1B/4A - BENI PATRIMONIALI/AFFIDAMENTI - CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300485/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda il ricorso presentato dall'Associazione Pro Loco Marnate contro il Comune di Marnate, impugnando la Determinazione n. 34 del 13 luglio 2022 del Servizio di Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero comunale. Con tale determinazione, il Comune aveva proceduto ad affidamento diretto della gestione del centro sportivo comunale ubicato in via San Carlo, richiedendo offerta alla società Sport Più S.P.D. A R.L., senza ricorrere a una procedura competitiva. L'Associazione Pro Loco contestava questa modalità di affidamento, evidentemente ritenendo che la gestione di un impianto sportivo pubblico richiedesse una procedura di selezione trasparente e aperta al mercato. Il Comune aveva tentato di giustificare l'affidamento diretto sostenendo che l'impianto fosse privo di rilevanza economica, qualificazione che la ricorrente metteva in discussione come pretesto illegittimo per eludere l'applicazione della normativa sui contratti pubblici.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici e degli affidamenti dei servizi gestiti da enti locali, sottoposti ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici. La normativa vigente prevede rigorosamente che gli affidamenti di servizi pubblici seguano procedure competitive, salvo eccezioni tassative e esplicitamente previste dalla legge. La classificazione di un impianto come privo di rilevanza economica non era liberamente disponibile all'amministrazione, ma doveva essere verificata secondo parametri oggettivi e conformi alla normativa comunitaria e nazionale sui servizi pubblici. L'amministrazione comunale non poteva, quindi, eludere i vincoli di evidenza pubblica attraverso mere qualificazioni formali dei propri beni e servizi.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia era se il Comune potesse legittimamente affidare in via diretta, senza procedura competitiva, la gestione di un centro sportivo comunale. In particolare, si discuteva se la qualificazione dell'impianto come privo di rilevanza economica fosse corretta e se, comunque, tale qualificazione potesse costituire fondamento legittimo per eludere l'obbligo di ricorrere a una procedura di affidamento trasparente e concorrenziale. La ricorrente contestava sia il merito della qualificazione sia la legittimità procedurale dell'atto amministrativo che l'aveva posta a fondamento dell'affidamento diretto. La questione toccava aspetti rilevanti relativi ai limiti dei poteri discrezionali dell'amministrazione comunale nel settore della gestione del patrimonio sportivo pubblico.
La motivazione del giudice
La sentenza, come spesso accade nelle pronunce di cessazione della materia del contendere, non contiene una motivazione estesa sull'accoglimento o il rigetto dei motivi ricorsori. L'esito della dichiarazione di cessazione della materia suggerisce tuttavia che durante il corso del procedimento, probabilmente il Comune ha revocato la Determinazione n. 34 del 2022 oppure ha comunque rimosso il provvedimento impugnato dalla ricorrente, venendo meno l'interesse concreto della medesima ricorrente al pronunciamento di merito. Questo sviluppo riflette una situazione frequente nei ricorsi avverso atti amministrativi, dove l'amministrazione convenuta, riconoscendo la debolezza della propria posizione giuridica o in seguito a pressioni esterne, decide di sopprimere il provvedimento controvertibile. Il Tribunale, verificato che la fattispecie non richiedeva più un pronunciamento sul merito in quanto venuto meno l'oggetto della lite, ha proceduto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, rendendo quindi superfluo pronunciarsi sul merito dei motivi ricorsori. Contestualmente, ha condannato il Comune di Marnate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro tremila, oltre gli accessori di legge. Questa pronuncia comporta praticamente l'effetto di una vittoria della ricorrente, sebbene ottenuta attraverso la soccombenza dell'amministrazione piuttosto che attraverso un esplicito annullamento dell'atto. Il Comune è stato inoltre obbligato a dare esecuzione alla sentenza per il tramite dell'autorità amministrativa, con il chiaro intendimento che dovesse astenersi da ulteriori tentativi di prosecuzione nel medesimo affidamento diretto.
Massima
L'amministrazione locale non può eludere gli obblighi di trasparenza e concorrenzialità negli affidamenti di servizi pubblici mediante la qualificazione formale di un impianto come privo di rilevanza economica, pena l'annullabilità dell'atto di affidamento diretto e il diritto della parte ricorrente al recupero delle spese di lite.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l’annullamento della Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura Sport e Tempo Libero del Comune di Marnate n. 34 del 13 luglio 2022 con cui si procede ad affidamento diretto della gestione del centro sportivo comunale di via San Carlo richiedendo offerta a SPORT PIÙ; nonché avverso tutti gli atti ad essa preordinati, presupposti e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusa la determinazione sulla qualificazione dell’impianto come privo di rilevanza economica, ove da ultimo assunta a preteso presupposto dell’affidamento diretto della gestione del medesimo. sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2022, proposto da Associazione Pro Loco Marnate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Davide Nicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Salomoni in Milano, via Caradosso, 8; Comune di Marnate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Joseph Brigandi’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tortona 25; Sport Più S.P.D. A R.L., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Marnate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere; 2) condanna il Comune di Marnate al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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