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Sentenza n. 202300480/2023

Sentenza n. 202300480/2023

2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE - ORDINANZA 8 APRILE 2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300480/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'ottemperanza
dell’Ordinanza emessa l'8.4.2022 dal Tribunale di Milano, Sezione Immigrazione, di rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare.
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Murdaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, viale Andrea Doria, 39;
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Como, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Nomina il sig. Prefetto di Como Commissario ad acta, come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Como, in solido fra loro, al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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