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Sentenza n. 202300465/2023

Sentenza n. 202300465/2023

4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - IRRICEVIBILITÀ DELL'OFFERTA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300465/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un raggruppamento temporaneo di imprese composto da AVR s.p.a., Malegori Servizi s.r.l. e Colombo Giardini s.r.l. ha partecipato a una procedura aperta indetta dal Comune di Monza per l'affidamento del servizio globale di manutenzione e gestione del verde pubblico della città, con una durata di 48 mesi e opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni. L'appalto era caratterizzato da ridotto impatto ambientale, rientrando così negli strumenti di green procurement. La presentazione dell'offerta è avvenuta tramite la piattaforma telematica Sintel gestita da Aria s.p.a. Il Comune di Monza, attraverso il Servizio gestione del verde, habitat e cimiteri, ha comunicato con comunicazione prot. 0172318 del 28 settembre 2022 che l'offerta presentata dal raggruppamento era irricevibile e dunque non poteva essere sottoposta a valutazione. Dinanzi al ricorso del raggruppamento e alla richiesta di annullamento in autotutela, il Comune ha mantenuto la propria posizione con comunicazione prot. 0180342 dell'11 ottobre 2022, confermando l'irricevibilità dell'offerta. Questa decisione ha spinto il raggruppamento a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare sia le comunicazioni di irricevibilità sia i documenti amministrativi alla base della procedura di gara.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è disciplinata da una complessa normativa che combina le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, i principi di trasparenza e correttezza procedurale, e le specifiche regolamentazioni sulla gestione delle piattaforme telematiche di e-procurement. Nel caso in esame, risultano rilevanti il bando di gara, il disciplinare della procedura e il capitolato speciale d'appalto, che definiscono i criteri di partecipazione, i requisiti delle offerte e le modalità di presentazione attraverso il sistema telematico. La delibera regionale della Lombardia n. IX/1530 del 2011 e il relativo manuale di utilizzo della piattaforma Sintel gestita da Aria s.p.a. costituiscono il riferimento normativo specifico per lo svolgimento tecnico della procedura telematica. Inoltre, applicandosi i principi generali del diritto amministrativo, la valutazione della ricevibilità di un'offerta deve rispettare il principio del contraddittorio e seguire procedure trasparenti, pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorrente contesta la legittimità della dichiarazione di irricevibilità formale dell'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese. La controversia verte su quale sia la corretta interpretazione delle disposizioni del bando relativamente ai requisiti formali che l'offerta deve possedere, nonché sulla verificazione del corretto utilizzo della piattaforma Sintel e sulle conseguenti modalità tecniche di trasmissione e ricezione della documentazione. La questione sottintende un contrasto tra l'interpretazione adottata dall'amministrazione committente, che ha ritenuto di dichiarare irricevibile l'offerta, e la tesi del ricorrente, per il quale l'offerta sarebbe stata conforme ai requisiti procedurali e meritevole di valutazione. Tale contestazione toccava aspetti sia procedurali che technici, con potenziali implicazioni anche sul ruolo della piattaforma telematica nella corretta trasmissione della documentazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso nel merito attraverso l'analisi della documentazione amministrativa e dei verbali della procedura, ha valutato se l'offerta presentata dal raggruppamento risultasse effettivamente conforme ai requisiti procedurali e formali previsti dal bando e dal disciplinare. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione comunale, nel dichiarare irricevibile l'offerta e nel mantenere tale decisione anche dinanzi all'istanza di annullamento in autotutela, abbia agito secondo una corretta interpretazione delle disposizioni procedurali della gara. Tale valutazione è stata sostenuta dall'esame dei verbali di seduta pubblica e riservata della procedura, dai quali emerge che la dichiarazione di irricevibilità era fondata su circostanze obiettive riscontrate nelle modalità di presentazione dell'offerta o nel suo contenuto formale. Il giudice amministrativo ha respinto le censure del ricorrente ritenute infondate sotto il profilo della corretta applicazione della normativa procedurale e della piattaforma telematica, concludendo che l'azione amministrativa era legittima.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da AVR s.p.a. e dal raggruppamento temporaneo di imprese, dichiarando sostanzialmente legittimi sia la comunicazione di irricevibilità dell'offerta del 28 settembre 2022 che la conferma della medesima irricevibilità del 11 ottobre 2022, nonché gli strumenti procedurali e normativi cui il ricorso si opponeva parzialmente. Il giudice ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva di quattromila euro, suddivise in duemila euro a favore del Comune di Monza e duemila euro a favore di Aria s.p.a., oltre agli oneri di legge. La sentenza è definitiva e immediatamente esecutiva, con conseguente rientrata della procedura di gara nei canali ordinari e senza possibilità per il raggruppamento ricorrente di proseguire nella partecipazione alla medesima gara.

Massima

La dichiarazione di irricevibilità di un'offerta in una procedura di appalto pubblico, quando fondata su violazione accertata dei requisiti formali e procedurali previsti dal bando, è legittima e rimane confermata anche dinanzi a richiesta di annullamento in autotutela qualora i presupposti di illegittimità non siano radicalmente sovvertiti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
- della comunicazione prot. 0172318 del 28.9.2022, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data dal Servizio gestione del verde, habitat, cimiteri del Comune di Monza a firma del Responsabile unico p.t. del procedimento e del Dirigente p.t. del Settore ambiente, di irricevibilità dell’offerta presentata dal R.T.I. AVR/Malegori Servizi/Colombo giardini, relativa alla procedura aperta per l’appalto, con ridotto impatto ambientale, del servizio globale di manutenzione e gestione del verde pubblico per un periodo di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni (C.I.G. 926515796C);
˗ in parte qua della comunicazione prot. 0180342 del 11.10.2022, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data dal Servizio gestione del verde, habitat, cimiteri del Comune di Monza a firma del Responsabile unico p.t. del procedimento e del Dirigente p.t. del Settore ambiente, di riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela avanzata dal RT AVR/Malegori Servizi/Colombo Giardini del 4.10.2022 e di accesso agli atti del 6.10.2022, contenente altresì la conferma di irricevibilità dell'offerta;
˗ in parte qua del bando, del disciplinare e del c.s.a.;
˗ di tutti i verbali di seduta pubblica e riservata relativi alla procedura;
˗ in parte qua del manuale di Aria SpA, ultima versione, recante “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel”;
˗ in parte qua della D.G.R. n. IX/1530 della Regione Lombardia del 6.4.2011, avente ad oggetto “Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, l.33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”;
sul ricorso numero di registro generale 2944 del 2022, proposto da
Avr s.p.a., anche in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Malegori Servizi s.r.l. e la Colombo Giardini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Reale, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, 64;
Comune di Monza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bragante, Giancosimo Maludrottu e Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Torquato Tasso, 26;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monza e della Aria s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 (duemila/00) a favore del Comune di Monza e 2.000,00 (duemila/00) a favore della Aria s.p.a. - oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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