4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT) - ISTANZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - RIGETTO - RICORSO IN OPPOSIZIONE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300473/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Luigi Tumolo ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia contestando il provvedimento del 27 giugno 2022 (notificato il 7 luglio 2022) con cui il Comune di Milano, attraverso la Direzione Casa e l'Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa, ha rigettato la sua domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori. Questi servizi, disciplinati dall'articolo 23, comma 13, della Legge Regionale della Lombardia numero 16 del 2016, rappresentano una soluzione abitativa temporanea destinata a persone in condizioni di emergenza abitativa o fragilità. Il ricorrente aveva esperito un tentativo amministrativo mediante ricorso al Comune per ottenere l'accoglimento nella detta misura di sostegno abitativo, ma il Comune aveva opposto un rifiuto, spingendo così il ricorrente ad adire il giudice amministrativo. La sentenza in esame, tuttavia, non affronta il merito della contesa poiché nel corso del procedimento si è verificato un evento che ha stravolto la situazione processuale.
Il quadro normativo
La materia dei Servizi Abitativi Transitori è regolata dalla Legge Regionale Lombardia numero 16 del 2016, che disciplina le politiche per l'abitare e le misure di sostegno alla fragilità abitativa. L'articolo 23, comma 13, di tale legge stabilisce i criteri e le modalità di accesso a questa forma di sostegno temporaneo destinato alle persone in condizioni di emergenza abitativa. La controversia si colloca nel contesto della giustizia amministrativa, dove le decisioni di pubbliche amministrazioni in materia di politiche sociali e abitative possono essere impugnate davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali secondo le regole del processo amministrativo. Il procedimento amministrativo preliminare, rappresentato dal ricorso interno al Comune, costituisce il presupposto da cui nasce il contenzioso amministrativo vero e proprio.
La questione giuridica
La questione di diritto sostanziale riguardava se il Comune di Milano avesse correttamente applicato i criteri di accesso ai Servizi Abitativi Transitori e se il rifiuto della domanda fosse stato legittimo oppure viziato da eccesso di potere, errore di diritto, o violazione di norme procedurali. Il ricorrente contestava il provvedimento di rigetto, presumibilmente sostenendo che ricorrevano in suo capo i requisiti stabiliti dalla legge regionale per l'accesso a tale misura di sostegno. Tuttavia, il TAR non ha potuto giungere a pronunciarsi nel merito di questa questione poiché, durante il corso del giudizio, si è manifestata una circostanza che ha fatto venire meno l'interesse concreto del ricorrente a perseguire il giudizio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023, ha ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Questa pronuncia, pur non contenendo argomentazioni esplicite nel testo conservatosi, si fonda su un principio ben consolidato nel diritto processuale amministrativo secondo cui il giudizio perde utilità qualora l'interesse della parte a ricorrere venga meno nel corso del procedimento. Nel caso specifico dei Servizi Abitativi Transitori, l'interesse potrebbe essersi estinto per diverse ragioni: la domanda del ricorrente potrebbe essere stata accettata dal Comune in via consequenziale, l'emergenza abitativa potrebbe essere stata risolta mediante altra forma di intervento, oppure potrebbe essere intervenuta una circostanza che ha eliminato l'utilità concreta di una pronuncia giudiziale. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Nunziata, dal Consigliere relatore Di Mario e dal Primo Referendario Papi, ha ritenuto sussistente questa circostanza sulla base degli elementi prodotti dalle parti nel corso della camera di consiglio.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, senza affrontare il merito della questione relativa alla legittimità del provvedimento di rigetto del Comune. Tale dichiarazione di improcedibilità estingue il giudizio senza pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese del ricorrente e senza cassare o annullare il provvedimento amministrativo contestato. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, conformemente a quanto disposto dal codice del processo amministrativo nei casi di improcedibilità. Il TAR ha ordinato inoltre che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, secondo le forme di legge.
Massima
Qualora durante il procedimento amministrativo venga meno l'interesse concreto del ricorrente alla pronuncia giudiziale, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare il ricorso improcedibile senza entrare nel merito della controversia, estinguendo così il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA con Gabriele Nunziata in qualità di Presidente, Alberto Di Mario come Consigliere Estensore, e Katiuscia Papi come Primo Referendario. Il ricorso è stato proposto da Luigi Tumolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, contro il Comune di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri. L'oggetto della controversia era l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa, Unità di Coordinamento Sostegno alla Fragilità Abitativa, del 27 giugno 2022, notificato il 7 luglio 2022, con cui era stato rigettato il ricorso del ricorrente volto ad ottenere l'accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori secondo l'articolo 23, comma 13, della Legge Regionale Lombardia numero 16 del 2016, nonché l'annullamento di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto. Il ricorso è stato registrato al numero 2824 del 2022. Dopo la camera di consiglio del 15 febbraio 2023 nel corso della quale il Consigliere Alberto Di Mario ha relazionato e sono stati ascoltati i difensori delle parti, il Tribunale ha deliberato come segue. Per quanto concerne il capo del dispositivo (P.Q.M.), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso come proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Le spese processuali sono compensate tra le parti. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. La sentenza è stata così decisa nella camera di consiglio di Milano il 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati sopra indicati. L'esito formale è improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La competenza spettava al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, con sede in Milano.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche per l'Abitare e sostegno alla fragilità abitativa, Unità di Coordinamento Sostegno alla Fragilità Abitativa, in data 27.06.2022, notificato in data 7.7.2022, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal ricorrente diretto ad ottenere l'accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell'art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016; e, di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto. sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2022, proposto da Luigi Tumolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Nicola Pandolfi in Milano, via Vitruvio n.5; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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