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Sentenza n. 202300456/2023

Sentenza n. 202300456/2023

3A/X - AMBIENTE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE SEGGIOVIA - MANCATO RIAVVIO PROCEDIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300456/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Mottolino S.p.a., gestore della stazione sciistica e degli impianti di risalita nel comune di Livigno in provincia di Sondrio, aveva formulato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a una delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2014 riguardante un progetto di adeguamento tecnologico e funzionale della seggiovia Vallaccia-Monte della Neve. A tale richiesta risarcitoria ha fatto seguito una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, emanata il 5 agosto 2021, avente ad oggetto la costituzione in mora della ricorrente e l'interruzione della prescrizione della medesima domanda di risarcimento. Avverso questa nota, Mottolino ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenerne l'annullamento, ritenendo illegittime le operazioni amministrative legate alla gestione della sua richiesta risarcitoria.

Il quadro normativo

La disciplina dei ricorsi amministrativi, regolata dal Codice del Processo Amministrativo, pone come presupposto fondamentale l'impugnabilità dell'atto amministrativo attraverso il ricorso giurisdizionale, richiedendo che l'atto presenti caratteri di concretezza, definitività e idoneità a produrre effetti giuridici rilevanti. Il quadro normativo pertinente concerne inoltre la teoria dell'interesse ad agire e della lesione di diritti o interessi legittimi della ricorrente. La costituzione in mora e l'interruzione della prescrizione costituiscono operazioni amministrative che si collocano nella gestione del rapporto giuridico tra la Pubblica Amministrazione e il privato richiedente.

La questione giuridica

La questione rilevante era se la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta a operare la costituzione in mora e l'interruzione della prescrizione, possedesse il carattere di atto amministrativo autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo oppure se costituisse un atto meramente ricognitivo o comunicativo privo di effetti giuridici lesivi per la ricorrente. La complessa questione riguardava altresì se la ricorrente potesse dimostrare un interesse attuale e concreto ad agire avverso l'atto impugnato e se il vizio denunciato fosse idoneo a determinare una lesione dei suoi diritti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la ricevibilità della domanda attraverso l'analisi ristretta dei presupposti di ammissibilità del ricorso secondo il Codice del Processo Amministrativo. Nel giudicato, il collegio ha ritenuto che l'atto impugnato, consistente nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla costituzione in mora e all'interruzione della prescrizione, non presentasse i caratteri di un atto amministrativo autonomamente impugnabile oppure che la ricorrente mancasse dell'interesse ad agire necessario per contrastarlo in sede giurisdizionale. La sentenza, pur essendo sintetica nella formazione, riflette l'applicazione rigorosa dei criteri giurisprudenziali consolidi in materia di ricevibilità dei ricorsi amministrativi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 2146 del 2021, proposto da Mottolino S.p.a., inammissibile in ogni sua parte. Le spese della controversia sono state compensate fra le parti. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 e ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Massima

Una nota della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto la costituzione in mora e l'interruzione della prescrizione di una richiesta risarcitoria non costituisce atto amministrativo autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo quando non produca effetti giuridici concreti e lesivi degli interessi della ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, Ufficio per la Concertazione Amministrativa e il Monitoraggio, Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione, prot. n. 22729 in data 5.08.2021, segnatura DICA-0022729-P-05/08/2021, trasmessa a mezzo PEC in data 5.08.2021, avente ad oggetto “Delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2014. Progetto di adeguamento tecnologico e funzionale della seggiovia “Vallaccia-Monte della Neve”, Livigno. Richiesta di risarcimento danni formulata da MOTTOLINO S.P.A. - Costituzione in mora e interruzione della prescrizione”;
- di ogni eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2021, proposto da
Mottolino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comune di Livigno, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
Comunità Montana Alta Valtellina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;
Legambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Borasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Comunità Montana Alta Valtellina e di Legambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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