto fondatezza alle eccezioni relative all'errata applicazione della metodologia tariffaria ovvero all'insufficiente motivazione dei provvedimenti regionali, oppure ancora all'illegittimità del procedimento amministrativo seguito dagli enti convenuti. Il fatto che l'annullamento sia stato circoscritto alla "parte di interesse" della ricorrente rivela l'attenzione del collegio nel contemperare le ragioni della parte ricorrente con la necessità di preservare l'efficacia degli atti negli aspetti non direttamente contestati. Con specifico riguardo al ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto di non potersi pronunciare per ragioni di incompetenza territoriale, trasferendo la controversia al TAR Lazio competente per le controversie aventi ad oggetto atti ministeriali emanati da Roma.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso principale e ha annullato i provvedimenti della delibera ARERA 363 del 2021 con relativi allegati, della deliberazione della Giunta regionale Puglia numero 2251 del 29 dicembre 2021 e della deliberazione del Consiglio regionale della Puglia numero 68 del 14 dicembre 2021, nonché della nota ARERA, per quanto riguarda la parte di interesse diretto della ricorrente cooperativa. Quanto ai motivi aggiunti concernenti il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, il TAR Lombardia ha dichiarato l'inammissibilità per incompetenza territoriale e ha declinato la causa in favore del TAR del Lazio, sezione di Roma, presso il quale la controversia potrà proseguire secondo le competenze di quella sede. La sentenza ha compensato le spese di lite fra le parti, ritenendo quindi che il ricorso abbia avuto sufficiente fondamento ma senza condannare alcuna parte al pagamento dei costi processuali.

Massima

L'illegittimità dei provvedimenti amministrativi riguardanti la regolazione tariffaria dei servizi pubblici essenziali rilievi anche quando la violazione delle modalità procedurali o dei criteri metodologici sia circoscritta a determinati aspetti dell'atto complessivo e non investa globalmente tutta la disciplina, trovando comunque giustificazione l'annullamento circoscritto alla parte effettivamente illegittima in considerazione dell'interesse della parte ricorrente direttamente pregiudicato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021, nonché dell'Allegato A alla medesima, recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025», nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;
- della deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, comunicata alla Società ricorrente in data 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA» nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;
- della deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate» e relativi allegati, nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;
- della nota AGER trasmessa a mezzo pec in data 18 gennaio 2022 alla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato, ai provvedimenti gravati e su indicati.
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) approvato con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 24/6/2022 n.257 avente orizzonte temporale gli anni 2022-2028;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. Coop. Nuova San Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Michele Vaira, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
AMIU S.p.A. - Azienda Municipalizzata Igiene Urbana - Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
ad adiuvandum:
Appia Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, Vittorio Triggiani, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Heracle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, Vittorio Triggiani, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
De Cristofaro S.r.l., Consulenze Ambientali S.r.l., e DCF Eco.Trans.De.Co S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Puglia, dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione Ecologica);
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- accoglie il ricorso introduttivo ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per la parte di interesse;
- dichiara inammissibile per incompetenza del Tar Lombardia sede di Milano che declina in favore del Tar Lazio – sezione di Roma il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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